Concessione d'una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto di Genova

Parlamento del Regno di Sardegna

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Concessione d’una ferrovia a cavalli da San Pier d’Arena
al porto di Genova1.

Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa).

Signori! — La Camera dei deputati della trascorsa Legislatura, tuttochè non accordasse la sua adesione, e deliberasse che fosse sospesa la discussione sulla legge che le veniva presentata dal Ministero fin dal principio di aprile 1853 per la concessione al comune di San Pier d’Arena d’una strada ferrata a cavalli, che dal porto di Genova, sottopassato il colle di San Benigno, traversasse la detta città, e venisse a congiungersi con quella dello Stato, non disconosceva però ’tilità di questo ramo di ferrovia. Chè anzi, tanto era il pregio che ella attribuiva a quest’opera, che e dalla relazione della Commissione incaricata dell’esame del progetto di legge, e dalle discussioni cui esso dava occasione, apparisce chiaramente essere stato desiderio che il Ministero ne promovesse la costruzione a spese dello Stato,

Questa opinione era fondata su più motivi, la prospettiva cioè d’un notevole profitto che avrebbe data la strada al comune concessionario, profitto che si voleva assicurare all’erario nazionale, il timore d’un concorso pericoloso che essa potesse fare al tronco di ferrovia dello Stato da Genova alla stazione di San Pier d’Arena, l’importanza che il Governo doveva mettere a procurarsi egli stesso una comunicazione più diretta e più comoda col porto, la supposizione finalmente che nè l’esecuzione né il successivo esercizio di questa strada avessero a cagionare alla amministrazione pubblica difficoltà e spese più gravi di quelle a cui avrebbe dovuto far fronte il municipio che ne domandava la concessione.

Il Ministero non potendo appagarsi di questi argomenti, e specialmente dell’ultimo, faceva presenti, per quanto concerne la costruzione, le condizioni speciali della ferrovia di cui si tratta; mostrava le opposizioni e pretese d’ogni maniera che avrebbe incontrate la pubblica amministrazione nel portare il binario piuttosto da questo che da quel lato, nel fissarne i livelli, nello stabilire le traversate e gli sviatoi per accedere alle vie laterali ed ai magazzini, nello sviluppo dei recessi, nel collocamento delle piatteforme ed in altri dettagli di esecuzione, minuti sì, ma pure di grave importanza, per fanti interessi privati a cui la strada doveva servire, e che, sollevando un vespaio di reclami e di discussioni, avrebbero condotto ad una grave perdita di tempo ed aumento di spese. Le quali difficoltà, se non cessavanu del tutto, avrebbero certo di gran lunga diminuito e sarebbero state molto più presto e più facilmente risolte, quando il municipio, che rappresenta l’intiera popolazione, avesse proceduto egli stesso, come nel complesso degli interessi particolari meglio si conveniva, all’ordinamento delle moltiplici. e continue diramazioni che dalla linea ferrata principale dovevano volgere verso le vie laterali della città dall’una e dall’altra parte, ed accedere ai principali depositi e magazzini particolari.

In quanto poi all’esercizio, il Ministero faceva presente come, veduto l’ufficio della ferrovia che era quello di servire ad ogni passo alle comunicazioni laterali, e di consentire continuamente alla popolazione un sicuro transito dall’una all’altra parte della città, e dalle contrade superiori alla piaggia del mare, sarebbe stato, non solo pericolosissimo e pieno di inconvenienti, ma senza scopo e senza utilità alcuna, il sostituire al traino fatto colle bestie da tiro, quello esercitato colle locomotive, le quali era impossibile che ad ogni momento si arrestassero e deviassero per questa o quella via, ed accedessero a questo o quel recesso, sia per mezzo di sviatoi o di girare delle piatteforme.

Per il complesso delle quali circostanze pareva evidente che, se mai vi era opera pubblica che dovesse riguardarsi come comunale, e dal comune eseguita ed amministrata, questa fosse appunto la ferrovia di cui il municipio di San Pier d’Arena domandava la concessione.

Le ragioni allegate si sono fatte dopo la presentazione del primo progetto di legge ancor più gravi, perchè da un lato la fabbricazione e la popolazione della città di San Pier d’Arena hanno preso e varino prendendo un sempre maggiore incremento, e dall’altro lato cresce pel Governo l’inopportunità di assumere egli stesso l’impresa di una strada ferrata che deve essere necessariamente esercitata a cavalli; imperciocchè, essendosi mutato il sistema di comunicazione fra la stazione di Genova e la piazza di Caricamento, essendasi cioè rinunziato all’elevatore ed all’esercizio a cavalli dal piede di questo sino alla piazza suddetta, ed essendovisi sostituito un corso continuo di locomotive, ne viene che l’amministrazione, per assumere l’esercizio della ferrovia dentro la città di San Pier d’Arena, dovrebbe stabilire un apposito servizio di bestie da tiro, la natura del quale è tale che non sarà difficile persuadersi come riesca poco appropriato ad una pubblica amministrazione, sia che lo eserciti per economia, sia che lo eserciti per impresa, definire gli obblighi della quale, e farli osservare, sarebbe cosa troppo complicata e difficile.

Il Ministero nella tornata del 7 giugno 1853 faceva anche osservare alla Camera come il timore d’una rivalità pericolosa al tronco di ferrovia dello Stato dal porto a San Pier d’Arena, si convertisse anzi in una prospettiva di grande facilitazione nel servizio pubblico, non più gravato da tutte quelle grosse mercanzie che, dirette ai depositi e magazzini di San Pier d’Arena, sarebbero poi passate nella parte principalissima ad alimentare il transito sulla grande ferrovia dello Stato verso Alessandria ed oltre.

A malgrado però di tutte queste considerazioni, è lungi che il Ministero disconoscesse il vantaggio assai notevole che, appunto nel rispetto di alleviare il troppo aggravato servizio fra la stazione di Genova e la piazza di Caricamento, si sarebbe potuto trarre da una strada propria dello Stato che dalla stazione di San Pier d’Arena corresse continuamente a quel sito del porte a cui accenna la ferrovia della quale si domanda la concessione, e servisse al trasporto delle grosse merci che non fanno sosta, ma si scaricano e si spediscono immediatamente. Ma per conseguire un tale scopo fa mestieri che questa diramazione di via ferrata sia una vera continuazione di quella dello Stato, e possa percorrersi senza interruzione dagli stessi convogli colle locomotive; al quale divisamento, per ciò che si è detto, non potrà mai adempiere la ferrovia di cui abbisogna, e che domanda il comune di San Pier d’Arena.

