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Non possono impugnarsi per causa d’errore di diritto, o di lesione.
Leg. 10, l. 20, l. 16[?], l. 39, cod. de transactionibus; l. 19, l. 33, ff. eod. tit.
2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso d’errore sulla persona, o sopra l’oggetto della controversia.
Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo o violenza.
Leg. 9, §. 2, ff. de transactionibus; l. 13, leg. 22, leg. 30, l. 35, cod. eod. tit. — V. l. 1, l. 9, ff. de jur. et fact. ignorant.; l. 12, cod. eod.
2054. Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione d’un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.
Argum. ex l. 51, in pr., ff. de pactis; ex leg. 42, in fin., cod. eod. tit.
2055. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla.
Leg. 42, cod. de transactionibus.
2056. È parimente nulla la transazione d’una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.
Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.
Leg. 7, in pr.; l. 11, ff. de transactionibus, l. 52, cod. eod. tit.; l. 23, §. 1, ff. de condictione indebiti. Paul. sentent. lib. 1, tit. 1, §. 5.
2057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse conosciuti o scoperti posteriormente non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che siano occultati per fatto d’una delle parti medesime.