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LIBRO III.
DEI DIFFERENTI MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETÀ.
Disposizioni generali.
711. La proprietà de’ beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.
712. La proprietà si acquista anche per accessione, od incorporazione, ed in forza della prescrizione.
713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.
Cod. titulo de bonis vacantibus.
714. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno, e l’uso delle quali è comune a tutti
Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.
Leg. 1, 4 et 5, ff. de divisione rerum.
715. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.
716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui appartiene per metà a quello che l’ha scoperto, e per l’altra metà al proprietario del fondo.
Il tesoro è qualunque cosa nascosta o sepolta, della quale non v’ha alcuno che possa giustificare d’esserne il padrone, e che viene scoperta per il solo effetto del caso.
Leg. unica, cod. de thesauris; leg. 1, §. 10, ff. de jure fisci; leg. 31, §. 1, ff. de acquirendo rerum dominio.
717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, sopra le piante ed erbe che crescono