Se non che intervennero nel procedere dei lavori dello Stato alcune circostanze che hanno reso il divisamento medesimo attuabile in un altro modo assai facile, poco dispendioso e di una sempre maggiore utilità; imperciocchè innanzi tutto per risolvere le questioni insorte coll’impresa dei lavori della Polcevera, e sopperire al riconosciuto difetto di cave di buona pietra in detta valle, si convenne coll’appaltatore che avrebbe tratto questo materiale da una sua propria cava aperta nei fianchi occidentali dei colli di San Benigno in un sito detto la Coscia, cd avrebbe rinunciato al compenso che [p. 1279 modifica] gli era dal suo contratto assicurato in ragione della maggiore distanza dei trasporti, quando gli fosse dato in prestito il materiale occorrente ad armare un binario di via ferrata che egli avrebbe stabilito sulla banchina del nuovo tronco di strada reale, aperto in sostituzione di quello che la direzione data alla strada ferrata principale aveva costretto d’abbandonare.

Compiuti i lavori in Polcevera, questo braccio di strada che serve le dette cave della Coscia resta in assoluta proprietà ed esclusivo uso dello Stato. Ora i livelli di questo ramo di ferrovia stanno con quelli della ferrovia domandata in concessione da San Pier d’Arena in tale rapporto che, discendendo nel piano degli Orti, a poca distanza dal punto d’accesso alle cave, e correndo pur sempre parallelamente alla strada reale, si può arrivare, con una tenue pendenza che non raggiunge il 6 per cento, a congiungersi colla instata strada a cavalli all’imbocco della nuova proposta galtutta l’opportunità di arrivare per essa allo scalo in mare.

Cresce poi l’utilità di questo ramo della Coscia, perchè esso è diretto ai magazzini nuovi di deposito che sono stati recentemente costrutti dentro il perimetro della stazione di San Pier d’Arena, e continuando attraverso di essi viene a congiungersi colla ferrovia principale dello Stato, e si mette in comunicazione colla stazione medesima. Ed un’altra circostanza ancora aumenta il pregio di questo braccio di strada ferrata, ed è che esso passa dinanzi alle arcate che sorreggono l’ultimo tronco della ferrovia principale nell’abitato di San Pier d’Arena, e sotto le quali si stabiliranno magazzini e depositi,

In vista di tutte queste propizie circostanze, il Ministero ha invitato i rappresentanti del municipio di San Pier d’Arena, legalmente autorizzati, a venire a nuove trattative, ed ha convenuto con essi che continuerebbero nel divisamento di eseguire la propria ferrovia a tutto loro carico e rischio, ammettendo il comune uso della galleria e dello scalo in mare, e lasciando così libero al Governo di continuare colle locomotive il corso de’ suoi convogli dal punto in cui la diramazione della ferrovia della Coscia verrà a congiungersi a quella di San Pier d’Arena sino al porto, ritenuto che questo tronco comune di via, e quindi la galleria e lo scalo, sarebbero fatti a metà spesa dalle due parti che egualmente ne approfitteranno, condizione della quale non sarà chi non riconosca la ragione e la giustizia.

In base di questo essenziale cambiamento è stato variato il primo progetto di concessione, ma vi sono state eziandio introdotte alcune modificazioni colle quali il Ministero si è fatto carico d’altre obbiezioni ed osservazioni che gli erano state fatte nella discussione del progetto di legge presentato nell’aprile del 1855. Si modificava, cioè, l’articolo primo per garantire sempre meglio l’interesse dell’amministrazione pubblica nel caso invero non punto probabile che il comune non prosegua debitamente al compimento degli obblighi suoi; si specificavano più positivamente le condizioni nell’eventuale caso di riscatto; si semplificavano e sì rendevano più positive le prescrizioni relative ai regolamenti da stabilirsi per l’esercizio della concessa ferrovia, distinguendo quelli fra essi che potevano essere imposti al comune da quelli che era in facoltà del comune medesimo di ordinare nel modo che meglio convenisse ai suoi interessi; si lasciava al comune più latitudine neì regolare le sue tariffe e nel provvedersi del materiale occorrente allo esercizio, non prescrivendogli che un massimo di quelle ed un minimo di questo nell’interesse generale, e lasciando nel resto la facoltà al comune di scemare quelle e di accrescere questo come meglio gli fosse consigliato dagli interessi suoi propri. Finalmente si stabiliva che il comune concessionario avrebbe anticipata tutta la spesa dell’opera, anche per quella parte che era di servizio comune a lui ed alla pubblica amministrazione, riservandosi il Governo di rimborsarlo, secondo i patti, a lavoro compiuto.

Ciò essendo, non occorre attualmente al Ministero chiedervi alcun assegnamento di fondi, e gli basterà farlo in un’epoca in cui giova sperare meno critica la condizione delle nostre finanze, limitandosi egli intanto a farvi conoscere che dallo stralcio fatto della perizia appare che l’ammontare di dette spese comuni si limita a lire 358,926, se, come pure si spera attesa la natura della roccia del colle di San Benigno, la galleria non abbisogni di rivestimento; e di lire 411,115 nel caso che convenga incamiciarla presso alle bocche per la metà della sua lunghezza.

La metà quindi della spesa che viene a carico dello Stato si limita a lire 179,463 nel primo caso, e a lire 205,557 nel secondo, salva liquidazione da farsi al termine dei lavori. Aggiungendo la spesa di lire 40,000 che occorrerà per compiere la ferrovia della Coscia, la totale spesa a carico dello Stato varierà ne’ predetti casi dalle lire 219,463 alle lire 245,557.

Per le cose esposte fin qui sembra incontestabilmente dimostrato che la concessione che domanda il municipio di San Pier d’Arena, non sarà solo fonte di prosperità per la città stessa, ma recherà un ben più grande comodo ed utilità al commercio di Genova, ed una notevole economia e maggior profitto allo Stato nell’esercizio della strada ferrata; onde il Ministero confida che vi piaccia, o signori, adottare il progetto di legge che ho l’onore di sottoporvi.

PROGETTO Di LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione conchiusa addì 16 marzo 1854 tra il ministro dei lavori pubblici, rappresentante lo Stato, ed il comune di San Pier d’Arena, per l’apertura ed esercizio di una ferrovia a cavalli che metta in comunicazione diretta il suo abitato col porto di Genova, a seconda del relativo progetto riformato in data 3 gennaio 1853 dell’ingegnere capo in ritiro, cavaliere Argenti, visato dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 2. Il Governo è parimente autorizzato a far eseguire la congiunzione della via ferrata succursale detta della Coscia colla strada ferrata concessa al comune di San Pier d’Arena, ed a pagare al comune medesimo la metà della spesa che avrà effettivamente incontrata per la costruzione della galleria, dello scalo e delle opere attinenti, a tenore dell’articolo 32 della convenzione 16 marzo 1854.


