D.M. 7 ottobre 2010, n. 211/Articoli

IncludiIntestazione

29 novembre 2013 75% Da definire

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IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


di concerto con


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE


Visti gli articoli 87 e 117, lettere m) e n), della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visti il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei e i piani di studio di cui agli allegati A, [p. 2 modifica]B, C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 10, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani di studi previsti per i percorsi liceali di cui al medesimo regolamento;

Tenuto conto che le impegnative sfide dell’agenda di Lisbona 2000 in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei d’istruzione e formazione sollecitano un’azione incisiva della scuola per prevenire la dispersione scolastica e per promuovere la diffusione della cultura matematica e scientifica;

Considerata l’esigenza che la definizione delle scelte curricolari per i licei siano rispettose della discrezionalità professionale degli insegnanti e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;

Preso atto dei lavori svolti dalla Commissione di studio nominata con decreto 11 marzo 2010, n. 26, e incaricata, tra l’altro, della elaborazione delle nuove Indicazioni nazionali;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nella riunione del 28 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2010, nonché il nulla osta della medesima espresso con nota n. DAGL/1434/31-2010/5959 del 29 luglio 2010;1


Decreta:


Art. 12


1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all’allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante.

[p. 3 modifica] [p. 4 modifica] [p. 5 modifica] [p. 6 modifica] [p. 7 modifica]

Art. 23

[p. 8 modifica]1. Gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai profili di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per ciascuno dei licei di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono definiti negli allegati da B a G al presente decreto, sulla base della corrispondenza di seguito indicata:

  • liceo artistico e relativi indirizzi allegato B);
  • liceo classico allegato C);
  • liceo linguistico allegato D);
  • liceo musicale e coreutico allegato E);
  • liceo scientifico e sua opzione delle «scienze applicate» allegato F);
  • liceo delle scienze umane e sua opzione «economico-sociale» allegato G). [p. 9 modifica] [p. 10 modifica] [p. 11 modifica]

Art. 3


1. Le Indicazioni nazionali di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime e, gradatamente, di anno in anno alle classi successive fino al completamento del ciclo.

Art. 44


1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, le Indicazioni nazionali di cui al presente decreto sono aggiornate periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. [p. 12 modifica]

Art. 55


1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui al presente decreto è oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Art. 6


1. L’Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca

Gelmini


Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Tremonti



Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 68

Note

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota al titolo:
    Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1 e 3 e dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»:
    «Art. 2 (Identità dei licei). ― 1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il

    profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo.
    2. (Omissis).
    3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all’allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G e dagli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’art. 13, comma 10, lettera a).».
    «3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti é compreso nell’allegato H al presente regolamento.».

  1. Note alle premesse:
    L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Si riporta il testo dell’art. 117, lettere m) e n), della Costituzione:
    «Art. 117. ― La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a)-l) (omissis);
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    n) norme generali sull’istruzione.».
    Si riporta il testo dell’art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
    Si riporta il testo dell’art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
    «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). ― 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
    2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 7 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall’art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
    4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
    a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
    b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
    c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
    d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordina mentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
    e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti perla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
    f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi icorsi serali, previsto dalla vigente normativa;
    f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità perla determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
    f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
    4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
    4-ter. Le procedure per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
    4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, per l’anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall’art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
    4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.
    4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all’adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
    5. I dirigenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
    6. Fermo restando il disposto di cui all’art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
    7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all’avvio dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
    8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge 21 dicembre 2006, n. 296.
    9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».
    Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
    Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.
    Il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.
    Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, è relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
    Per il testo dell’art. 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dell’art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda la nota al titolo.
    Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 marzo 2010, n. 26, reca la costituzione e la composizione di una commissione di studio con il compito di orientare le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo e dei licei, secondo criteri di unitarietà e di verticalità coerenti con i processi di progressivo approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e di maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del percorso scolastico.
  2. Note all’art. 1:
    Per il testo dell’art. 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si vedano nelle note al titolo.
  3. Note all’art.2:
    Per il testo dell’art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda le note al titolo.
    Si riporta il testo degli articoli da 4 a 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89:
    «Art. 4 (Liceo artistico). — 1. Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
    2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
    a) arti figurative;
    b) architettura e ambiente;
    c) design;
    d) audiovisivo e multimediale;
    e) grafica;
    f) scenografia.
    3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
    a) laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;
    b) laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche;
    c) laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
    d) laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;
    e) laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;
    f) laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.
    4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano dell’offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e arricchirne le caratteristiche.
    5. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno.
    6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito dall’allegato B al presente regolamento.
    7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l’articolazione dell’offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.».
    «Art. 5 (Liceo classico). ― 1. Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie.
    2. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1.023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
    3. Il piano degli studi del liceo classico è definito dall’allegato C al presente regolamento.».
    «Art. 6 (Liceo linguistico). ― 1. Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
    2. Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle l’insegnamento, in una diverse richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre sa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
    3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 21 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
    4. Il piano degli studi del liceo linguistico è definito dall’allegato D al presente regolamento.».
    «Art. 7 (Liceo musicale e coreutico). — 1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
    2. L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
    3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.
    4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall’allegato E al presente regolamento.».
    «Art. 8 (Liceo scientifico). — 1. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
    2. Nel rispetto della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione "scienze applicate" che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
    3. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 21 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
    4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione "scienze applicate" è definito dall’allegato F al presente regolamento.».
    «Art. 9 (Liceo delle scienze umane). — 1. Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
    2. Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
    3. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 21 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
    4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale è definito dall’allegato G al presente regolamento.».
  4. Note all’art. 4:
    Si riporta il testo dell’art. 12, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89:
    «2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonché le indicazioni di cui all’art. 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni».
  5. Note all’art. 5:
    Si riporta il testo dell’art. 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89:
    «3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all’art. 13, comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.».