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3. Il Signor Bayard darà una valida garentia per lo adempimento dell’intera opera fra il tempo determinato nel precedente articolo primo, ed a tenore del medesimo. Tale garentia consisterà in ducati cinquantamila, i quali saranno depositati da lui per impiegarsi in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico al prezzo corrente nella borsa di commercio, restando ad ozione del concessionario o far acquistare rendita al quattro per cento, ovvero rendita al cinque per cento; colla condizione che nel caso preferiscasi l’acquisto della rendita al cinque per cento, il concessionario, laddove sia uscita a sorte la sua rendita, dovrà fornire altra rendita pari alla sorteggiata, o lasciare depositato il capitale della medesima.

Il deposito di ducati cinquantamila si eseguirà nel termine di mesi cinque a partire dal dì della data concessione al medesimo Signor Bayard; e se non sarà stato effettuato per la detta epoca, il concessionario non potrà esservi astretto in alcun modo, ma decaderà di pieno diritto dalla presente concessione, e resteranno a profitto del Governo i progetti che avrà presentati.

Tale cauzione di ducati cinquantamila rimarrà tutta intera fino al compimento totale dell’opera. Essa cederà a benefizio dell’Amministrazione civile a titolo di ristoro di danni ed interessi qualora la detta strada ferrata venisse eseguita in parte e non condotta a termine fra gli anni quattro per colpa del concessionario. E dove l’opera non fosse intrapresa, si rivolgerà la somma della cauzione stessa a titolo di multa a benefizio degli stabilimenti di beneficenza. Rimane intanto per maggiore chiarezza spiegato di non intendersi sotto le parole di danni ed interessi compresi quelli che il Signor Bayard potrà mai restar dovendo per prezzo o risarcimento di danni cagionati alle proprietà de’ privati occupate; giacchè per l’articolo 470 delle leggi civili seguir dee sempre