Convenzione tra il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, rappresentante lo Stato, ed il comune di San Pier d’Arena, legalmente rappresentato dai consiglieri comunali avvocato Gerolamo Bonanni, sindaco, cavaliere avvocato Giovanni Battista Tubino, cavaliere Fortunato Prandi, maggiore Sebastiano Rebisso ed Antonio Rivara, in virtù di procura speciale, in brevetto del 6 marzo 1854, autentica Gian Severino Grasso, notaio a San Pier d’Arena, [p. 1280 modifica] loro conferta dal Consiglio comunale di San Pier d’Arena, con apposito ordinato 6 marzo 1854, approvato con decreto dell’intendenza generale di Genova 9 stesso mese ed anno.

Art. 1. Il comune di San Pier d’Arena si obbliga di eseguire a sue spese e di mettere in esercizio, fra i termine di anni due a datare dall’approvazione legislativa della presente convenzione, una ferrovia a cavalli che metta in diretta comunicazione l’abitato di San Pier d’Arena col porto di Genova secondo il relativo progetto riformato in data 3 gennaio 1855 dell’ingegnere capo in ritiro cavaliere Argenti, ed a norma delle seguenti condizioni, e ciò sotto pena della decadenza da questa concessione.

Avvenendo il caso di decadenza, il Governo pagherà al comune a prezzo di stima i lavori eseguiti ed i materiali provveduti in quanto i primi sieno stati bene e regolarmente condotti e soddisfacciano allo scopo della continuazione e compimento dell’opera, ed i secondi sieno di buona qualità, atti e necessari alla medesima continuazione e compimento,

Art. 2. Questa strada ferrata a cavalli sarà protesa senza interruzione dal nuovo ponte da sbarco che, secondo il progetto Argenti, il comune è autorizzato a costrurre nel porto di Genova sino all’incontro della diramazione della ferrovia dello Stato che dalla stazione di San Pier d’Arena verrà condotta sulla fronte orientale dello stabilimento metallurgico di spettanza demaniale e seguirà la traccia di massima segnata nel piano Argenti, con quelle più precise indicazioni che saranno date dalla direzione dei lavori dello Stato, e con facoltà al comune di eseguire, colla approvazione del Ministero, quelle modificazioni alla direzione della linea che fossero trovate più convenienti allo scopo di protendere l’esercizio ‘sino alla stazione di San Pier d’Arena.

Art. 3. Le opere tutte contemplate nel progetto di cui si tratta sono dichiarate di pubblica utilità, ferma l’osservanza delle norme segnate nelle regie patenti 6 aprile 1830 per le espropriazioni all’uopo occorrenti.

Art. 4. Il piano del ponte da sbarco nel porto di Genova sarà stabilito a metri 3 sopra il pelo del mare in calma, presa per capo saldo la colonna idrometrica della darsena. La sua posizione, la sua ampiezza e la figura della sua area non potranno essere variate da quanto viene indicato nel progetto Argenti, senza formale autorizzazione del Governo.

Art. 5. È riservato il diritto al Governo di far passare sul detto ponte o scalo da sbarco, allo sbocco della galleria verso mare, una strada di servizio a ruotaie di ferro da esercitarsi con cavalli pel transito e trasporto dalla cava della Chiappella al molo nuovo delle pietre necessarie per l’opera di prolungamento del molo medesimo e pella suecessiva sua manutenzione.

Nel regolamento di esercizio, del quale è cenno all’articolo 84 di questa convenzione, saranno stabilite le norme a seguirsi nell’uso della strada di servizio contemplata nel presente articolo in quel modo che sarà ravvisato più conveniente ai reciproci interessi del Governo e del comune concessionario.

Art. 6. Saranno a cura e spese del comune eseguite le opere di difesa militare nel porto di Genova, strettamente richieste dall’apertura della galleria di San Benigno, cioè un fabbricato per corpo di guardia da erigersi sull’area stessa deì ponte da sbarco, altro simile alla estremità occidentale della galleria, due barriere mobili per chiudere i due accessi della medesima, ed i lavori necessari per serrare, ove d’uopo, con stabile saracinesca la bocca occidentale della galleria.

Per tutte queste opere, come altresì per quanto riguarda la precisa posizione e la massima altezza che dovranno avere i fabbricati a costruirsi sul ponte da sbarco, onde non impedire l’effetto della adiacente cinta fortificata del porto, il comune sarà in obbligo di richiedere e di uniformarsi alle speciali istruzioni della direzione del Genio militare alla cui preventiva approvazione, saranno sottoposti i piani esecutivi delle opere stesse.

Art. 7. Dovrà inoltre il comune di San Pier d’Arena riservare in uno dei fabbricati che, secondo il progetto Argenti, si costruiranno sul ponte da sbarco un locale adatto ad ufficio di dogana, ed altro per corpo di guardia dei preposti, quali due locali, previe le opportune intelligenze colla direzione doganale, saranno allestiti all’uso cui si destinano e provvisti dell’occorrente mobilio.

Art. 8. Se nella galleria da aprirsi attraverso il promontorio di San Benigno verrà a riconoscersi essere la roccia meno solida o non sufficientemente resistente, si dovrà senza ritardo procedere al parziale od integrale rivestimento della medesima in solida muratura.

Art. 9. Se nel tratto di nuova strada, che dall’escita occidentale della galleria corre sulla spiaggia prima dell’ingresso dell’abitato di San Pier d’Arena, si riconoscerà, sia nell’atto pratico dell’esecuzione, sia in attualità di esercizio, il bisogno di difese contro gli urti del mare, non state valutate in progetto, il comune sarà obbligato a provvedervi di maniera che la strada e le merci in transito siano assicurati da ogni danno.

Art. 10. Sarà facoltativo al comune di armare la strada, ovunque la località il consenta, con un doppio binario di raili, ovvero con uno solo, stabilendo però, in quest’ultimo caso, lateralmente ad esso binario, altrettanti sviatoi quante sono le comunicazioni che all’atto pratico si ravviseranno necessarie per soddisfare sia alle esigenze della dogana che ai bisogni del commercio locale, e disponendo l’armamento in guisa che rimanga sempre sgombro e libero un binario pel passaggio dei convogli nelle due direzioni, e che le piatteforme occorrenti al servizio siano collocate esclusivamente sugli sviatoi e recessi (gares d’évitement) laterali e non sul binario principale.

