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    cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
    a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
    b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
    c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
    d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordina mentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
    e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti perla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
    f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi icorsi serali, previsto dalla vigente normativa;
    f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità perla determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;
    f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
    4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
    4-ter. Le procedure per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.