Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/432

Trattandosi d’una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare.

2041. Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

2042. Il mallevadore giudiziario non può domandare l’escussione del debitore principale.

2043. Quegli che si è reso soltanto garante del fidejussore giudiziario, non può domandare l’escussione del debitore principale del fidejussore.



TITOLO XV.

Delle Transazioni.

2044. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto deve essere ridotto in iscritto.

Leg. 1, ff. de transactionibus; l. 2, leg. 38, cod. eod. tit.

2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

Il tutore non può transigere per il minore o per l’interdetto se non in conformità dell’articolo 467, del titolo della Minore età, della Tutela e della Emancipazione, e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell’articolo 472. dello stesso titolo.

I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll’autorizzazione espressa del Governo.

Leg. 36, cod. de transactionibus; leg. 9, §. 3, ff. eod. tit.

2046. Si può transigere sopra un diritto civile che provenga da un delitto.