Art. 11. In progresso di tempo il comune potrà, col consenso del Governo, aggiungere agli sviatoi e recessi, di cui all’articolo precedente, quegli altri che fossero richiesti da un più regolare e compiuto servizio; ed il Governo potrà prescrivere quelli che si rendessero necessari pella pubblica sicurezza,

Art. 12. Il binario principale di raili sarà stabilito dal lato della strada ordinaria, opposto a quello nel quale si avranno a praticare le più numerose ed importanti comunicazioni tra la ferrovia ed i magazzini o depositi dell’abitato di San Pier d’Arena.

Tale binario dovrà essere collocato in modo che da un lato tra esso e le case rimanga spazio sufficiente pel comodo e sicuro carreggio ordinario.

Art. 13. Le curve di comunicazione fra i due -binari, oppure tra l’unico binario ed i recessi © sviatoi laterali, non avranno raggio minore di 100 metri.

Per l’esercizio degli sviatoi sarà studiato e praticato quel sistema di eccentrici che rechi minor incaglio ed incomodo al libero transito sulla rimanente area viabile della strada.

Art. 14. Occorrendo di stabilire rami di via trasversale per introdurre i vagoni sì carichi che vuoti nei magazzini, [p. 1281 modifica] depositi o nelle strade laterali all’abitato, sia fino alla marina, sia fino alla contrada superiore del paese, le deviazioni del binario principale si effettueranno col mezzo di apposite piatteforme collocate secondo si è detto all’articolo 10.

Queste vie trasversali non potranno intersecare i binari principali che in caso di riconosciuto bisogno.

Art. 15. In tutti i siti dell’interno dell’abitato di San Pier d’Arena che saranno dal comune designati e dal Governo approvati, l’armamento della strada dovrà essere eseguito in guisa da permettere il facile attraversamento della medesima col ruoteggio comune, e ciò mediante un sistema di raili e controraili quali sono usati nei passaggi a livello sulla ferrovia dello Stato.

Art. 16. Le distanze fra i binari, ove due ne saranno collocati, e quelle tra le guide o raili dello stesso binario, dovranno per tutta l’estensione della strada essere idertiche alle distanze adottate sulla ferrovia dello Stato.

Iilsuolo della strada frammezzo ai raili sarà reso praticabile ai cavalli con adatto selciato o con quell’altro modo di massicciata che si ravviserà più conveniente.

Art. 17. Tutte le opere e lavori della strada ferrata dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell’arte e con solidità corrispondente all’uso cui sono destinati.

Prima però d’intraprendere i lavori, tutti i piani esecutivi sia della strada che degli edifizi da costruirsi per rimesse del materiale mobile, per officina delle ordinarie riparazioni, ove il comune intendesse istituirla, non meno che i piani del sistema d’armamento che s’intenderà di applicare alla strada, dovranno essere presentati al Governo e da esso approvati.

Il Governo si riserva di farne sorvegliare l’attuazione per mezza di commissari a carico e spese del comune concessionario, e di acconsentire o di prescrivere quelle modificazioni ai progetti che all’atto pratico d’esecuzione si trovassero necessari nell’interesse generale od in quello stesso del comune concessionario.

Venendosi a riconoscere che alcune opere non sono intraprese o condotte giusta le regole dell’arte, od in conformità delle stabilite condizioni, il comune sarà tenuto di riformarle, in difetto vi si darà opera d’ufficio a maggiori sue spese.

Art. 18. La ferrovia non potrà essere attivata, se prima tutte le parti che la compongono coi fabbricati annessi e con tutte le sue dipendenze non sono esaminate e collaudate dai commissari delegati dal Governo, i quali redigeranno apposito processo verbale di questa ricognizione da omologarsi dal Governo prima deli’apertura dell’esercizio.

Art. 19. Appena ultimati e definitivamente collaudati i lavori, il comune di San Pier d’Arena farà procedere in contraddittorio di commissari delegati dal Governo a testimoniali di stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di 1 a 2500 della strada ferrata, dei suoi fabbricati e di tutte le sue parti, annessi e dipendenti.

I processo verbale di ricognizione, come pure il piano geometrico di delimitazione saranno formati a tutte spese del comune in due originali, da ritenersi l’uno ad uso del medesimo, da depositarsi l’altro negli archivi del Ministero dei lavori pubblici,

Art. 20. Per indennizzare il comune di San Pier d’Arena delle spese che sarà per incontrare nella costruzione della strada, dei suoi annessi e dipendenti, gli è accordato per la durata di novantanove anni dalla data della sanzione legislativa della presente convenzione il diritto di percepire le tasse di pedaggio ed i prezzi di trasporto sulle basi ed in conformità dei regolamenti designati all’articolo 31.

Art. 24. I raili, cuscinetti, macchine e ferramenti lavorati d’ogni specie, esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’armamento ed esercizio della ferrovia, che fossero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un proprio diritto d’entrata, cioè i raili di lire quattro, i cuscinetti di lire due per ogni quintale metrico, e le macchine e ferramenti relativi al diritto dell’uno per cento sul loro valore.

Dovrà però il comune uniformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dal Ministero delle finanze,

Art. 22, Dopo il periodo di trent’anni, potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione di questa ferrovia; dovrà però esserne dato avviso al comune di San Pier d’Arena, almeno un anno prima che si venga a quest’atto di espropriazione.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dal comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto, si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà il medio netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del cento di capitale pel cinque di rendita, e quindi, fatto estimo del materiale mobile, come carri e vagoni, cavalli ed altre bestie da tiro e loro arnesi, utensili ed arredi della stazione, di tutto ciò in somma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso al suolo, se ne pagherà integralmente il valore al comune entro il termine di mesi sei.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sopra costituito, si corrisponderà al comune sul rimanente capitate il cinque per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovveramente gli si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualità col ragguaglio pur sempre del cinque per cento d’interesse, e ciò a beneplacito del Governo.

Art. 23. Alla scadenza del termine fissato all’articolo 20 per la durata della presente concessione, e pel fatto sole di tale scadenza, il Governo entrerà in possesso della via ferrata, dei suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando il comune nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 24. Il comune sarà tenuto di consegnare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono e loro dipendenze, come luogo di carico e scarico, case di guardia, uffici, macchine fisse, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 25, Se, durante i cinque ultimi anni precedenti l’epoca della scadenza della concessione, il comune non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per fare eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 26. Gli oggetti mobili, come carri, vagoni, vetture, gli animali di trazione e gli oggetti immobili, non compresi nell’articolo 24, cederanno altresì allo Stato, mediante però pagamento del loro valore a prezzo d’estimo nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Art. 27. Il comune sarà passibile verso lo Stato e verso i particolari di ogni danno che provenisse dall’inesecuzione di alcune delle condizioni della presente convenzione e dalla inosservanza dei regolamenti contemplati allo articolo 31.

