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del stato nostro usar il secreto sopradetto per conservar li Vini di cadauna sorte, senza sua licenza, ò de suoi commessi, heredi, & successori, ò di chi haverà causa da loro, se non sarà d’accordo con lui. Nè da altri si possa far’ in questo Dominio l’ordegno, che conservarà il vino, ò possa lavorar’ senza la licentia sopradetta, sotto pena di perdere il Vino, li ordegni, & di pagar scudi cento per cadauna volta. Et medesimamente li sia concesso privilegio, che per anni vinti prossimi non possa altro, che lui, ò chi haverà causa da lui nel sopradetto Dominio stampare il Trattato del secreto predetto, sotto pena di perdere li Trattati stampati, quali siano del supplicante, & di pagar ducati 200. ogni volta, che si contrafarà: da esser’ divise tutte le sudette pene un quarto all’accusatore, un quarto al Magistrato, che farà l’essecutione, un’altro all’Arsenal’, & l’ultimo ad esso Gio. Antonio, suoi heredi, & successori, ut supra. Et circa la stampa sia tenuto osservar quanto è disposto per le leggi nostre in materia di stampe. Quare vobis supradictus omnibus, & singulis mandamus cum Senatu, ut supra dictam partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari facere debeatis. Datæ in nostro Ducali Palatio, Die xiiij. Martij Indict. v. M. D. XCII.

Alvise Saitta Secret.



Col Sigillo di Piombo de l’illustriss. Signoria.