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Art. 51


1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui al presente decreto è oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Art. 6


1. L’Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca

Gelmini


Il Ministro dell’economia

e delle finanze

Tremonti



Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 68

  1. Note all’art. 5:
    Si riporta il testo dell’art. 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89:
    «3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all’art. 13, comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.».