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B, C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 10, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani di studi previsti per i percorsi liceali di cui al medesimo regolamento;
Tenuto conto che le impegnative sfide dell’agenda di Lisbona 2000 in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei d’istruzione e formazione sollecitano un’azione incisiva della scuola per prevenire la dispersione scolastica e per promuovere la diffusione della cultura matematica e scientifica;
Considerata l’esigenza che la definizione delle scelte curricolari per i licei siano rispettose della discrezionalità professionale degli insegnanti e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
Preso atto dei lavori svolti dalla Commissione di studio nominata con decreto 11 marzo 2010, n. 26, e incaricata, tra l’altro, della elaborazione delle nuove Indicazioni nazionali;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nella riunione del 28 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2010, nonché il nulla osta della medesima espresso con nota n. DAGL/1434/31-2010/5959 del 29 luglio 2010;1
Decreta:
Art. 12
1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all’allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
— Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1 e 3 e dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»:
«Art. 2 (Identità dei licei). ― 1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il