Art. 28. I danni ed interessi a cui il comune, a seconda del disposto del precedente articolo, fosse tenuto verso lo Stato, saranno dovuti pel solo fatto dell’inosservanza delle pattuite condizioni e ripetibili mercé il sequestro sui proventi dell’esercizio della strada. Sono però eccettuati i casi [p. 1282 modifica] di forza maggiore debitamente accertati a seguito di formale rappresentanza a farsene al Ministero deì lavori pubblici, con corredo degli occorrenti titoli giustificativi.

Art. 29. In caso di gravi contravvenzioni o di recidiva nelle medesime, il Governo promuoverà nanti i tribunali competenti la decadenza del comune dalla concessione.

Art. 30. Qualora per guerra nello Stato o per difesa del porto, il Governo facesse chiudere gli accessi della galleria di San Benigno, o rimuovere in tutto od in parte le ruotaie, od intercettare il corso della strada, ne sopporterà egli tutte le occorrenti spese.

Cessate le circostanze che avranno dato luogo all’intercettamento, il Governo concederà al comune una equitativa indennità calcolata ristrettivamente però sul valore degli oggetti e materiali demoliti o deteriorati in simile occorrenza.

Art. 31. Il Governo stabilirà, sentito il comune di San Pier d’Arena, e farà sancire per decreto reale i regolamenti concernenti i seguenti oggetti:

1° Il massimo delle tariffe dei trasporti, sia delle persone che delle merci di qualsivoglia classe, sulla ferrovia di cui si tratta; massimo che il comune di San Pier d’Arena non potrà eccedere senza il consenso del Governo, restandogli però libero di diminuire le tariffe quanto crederà meglio convenirgli nel suo interesse;

2° Il sistema e le discipline dell’esercizio della strada, della sua manutenzione e delle occorrenti riparazioni, per quanto si riferisce alla tutela della sicurezza pubblica e del buon servizio del pubblico;

3° Un minimo della quantità di materiale mobile, come carri, vagoni aperti e chiusi, truck, ecc., e della occorrente forza animale di trazione necessaria per garantire un conveniente servizio pubblico, restando libero al comune di aumentare questo materiale a suo piacimento;

4° Le discipline da osservarsi tanto per la congiunzione della ferrovia del comune con quella dello Stato nel punto indicato all’articolo 2, quanto per l’esercizio della via di servizio designato all’articolo 5.

Art. 32. Il Governo del Re si riserva espressa facoltà di congiungere in vicinanza dello sbocco della galleria costrutta sotto il promontorio di San Benigno la strada ferrata succursale dello Stato, che dai magazzini della stazione di San Pier d’Arena, correndo lungo la strada reale, s’arresta attualmente all’accesso della cava della Coscia. Dal punto di congiunzione fino al mare la ferrovia sarà a due binari, come è stabilito nel progetto Argenti per la galleria.

Eseguendo tale congiunzione, la direzione generale dei lavori pubblici potrà fare percorrere liberamente i suoi convogli sotto la galleria e farli arrivare allo scalo, del quale potrà valersi in comune col municipio di San Pier d’Arena, allo scopo di servire ai trasporti diretti dal mare ai magazzini demaniali ed alle stazioni dello Stato, o viceversa dai magazzini suddetti e dalle stazioni al mare.

In questo caso però lo Stato rimborserà al comune la metà delle spese di tatti i lavori eseguiti dallo scalo sino al punto di congiunzione sopra designato, compresovi lo scalo stesso e le opere prescritte agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, e lo Stato sosterrà egualmente la metà delle spese di manutenzione dello scalo e del tronco comune di ferrovia sino alla congiunzione delle due linee.

Per controllare questa spesa il Governo sottoporrà ad apposita sorveglianza, sia nella parte tecnica che in quella contabile ed amministrativa, l’esecuzione di tutte le suddette opere, la metà del cui importo dovrà rimborsarsi al comune di San Pier d’Arena,

Ari. 53. Verificandosi il caso previsto dall’articolo precedente, la riversibilità della ferrovia di San Pier d’Arena allo Stato dopo il periodo di concessione fissato all’articolo 20, avrà luogo per il solo tronco comune alle due ferrovie sino allo scalo del porto di Genova, compresovi lo scalo stesso.

Resterà però in proprietà perpetua del comune la ferrovia a cavalli che entra nel suo abitato sino al punto di congiunzione indicato al numero 2.

Art. 34. La presente concessione non sarà definitiva nè valida, se non sarà sanzionata per legge.

Dal Ministero dei lavori pubblici, Torino li sedici marzo milleottocentocinquaniaquattro.

All'originale:

Firmato: Il ministro Paleocapa.

Sottoscritti i delegati del comune di Sampierdarena:

G. Bonanni — G. B. Tusino — Fortunato Prandi —
S. Rebisso — Antonio Rivara.

Contrassegnato: Il direttore capo di divisione Panizzardi.

Per copia conforme:

Il direttore capo di divisione
Panizzardi.



Relazione fatta alla Camera il 20 aprile 1854 dalla Commissione composta dei deputati Quaglia, Guglianetti, Monticelli, Torelli, Somis, Colli, e Piacenza, relatore.

Signori! — Se qualche progetto di legge presentato alla vostra approvazione potesse meritarsi maggiore studio di altri, al certo sarebbe il presente, essendo esso quasi la riproduzione di aliro, del quale la Camera nella seduta 8 giugno 1855 sospendera l’approvazione.

La vostra Commissione non mancò quindi di attentamente esaminare i molti documenti che a questo progetto di legge si riferiscono, non che di riandare la discussione seguita nella Camera sul primo progetto presentato dal Ministero.

Da questa discussione rilevasi che in massima la Camera approvava la ferrovia dal porto di Genova all’estremità di San Pier d’Arena, ne riconosceva l’utilità, ma che, supponendo questa assai grande, era d’avviso che la strada fosse costrutta ed esercita per conto dello Stato, notando che, ove nel progresso di tempo il Governo volesse far esercire tutta la ferrovia per appalto, gli sarebbe stato di incaglio il tronco in discorso impegnato col comune di San Pier d’Arena.

Il progetto di legge che ora vi si presenta è sostanzialmente diverso dal primo, giacchè alla domanda di concessione di una ferrovia al comune di San Pier d’Arena è aggiunta altra domanda di autorizzazione al Governo di fare eseguire un tronco di strada ferrata dal porto di Genova alla stazione di San Pier d’Arena, percorribile dalle locomotive ed indipendente dalla precedente. Così il ministro, favorito da alcune circostanze avvenute nel corso dei lavori della ferrovia principale, e nella sua relazione espresse, ha potuto pienamente aderire al desiderio della Camera, con moderatissima spesa, di ottenere una comunicazione breve ed economica per il trasporio di quanto è necessario all’esercizio della ferrovia e delle grosse mercanzie del commercio, le quali non abbiano a fermarsi in Genova. L’economia [p. 1283 modifica] dell’esercizio di questo tronco in confronto di quello che parie dalia stazione di Genova proviene dallo schivare ii piano inclinato in città, il cui esercizio è passivo colle vigenti tariffe.

