Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Appendice e Documenti/Documento 11

Documento N.° 11

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Documento N.° IX

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REGIE LETTERE PATENTI


colle quali S. M. ordina l'esecuzione delle strade ferrate di cui approvò le linee con le regie patenti del 18 luglio 1844; e prescrive che vi sia provveduto per cura del governo a spese delle Regie Finanze, semplificando a tal fine le forme di amministrazione e di controllo.

In data 13 febbraio 1845.

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CARLO ALBERTO


PER LA GRAZIA DI DIO


RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ec., ec.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ec., ec., ec.



Con nostre lettere patenti del 18 luglio 1844 avevamo determinata la direzione delle principali linee delle strade ferrate da costruirsi nei nostri Stati di terra-terra in modo che fosse consentaneo allo sviluppo della prosperità interna e delle relazioni commerciali coll’estero, ed avevamo ordinato l’eseguimento di appositi studi, riservandoci di avvisare, dopo il compimento di essi, alle ulteriori determinazioni che avessimo riconosciute più convenienti nell’interesse dello Stato in ordine a questo rilevantissimo argomento.

Venendo ora informati, che gli studi da noi prescritti già si trovano assai inoltrati, abbiamo voluto fin d’ora preparare ed assicurare la più facile e pronta esecuzione delle strade ferrate, mercè la soluzione delle questioni [p. 556 modifica]fondamentali che al riferiscono al modo di procedervi, acciò potessero essere predisposti per tempo i mezzi a tal uopo necessari.

Quindi, raccolti gli avvisi dei ministri e principali consiglieri della nostra corona, considerando sopra tutto quanto importi pel vantaggio generale dei nostri sudditi che quelle vie, così influenti sulle condizioni politiche e commerciali del paese, appartengano al governo, il quale possa dirigerne l’esercizio e regolare le tariffe dei pedaggi a seconda del vero interesse delle popolazioni, ci siamo determinati a statuire che un’opera di tanto momento sia eseguita per cura del governo stesso ed a spese dello Stato, persuasi quali siamo di non poter meglio utilizzare le sempre crescenti risorse ed il fiorente credito delle nostre finanze, che col procurare in tal modo ai popoli da Dio commessi al nostro affetto un nuovo e desiderato elemento di generale prosperità.

Abbiamo però preso a riflettere che la natura stessa della grandiosa opera da intraprendersi non consentirebbe l’adempimento delle ordinarie formalità, e il cumulo dei diversi controlli a cui va soggetto nelle altre cose il corso dell’amministrazione, ed affinchè questa possa procedere colla celerità richiesta dal vantaggio dell’impresa e dal pubblico voto, abbiamo pensato di prescrivere norme speciali e più semplici per tutto ciò che ha tratto alle strade ferrate, conferendo all’amministrazione istessa, assistita da un Consiglio appositamente creato, le facoltà necessarie per agevolare la sua azione.

Epperciò, dopo avere provvisto per assicurare alla società contemplata nelle nostre lettere patenti dd 10 settembre 1840 un equo compenso degli studi utili da essa fatti in virtù dell’autorizzazione concessa con quel sovrano provvedimento per un progetto di strada da Genova al confine lombardo, abbiamo colle presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, stabilito, siccome stabiliamo, quanto segue:

Art. 1. La costruzione delle strade ferrate di cui abbiamo adottato le linee con nostre lettere patenti del 18 luglio 1844 é definitivamente ordinata, e verrà intrapresa tostochè siano ultimati i progetti.

2.° Le dette strade verranno costrutte per conto e cura del nostro governo ed a spese delle nostre finanze.

3.° Tutti i provvedimenti relativi all’esecuzione ed all’esercizio delle strade ferrate saranno riservati alla nostra Segreteria di Stato per gli affari dell’interno, la quale prenderà in proposito gii ordini nostri nelle solite forme, alla riserva di quanto verrà infra stabilito.

4.° Un Consiglio speciale Instituito presso 11 nostro primo segretario di Stato dell’interno, e sotto la sua presidenza, e composto di membri da noi eletti avrà l’incarico di esaminare sull’invito dello stesso nostro priimo segretario di Stato i progetti ed i contratti relativi alla costruzione ed all’esercizio delle dette strade. [p. 557 modifica]Tali progetti e contratti verranno approvati da noi sulla proposta del primo segretario di Stato, preceduta dal parere del detto Consiglio.

Ciò mediante cesseranno di essere necessari per i suddetti progetti e contratti il voto del Congresso permanente d’acque e strade, e l’avviso del nostro Consiglio di Stato.

5.° Lo stesso Consiglio speciale emetterà anche il suo avviso sopra tutte quelle emergenze relative alle strade ferrate che dal primo segretario di Stato dell’interno gli verranno a tal fine comunicate.

6.° Il nostro primo segretario di Stato per l’interno potrà chiamare all’occorrenza in detto Consiglio, con voto però soltanto consultivo, quelle persone che credesse atte a somministrare utili notizie, schiarimenti ed osservazioni sulla materia.

7.°’ Avochiamo a noi tutte le contestazioni che potranno sorgere in dipendenza dell’esecuzione delle strade ferrate, e commettiamo la cognizione delle medesime, con tutti gli annessi, connessi e dipendenti ad una Delegazione pel contenzioso, composta di cinque membri, che verranno da noi eletti.

Si procederà avanti questa delegazione colle forme stabilite presso i Consigli d’intendenza.

Il procuratore nostro generale vi sosterrà le parti delle nostre finanze.

In ogni causa dovrà precedere l’esperimento della trattativa amichevole davanti al relatore.

I giudizi d’ordine sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo.

8.° Con separati nostri provvedimenti saranno stabiliti i mezzi coi quali si farà fronte alla spesa delle strade ferrate.

Nel resto saranno da noi ulteriormente determinate le forme speciali e più semplici di amministrazione e di contabilità relative alle strade suddette.

Deroghiamo ad ogni legge e disposizione contraria alle presenti, e mandiamo ai nostri senati ed alla Camera nostra de’ conti di registrarle, volendo che siano inserite nella Raccolta degli Atti del nostro governo, e che alle copie stampate dalla tipografia Reale si presti la stessa fede che all’originale; cbè tale è nostra mente. Date in Torino, addi 15 del mese di febbraio, l’anno del Signore mille ottocentoquarantacinque e del regno nostro il decimoquinto.

Carlo Alberto


V. Avet
V. DiRevel.
V. Di Collegno.

Des Ambrois.

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