Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XV

Libro III - Titolo XV - Delle transazioni (Artt. 2044-2058)

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TITOLO XV.

Delle Transazioni.

2044. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto deve essere ridotto in iscritto.

Leg. 1, ff. de transactionibus; l. 2, leg. 38, cod. eod. tit.

2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

Il tutore non può transigere per il minore o per l’interdetto se non in conformità dell’articolo 467, del titolo della Minore età, della Tutela e della Emancipazione, e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell’articolo 472. dello stesso titolo.

I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll’autorizzazione espressa del Governo.

Leg. 36, cod. de transactionibus; leg. 9, §. 3, ff. eod. tit.

2046. Si può transigere sopra un diritto civile che provenga da un delitto. [p. 431 modifica] La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

Leg. 18, cod. de transactionibus.

2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che manchi di adempire alle medesime.

Leg. 17, cod. de transactionibus.

2048. La transazione non si estende oltre quello che ne forma l’oggetto: la rinuncia fatta a tutte le ragioni, azioni e pretenzioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

Leg. 3, l. 9, §. 1 et 3, ff. de transactionibus; l. 5 et 31, cod. eod. tit.

2049. Le transazioni non pongono fine che alle controversie, le quali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

Leg. 9, §. 1, ff. de transactionibus; l. 8, §. 1, eod. tit. — Argum. ex l. 47, §. 1, ff. de pactis. — Leg. 12, ff. de transactionibus.

2050. Colui che ha transatto sopra una ragione sua propria, se acquista in appresso una simile ragione da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente per la ragione nuovamente acquistata.

Leg. 9, in pr., ff. de transactionibus.

2051. La transazione fatta da uno degl’interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

Leg. 3, §. 2; l. 9, ff. de transactionibus, l. 1, cod. eod. tit. l. 1, cod. res inter alios acta; leg. 27, §. 4; leg. 10, leg. 17, ff. de pactis; leg. 26, cod. eod. tit.

2052. Le transazioni hanno fra le parti l’autorità di una sentenza inappellabile. [p. 432 modifica] Non possono impugnarsi per causa d’errore di diritto, o di lesione.

Leg. 10, l. 20, l. 16[?], l. 39, cod. de transactionibus; l. 19, l. 33, ff. eod. tit.

2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso d’errore sulla persona, o sopra l’oggetto della controversia.

Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo o violenza.

Leg. 9, §. 2, ff. de transactionibus; l. 13, leg. 22, leg. 30, l. 35, cod. eod. tit. — V. l. 1, l. 9, ff. de jur. et fact. ignorant.; l. 12, cod. eod.

2054. Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione d’un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

Argum. ex l. 51, in pr., ff. de pactis; ex leg. 42, in fin., cod. eod. tit.

2055. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla.

Leg. 42, cod. de transactionibus.

2056. È parimente nulla la transazione d’una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

Leg. 7, in pr.; l. 11, ff. de transactionibus, l. 52, cod. eod. tit.; l. 23, §. 1, ff. de condictione indebiti. Paul. sentent. lib. 1, tit. 1, §. 5.

2057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse conosciuti o scoperti posteriormente non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che siano occultati per fatto d’una delle parti medesime. [p. 433 modifica] Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcuna ragione sopra lo stesso oggetto.

Leg. 19, cod. de transactionibus. — Leg. 51, ff. de pactis.

2058. Nelle transazioni si devono correggere gli errori di calcolo.

Leg. unic. cod. de errore calculi. — V. tot. leg. 8, ff. de transactionibus.