Il tronco di ferrovia proposto d.1 ministre parte dal nuovo scalo, percorre la galleria da costrursi dal comune concessionario, quindi raggiunge il tronco già esistente di ferrovia costrutto pel trasperto del pietrame dalla cava della Coscia ai lavori in Polcevera,

La spesa necessaria componesi di lire 46,000 per coordinare il tronco già esistente ora detto fino cll’imbocco della galleria, e per l’armamento della ferrovia nella galleria; e della metà del costo dello scalo e galleria da rimborsare ad opera compita al comune di San Pier d’Arena, L’imporfo di questi lavori può variare, per la tangente allo Sfafo, da lire 204,557 a lire 179,165 secondo che sarà necessario 0 no di rivestire in muratura fa galleria; nè vi ha a temere un’eccedenza di spesa essendo la perizia redatta da un abile ingegnere, e riconosciuta esalta dal Consiglio delle strade ferrate,

Passando all’esame del capitolato di concessione della ferrevia al comune di San Pier d’Arena, la Commissione riconobbe i vari miglioramenti dal ministro introdotti nel primo progetto, e segrafamente quello all’articolo primo, nel quale si dichiara il modo di liquidazione nel caso di decadenza; e introduzione dell’articolo 32 il quale obbliga il comune concessionario a cedere, mediante pagamento, la proprietà allo Stato di metà dello scalo e della galleria, e prescrive le garanzie Necessarie ad accertare il Governo della buona ese. cuzione dei lavori.

Un commissario, persuaso che la presente concessione è molto favorevole al comune, fece osservare che ad esso non è imposto onere veruno, e propose che la spesa dello scalo e della galieria rimanesse a suo folale carico, mantenendo ben inteso allo Stato il diritto di valersi dell’uno e dell’altra.

Questa proposizione non fu ammessa sul riflesso che la ferrovia dello Stato, la quale percorre con locomotive un troneo più breve e quasi parallelo a quello del comune, assorbirà tutto il commercio di transito, così che quest’ultima servirà poco presso pel solo trasporto ai magazzini della mercanzia che si ferma, e il reddito di questo tronco non sarà così grande come poteva sperarsi nel primo progetto. Lo Stato ottiene a metà prezzo la galleria e lo scalo, l’utilizzazione di un tronco di ferrovia già esistente e chie andrebbe perduto, cosicchè la maggioranza della Commissione non crede conveniente imporre quest’onere alla comune, la quale dichiarò assolutamente non potervi sottostare,

La durata della concessione di 99 anni parve ad alcuno dei commissari troppo lunga, La maggioranza della Commissione, osservando che eguale durata fu concessa alle altre ferrovie; che il diminuirla potrebbe influire sull’esito della strada stessa, e che la ferrovia del Governo ne deteriera la condizione, è d’avviso che si mantenga questa durata, come insta il comune con suo ordinato del 10 corrente.

La Commissione esaminò in seguito se questa concessione non recherà darino alla città di Genova, ed osservò:

Che il comune di San Pier d’Arena essendo come un sobborgo della città, della quale costituirebbe già fin d’ora un ingrandimento se non vi si opponesse il promontorio fortificato della Lanterna, comuni sono gli interessi alla città di Genova ed al municipio di San Pier d’Arena;

Che l’area utile per fare magazzini in città, assai ristretto, non può essere aumentata, non convenendo fare magazzini in collina lontani dagli scali e dalla ferrovia: circostanza che fu già dal commercio sentita e per la quale sonosi eretti moltissimi magazzini in San Pier d’Arena anche da Genovesi;

Che un piccolo scalo non può assorbire tutti gli altri nel porto esistenti;

Infine che il commercio della città non può temere di vedere i suoi magazzini abbandonati anche dopo la costruzione di un dock, quando fatta la ferrovia pel Lucmagno e la congiunzione colla ferrovia centrale d’italia, la città diverrà emporio commerciale di gran parte d’Europa, avvenimento che da tutti è icnuto per certo.

Con due petizioni, n° 5381 e 5390, vari barcaiuoli e braccianti di San Pier d’Arena si richiamano contro il progetto in discorso, allegando quest’opera essere dannosa ai loro interessi. I petenti ammettono l’utilità e convenienza di questa strada dal porto ai depositi e magazzini in San Pier d’Arena, riconoscono l’aumento di commercio che ne deriverà, e conchiudono assai stranamente che, scemando il trasporto per mare dal porto alla spiaggia di San Pier d’Arena e viceversa, ne possa essere rovinata la maggior parte degli abitanti di quel comune, a cui sarebbe tolto tutto ad un tratto il lavoro.

Avvertendo prima che ciò non avverrà, richiedendosi un tempo non minore di due anni per costrurre la strada progettata; che, se mancherà il lavoro pel trasporto di mare, si accrescerà immensamente il lavoro nei magazzini, si osserva che il trasporto con battelli che i petenti vorrebbero loro assicurato, mantenendo forzatamente un lavoro non produttivo, è talmente in urto coi larghi principii di libera concorrenza in fatto di commercio solennemente sanciti dal Parlamento, da non meritarsi una seria confutazione.

Conchiudendo, la Commissione all’unanimità dei suoi membri, meno uno, riconoscendo essere le opere proposte di utilità generale dello Stato e del commercio, vi propone che vogliate approvare la legge relativa presentata dal ministro dei lavori pubblici.


Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 24 aprile 1854.

Signori! — La Camera elettiva, chiamata nella passata Legislatura ad esaminare un progetto di convenzione inteso dal Governo col comune di San Pier d’Area per la concessione di una ferrovia a cavalli da quell’abitato al porto di Genova, nella sua seduta 8 giugno 1853 ne sospendeva l’approvazione, non perchè non riconoscesse la somma utilità dell’opera, ma perchè, temendo potesse questa ferrovia discorrente quasi parallela a quella dello Stato muoverle perniciosa concorrenza, desiderava fosse eseguita dal Governo.

