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sessione del 1853-54


depositi o nelle strade laterali all’abitato, sia fino alla marina, sia fino alla contrada superiore del paese, le deviazioni del binario principale si effettueranno col mezzo di apposite piatteforme collocate secondo si è detto all’articolo 10.

Queste vie trasversali non potranno intersecare i binari principali che in caso di riconosciuto bisogno.

Art. 15. In tutti i siti dell’interno dell’abitato di San Pier d’Arena che saranno dal comune designati e dal Governo approvati, l’armamento della strada dovrà essere eseguito in guisa da permettere il facile attraversamento della medesima col ruoteggio comune, e ciò mediante un sistema di raili e controraili quali sono usati nei passaggi a livello sulla ferrovia dello Stato.

Art. 16. Le distanze fra i binari, ove due ne saranno collocati, e quelle tra le guide o raili dello stesso binario, dovranno per tutta l’estensione della strada essere idertiche alle distanze adottate sulla ferrovia dello Stato.

Iilsuolo della strada frammezzo ai raili sarà reso praticabile ai cavalli con adatto selciato o con quell’altro modo di massicciata che si ravviserà più conveniente.

Art. 17. Tutte le opere e lavori della strada ferrata dovranno essere eseguiti secondo le buone regole dell’arte e con solidità corrispondente all’uso cui sono destinati.

Prima però d’intraprendere i lavori, tutti i piani esecutivi sia della strada che degli edifizi da costruirsi per rimesse del materiale mobile, per officina delle ordinarie riparazioni, ove il comune intendesse istituirla, non meno che i piani del sistema d’armamento che s’intenderà di applicare alla strada, dovranno essere presentati al Governo e da esso approvati.

Il Governo si riserva di farne sorvegliare l’attuazione per mezza di commissari a carico e spese del comune concessionario, e di acconsentire o di prescrivere quelle modificazioni ai progetti che all’atto pratico d’esecuzione si trovassero necessari nell’interesse generale od in quello stesso del comune concessionario.

Venendosi a riconoscere che alcune opere non sono intraprese o condotte giusta le regole dell’arte, od in conformità delle stabilite condizioni, il comune sarà tenuto di riformarle, in difetto vi si darà opera d’ufficio a maggiori sue spese.

Art. 18. La ferrovia non potrà essere attivata, se prima tutte le parti che la compongono coi fabbricati annessi e con tutte le sue dipendenze non sono esaminate e collaudate dai commissari delegati dal Governo, i quali redigeranno apposito processo verbale di questa ricognizione da omologarsi dal Governo prima deli’apertura dell’esercizio.

Art. 19. Appena ultimati e definitivamente collaudati i lavori, il comune di San Pier d’Arena farà procedere in contraddittorio di commissari delegati dal Governo a testimoniali di stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di 1 a 2500 della strada ferrata, dei suoi fabbricati e di tutte le sue parti, annessi e dipendenti.

I processo verbale di ricognizione, come pure il piano geometrico di delimitazione saranno formati a tutte spese del comune in due originali, da ritenersi l’uno ad uso del medesimo, da depositarsi l’altro negli archivi del Ministero dei lavori pubblici,

Art. 20. Per indennizzare il comune di San Pier d’Arena delle spese che sarà per incontrare nella costruzione della strada, dei suoi annessi e dipendenti, gli è accordato per la durata di novantanove anni dalla data della sanzione legislativa della presente convenzione il diritto di percepire le tasse di pedaggio ed i prezzi di trasporto sulle basi ed in conformità dei regolamenti designati all’articolo 31.

Art. 24. I raili, cuscinetti, macchine e ferramenti lavorati d’ogni specie, esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’armamento ed esercizio della ferrovia, che fossero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un proprio diritto d’entrata, cioè i raili di lire quattro, i cuscinetti di lire due per ogni quintale metrico, e le macchine e ferramenti relativi al diritto dell’uno per cento sul loro valore.

Dovrà però il comune uniformarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero ordinate dal Ministero delle finanze,

Art. 22, Dopo il periodo di trent’anni, potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione di questa ferrovia; dovrà però esserne dato avviso al comune di San Pier d’Arena, almeno un anno prima che si venga a quest’atto di espropriazione.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dal comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto, si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà il medio netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del cento di capitale pel cinque di rendita, e quindi, fatto estimo del materiale mobile, come carri e vagoni, cavalli ed altre bestie da tiro e loro arnesi, utensili ed arredi della stazione, di tutto ciò in somma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso al suolo, se ne pagherà integralmente il valore al comune entro il termine di mesi sei.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sopra costituito, si corrisponderà al comune sul rimanente capitate il cinque per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ovveramente gli si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualità col ragguaglio pur sempre del cinque per cento d’interesse, e ciò a beneplacito del Governo.

Art. 23. Alla scadenza del termine fissato all’articolo 20 per la durata della presente concessione, e pel fatto sole di tale scadenza, il Governo entrerà in possesso della via ferrata, dei suoi annessi, connessi e dipendenti, surrogando il comune nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

Art. 24. Il comune sarà tenuto di consegnare e rimettere in perfetto stato di conservazione la strada ferrata, le opere tutte che la compongono e loro dipendenze, come luogo di carico e scarico, case di guardia, uffici, macchine fisse, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei trasporti.

Art. 25, Se, durante i cinque ultimi anni precedenti l’epoca della scadenza della concessione, il comune non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per fare eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 26. Gli oggetti mobili, come carri, vagoni, vetture, gli animali di trazione e gli oggetti immobili, non compresi nell’articolo 24, cederanno altresì allo Stato, mediante però pagamento del loro valore a prezzo d’estimo nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Art. 27. Il comune sarà passibile verso lo Stato e verso i particolari di ogni danno che provenisse dall’inesecuzione di alcune delle condizioni della presente convenzione e dalla inosservanza dei regolamenti contemplati allo articolo 31.

Art. 28. I danni ed interessi a cui il comune, a seconda del disposto del precedente articolo, fosse tenuto verso lo Stato, saranno dovuti pel solo fatto dell’inosservanza delle pattuite condizioni e ripetibili mercé il sequestro sui proventi dell’esercizio della strada. Sono però eccettuati i casi