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fondamentali che al riferiscono al modo di procedervi, acciò potessero essere predisposti per tempo i mezzi a tal uopo necessari.
Quindi, raccolti gli avvisi dei ministri e principali consiglieri della nostra corona, considerando sopra tutto quanto importi pel vantaggio generale dei nostri sudditi che quelle vie, così influenti sulle condizioni politiche e commerciali del paese, appartengano al governo, il quale possa dirigerne l’esercizio e regolare le tariffe dei pedaggi a seconda del vero interesse delle popolazioni, ci siamo determinati a statuire che un’opera di tanto momento sia eseguita per cura del governo stesso ed a spese dello Stato, persuasi quali siamo di non poter meglio utilizzare le sempre crescenti risorse ed il fiorente credito delle nostre finanze, che col procurare in tal modo ai popoli da Dio commessi al nostro affetto un nuovo e desiderato elemento di generale prosperità.
Abbiamo però preso a riflettere che la natura stessa della grandiosa opera da intraprendersi non consentirebbe l’adempimento delle ordinarie formalità, e il cumulo dei diversi controlli a cui va soggetto nelle altre cose il corso dell’amministrazione, ed affinchè questa possa procedere colla celerità richiesta dal vantaggio dell’impresa e dal pubblico voto, abbiamo pensato di prescrivere norme speciali e più semplici per tutto ciò che ha tratto alle strade ferrate, conferendo all’amministrazione istessa, assistita da un Consiglio appositamente creato, le facoltà necessarie per agevolare la sua azione.
Epperciò, dopo avere provvisto per assicurare alla società contemplata nelle nostre lettere patenti dd 10 settembre 1840 un equo compenso degli studi utili da essa fatti in virtù dell’autorizzazione concessa con quel sovrano provvedimento per un progetto di strada da Genova al confine lombardo, abbiamo colle presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, stabilito, siccome stabiliamo, quanto segue:
Art. 1. La costruzione delle strade ferrate di cui abbiamo adottato le linee con nostre lettere patenti del 18 luglio 1844 é definitivamente ordinata, e verrà intrapresa tostochè siano ultimati i progetti.
2.° Le dette strade verranno costrutte per conto e cura del nostro governo ed a spese delle nostre finanze.
3.° Tutti i provvedimenti relativi all’esecuzione ed all’esercizio delle strade ferrate saranno riservati alla nostra Segreteria di Stato per gli affari dell’interno, la quale prenderà in proposito gii ordini nostri nelle solite forme, alla riserva di quanto verrà infra stabilito.
4.° Un Consiglio speciale Instituito presso 11 nostro primo segretario di Stato dell’interno, e sotto la sua presidenza, e composto di membri da noi eletti avrà l’incarico di esaminare sull’invito dello stesso nostro priimo segretario di Stato i progetti ed i contratti relativi alla costruzione ed all’esercizio delle dette strade.