Dalla relazione (che qui unita ho l’onore di comunicarvi) sul progetto di legge riprodotto dal Ministero alla stessa Camera nella tornata del 22 marzo scorso, vi sarà facile, o signori, lo scorgere in qual modo il Governo in adesione ai desiderii della Camera sia riescito a conciliare colla commendevole insistenza del comune nel chiedere la concessione della sua ferrovia gli interessi dello Stato, non solo sottraendo la strada ferrata nazionale da San Pier d’Arena a Genova ai temuti danni della concorrenza di quella del comune, ma altresì vantaggiando notevolmente le condizioni del difficile esercizio del tronco di strada destinato al trasporto delle merci dalla piazza di Caricamento al porte di Genova e viceversa. [p. 1284 modifica]

Le considerazioni impertanto di pubblico e privato interesse, che determinarono la Camera elettiva, dopo ripetuti studi ed esami del progetto di legge in discorso, ad adottarlo nella sua tornata del 24 aprile scaduto, gioveranno, spero, a meritargli dal senno vostro la desiderata sanzione.


Relazione fatta al Senato il 13 maggio 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Chiodo, Di San Marzano, Di San Martino, Stara, e Mosca, relatore.

Signori! — Essendo stata sospesa nell’anno scorso l’approvazione del progetto di convenzione fra il Governo ed il comune di San Pier d’Arena per la concessione a questo comune d’una ferrovia dal suo abitato al porto di Genova, perché si reputava dannosa all’interesse del Governo, ed il nuovo progetto riproducendo ora la stessa concessione, però notevolmente modificata, ufficio centrale da voi eletto, o signori, per l’esame preliminare del nuovo progetto, dovette in prima occuparsi della convenienza del medesimo nell’interesse generale dello Stato.

Nel primitivo progetto il comune di San Pier d’Arena aveva esercizio esclusivo del trasporto di viaggiatori e di merci dal porto di Genova all’abitato d’esso comune ed alla stazione governativa in prossimità dello stesso abitato.

Ciò faceva temere una seria concorrenza colla ferrovia dello Stato, per cui si reputava preferibile che il Governo facesse costrurre a tutte sue spese il piccolo tronco di ferrovia di che si tratta, e quindi ne traesse esclusivamente profitto.

Col nuovo progetto si conserva bensì la concessione di una ferrovia a cavalli a favore di San Pier d’Arena, ma si riserva al Governo la facoltà di costruire parallelamente alla via comunale altra ferrovia che si dirami da quella comunale mediante concorso nella spesa del tronco comune, e con facoltà di adoperare locomotive a vapore. Da ciò consegue che le merci che dal porto di Genova vorranno scaricare allo scalo di San Benigno per proseguire il loro cammino lungo la ferrovia dello Stato senza soffermarsi a San Pier d’Arena, preferiranno certamente la via del Governo a quella del comune, il cui ufficio sarà così limitato al trasporto delle merci dal porto di Genova ai depositi o magazzini di San Pier d’Arena. E se si considera che nessuno meglio del comune di San Pier d’Arena può essere interessato al regolare andamento di questo parziale servizio di trasporto, mentre il Governo incontrerebbe gravi difficoltà e spese sia nella costruzione prima della strada, sia nel suo esercizio, si avrà facilmente la convinzione della poca o nessuna convenienza del Governo di fare ed esercire essa via, e nel tempo stesso della quasi necessità di rinunziare nel presente caso ad ogni pubblica concorrenza, e di affidare l’opera al comune di San Pier d’Arena ad eque condizioni. È ben nota la scarsità di magazzini e siti di deposito nell’interno della città di Genova, e ciò massime dopo il maggior movimento commerciale che ebbe luogo da parecchi anni, e che riceve sempre più maggior incremento. L’insufficienza di locali in Genova e l’impossibilità di costrurne dei nuovi per difetto d’area opportuna, o quanto meno per l’ingente spesa all’uopo richiesta, indusse naturalmente a stabilire magazzini a San Pier d’Arena, sussidiari di quelli di Gerova. Ciò ha luogo specialmente per le merci voluminose, le quali richiedono iocali vasti e piani, che non si potrebbero rinvenire nella cerchia montuosa di Genova. Da ciò si scorge che la concessione a favore del comune di San Pier d’Arena, lungi dal recar danno allo Stato od al comune di Genova, è all’incontro proficua ad entrambi.

Ammessa per tal modo la convenienza generale della concessione in discorso, e l’esame delle carte relative state dal Ministero comunicate all’ufficio centrale dimostrando che nel progetta definitivo, che serve di base alla concessione, furono presi gli opportuni concerti colle pubbliche amministrazioni, cui spetta di vegliare al buon andamento dei vari rami di pubblico servizio loro affidati, si è rivolto esame alle condizioni della convenzione intesa tra il Governo ed il comune di San Pier d’Arena.

La decadenza dalla concessione, di cui all’articolo 1, vorrebbe essere incorsa pel fatto dell’ineseguimento delle pattuite condizioni senza bisogno alcuna d’atti giuridici, la qual cosa non è chiaramente espressa e vorrebbe essere specificamente accennata a scanso di inutili e gravi contestazioni. Qualora riesca difficile d’aggiungere alla convenzione qualche articolo addizionale, per cui la legge sarebbe forse ritardata, sarà almeno utile cosa l’interpretare in questo modo il disposto dell’articolo. Ad un quale riguardo potrà il Ministero somministrare al Senato più precise spiegazioni.

È poi sembrato all’ufficio centrale che, avvenendo il caso di decadenza, dovrebbe essere inflitta una qualche penale, come sarebbe il pagamento d’una parte soltanto delle spese utili fatte, e non della loro totalità, come sta scritto infine dell’articolo 1. Richiesto in proposito il signor ministro dei lavori pubblici a dare qualche schiarimento, egli osservò in prima che il comune è tutelato dal Governo, epperciò non deve essere gravato di condizioni troppo onerose, e che rimborsando al medesimo i lavori eseguiti in modo lodevole, ed i materiali di buona qualità ed atti al regolare compimento dell’opera, rimangono a carico del comune tutti i lavori male o meno lodevolmente eseguiti ed i materiali di cattiva qualità od inetti al lodevole compimento dell’opera.

Ad alcuni membri dell’ufficio centrale è pare sembrato che il rimborso dei lavori e dei materiali utili dovesse essere circoscrilto a quanto concerne il tronco comune alla ferrovia a cavalli del comune ed all’altra facoltativa al Governo da esercirsi per mezzo di locomotive. Ma il prelodato signor ministro fece presente essere ipotetico il caso in cui il comune tutelato dal Governo non conduca a buon termine i lavori, e che, avvenendo il caso poco probabile in cui il comune debba abbandonare l’impresa, potrassi trovare qualche privato o qualche società che si assuma il compimento dell’opera, che il Governo non avrebbe la convenienza di fare, come si è detto precedentemente, e ciò senza cagionare alcun sacrifizio al Governo per ottenere compita essa ferrovia a cavalli,

Nel progetto Argenti del 3 gennaio 1853, menzionato all’articolo 1 della convenzione, il piano del ponte da sbarco nel porto di Genova è stabilito a metri 2 40 sopra il pelo del mare in calma, mentre all’articolo 4 esso piano è stabilito a metri 3. Si accenna questa divergenza acciò possa essere notata d’accordo sul profilo che servì di base alla convenzione, al fine d’evitare per quanto è possibile ogni contestazione.

