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La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.
Leg. 18, cod. de transactionibus.
2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che manchi di adempire alle medesime.
Leg. 17, cod. de transactionibus.
2048. La transazione non si estende oltre quello che ne forma l’oggetto: la rinuncia fatta a tutte le ragioni, azioni e pretenzioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.
Leg. 3, l. 9, §. 1 et 3, ff. de transactionibus; l. 5 et 31, cod. eod. tit.
2049. Le transazioni non pongono fine che alle controversie, le quali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.
Leg. 9, §. 1, ff. de transactionibus; l. 8, §. 1, eod. tit. — Argum. ex l. 47, §. 1, ff. de pactis. — Leg. 12, ff. de transactionibus.
2050. Colui che ha transatto sopra una ragione sua propria, se acquista in appresso una simile ragione da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente per la ragione nuovamente acquistata.
Leg. 9, in pr., ff. de transactionibus.
2051. La transazione fatta da uno degl’interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.
Leg. 3, §. 2; l. 9, ff. de transactionibus, l. 1, cod. eod. tit. l. 1, cod. res inter alios acta; leg. 27, §. 4; leg. 10, leg. 17, ff. de pactis; leg. 26, cod. eod. tit.
2052. Le transazioni hanno fra le parti l’autorità di una sentenza inappellabile.