All’articolo 5 è riservato al Governo il diritto di utilizzare lo scalo per una strada di servizio a ruotaie di ferro da esercitarsi con cavalli pel transito e trasporto di pietre dalla cava della Chiapella al molo nuovo da prolungarsi per la sicurezza del porto di Genova. Essendo ben nota l’urgenza di questo prolungamento, il quale richiede l’impiego di un ragguardevole volume di massi di scoglio resistente, non si può che far plauso al divisamente espresso in quest’articolo a favore del Governo e del porto di Genova.

Ma potrà anche tornare di somma convenienza di protrarre [p. 1285 modifica] essa via dalla cava della Chiapella al futuro dock commerciale ed alla stazione di Genova, al fine d’avere, tanto dal dock quanto dalla stazione, due vie a profitto dei viaggiatori e delle merci, le quali si ricongiungano alla stazione di San Pier d’Arena.

Oltre all’evidente vantaggio d’avere per tal modo un maggiore sfogo alla circolazione di viaggiatori e di merci all’emporio di Genova, si otterrebbe una sensibile economia minorando il soverchio afflusso sulla ferrovia presentanea dalla piazza di Caricamento alle stazioni di Genova e San Pier d’Arena, e nel tempo stesso scemando la spesa di locomozione lungo la medesima, stante il piano inclinato del 15 per cento che ne fa parte integrante, come accenna il signor ministro dei lavori pubblici nella sua relazione. Per soddisfare a questo desiderio è sembrato opportuno ad alcuni membri del vostro ufficio centrale d’aggiungere all’articolo 5 la facoltà al Governo d’estendere il predetto ramo di via nel modo espresso.

Interpellato in proposito il prelodato signor ministro per parte dell’ufficio centrale, egli asseverò che, malgrado il silenzio della riferita facoltà al Governo, non possa la medesima essere contestata, essendo il nuovo scalo di San Benigno comune al Governo ed a San Pier d’Arena, tuttavolta che il Governo stimi d’usare della facoltà di cui all’articolo 32 della convenzione, al quale si riferisce l’articolo 20 del progetto di legge. Sarebbe stato certamente opportuno che fosse statuito sin d’ora sul futuro dock commerciale che interessa in grado così eminente lo Stato e l’avvenire del commercio di Genova, e che la concessione di cui si ragiona fosse subordinata o quante meno armonizzata col progetto d’esso dock al fine di evitare ogni inconveniente ed ogni nuova falsa spesa; ma poichè le circostanze non permisero l’attuazione dell’emesso desiderio, e sebbene possa sembrare preferibile la divisata aggiunta all’articolo è per prevenire ogni futura contestazione, potrà il Senato giudicare se possa essere ammessa l’esplicita dichiarazione del signor ministro dei lavori pubblici avanti enunciata.

Tutte le altre condizioni della convenzione tra il Governo ed il comune di San Pier d’Arena sono conformi a quelle state già sancite dal Parlamento per altre concessioni di ferrovie, e non danno perciò materia a speciali osservazioni.

Il disposto degli articoli 28 e 29 potrebbe forse meritare qualche maggior spiegazione diretta ad evitare future contestazioni.

All’articolo 28 sarebbe conveniente d’esprimere che il sequestro sui proventi dell’esercizio della strada avrà luogo pel solo fatto della contravvenzione senza bisogno d’altro atto.

E laddove sono eccettuati i casi di forza maggiore dovrebbesi aggiungere: purchè non siano imputabili al comune. L’articolo 29 è forse alquanto vago ed indeterminato, e per troncare la via a troppo prolungate discussioni gioverebbe il definire in modo preciso cosa si intenda per grave contravvenzione, ed a qual genere di contravvenzioni si riferisce la recidiva.

È poi insolito il disposto dell’articolo 33, col quale si concede in perpetuo al comune di San Pier d’Arena la ferrovia a cavalli nel suo abitato, a partire dal punto d’unione colla ferrovia, che il Governo si riservò facoltà di diramare da quella che dal nuovo scalo di San Benigno tende a San Pier d’Arena. Questo favore è sembrato a primo aspetto alquanto eccessivo, massime perchè la durata della concessione, che il Governo voleva ridurre a soli anni 80, è stata prolungata sino a 99 anni per annuire al desiderio del comune di San Pier d’Arena. Siccome però non converrà mai al Governo di esercire direttamente la ferrovia a cavalli che si propone di concedere a San Pier d’Arena, e che difficilmente altre società, ad eccezione del comune stesso di San Pier d’Arena, potrebbero esercire con profitto la predetta ferrovia a cavalli specialmente destinata al servizio dei magazzini o depositi laterali, per le molte difficoltà che s’incontrerebbero nel soddisfare a tanti e così vari interessi, quali sono quelli dei proprietari d’essi magazzini volontariamente sottoposti alla tutela del comune, e naturalmente poco inclinati ad altro genere di tutela, si crede potersi ammettere il favore concesso in perpetuo al comune di San Pier d’Arena, anche sul riflesso che esso è sottoposto alla superiore tutela governativa, e che si tratta d’un’opera da eseguirsi in massima parte sul suolo comunale.

Nel sottoporre all’alto vostro senno, o signori, le precedenti brevi riflessioni sul progetto di legge da voi commesso alla preliminare sua disamina, non ha però creduto l’ufficio centrale di proporre qualche specifica variante ai patti concordati, per non ritardare l’eseguimento di opere vivamente desiderate, ed i) cui compimento non può a meno di tornar utile al commercio di Genova, e nel tempo stesso aumentare il prodotto della ferrovia dello Stato.

Qualora le attuali critiche circostanze inducessero il comune di San Pier d’Arena a ritardare l’intrapresa dei lavori nella speranza di più favorevoli condizioni finanziarie, tornerebbe in allora opportuno di tener conto delle poche avvertenze espresse nella presente relazione e di farne oggetto di alcuni articoli addizionali. Altrimenti, nella fiducia che il Ministero non trasanderà di prendere in considerazione i fatti riflessi, per quanto sarà possibile colla lettera e collo spirito della pattuita convenzione, l’ufficio centrale ha l’onore di proporvi, o signori, che vogliate sancire col favorevole vostro suffragio il progetto di legge in discorso.

  1. V. 3° yol, Documenti, Sessione 1852, pag. 1625.