Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo V

Esame delle armi

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V.

Esame delle armi.

Tra le prime cure dei testimoni evvi quella dell’acquisto e dell’esame delle armi, colle quali dovrà accadere lo scontro.

ART. 324.

Le armi devono essere provvedute ed esaminate da un testimone delegato da ciascuna parte, prima di portarsi sul terreno del combattimento.

ART. 325.

L’esame delle armi deve farsi la vigilia del duello, o almeno qualche ora prima di partire, per avere il tempo di sostituirle con altre migliori, qualora venissero giudicate non buone.

Nota. — All’art. 6, cap. XV, l’Angelini impone che, giunti sul terreno, si abbiano nuovamente ad esaminare le armi. Se per la cattiva qualità delle armi si dovesse rimandare ad altro giorno o ritardare lo scontro, i testimoni che furono designati a sceglierle, si aggraverebbero d’una responsabilità verso i loro rappresentati.

ART. 326.

È pure uso che ciascuna parte si munisca per conto proprio di due altre paia di armi, che devono adoperarsi nel duello.

ART. 327.

In questo caso, giunti sul terreno, si estrae a sorte [p. 207 modifica]il paio delle armi colle quali deve accadere il combattimento, sempre quando però, i due secondi non sieno d’accordo sulla scelta del paio (Châteauvillard, V, 7°).

ART. 328.

Se una delle lame o delle armi si spezza, si prendono le altre stimate migliori, e così di seguito sino alla cessazione dello scontro.

ART. 329.

La visita che le armi devono subire prima di recarsi sul terreno, consiste nel curare, se il duello è alla sciabola, che:

a) la lama sia ben ferma e non oscillante nell’impugnatura;

b) le armi sieno eguali nel peso;

c) le armi sieno egualmente pericolose e lunghe;

La lunghezza si misura dalla punta della lama all’estremità dell’elsa.

d) la guardia sia eguale;

e) le armi sieno bene equilibrate e, se non lo sono, devono essere rifiutate;

f) le lame sieno senza ruggine;

g) le lame sieno bene appuntate;

h) le lame sieno bene affilate;

La prova del filo si fa con un pezzo di carta bagnata.

i) le lame sieno senza tacche nel filo, affinchè la ferita prodotta non assuma carattere maligno. Le lame nuove sono da preferirsi (De Rosis, 12°). [p. 208 modifica]

ART. 330.

Le armi da adoperarsi in un duello non devono possibilmente aver servito ad altro duello.

Nota. — Questa raccomandazione non priva i duellanti della facoltà di servirsi di armi già adoperate in altri duelli, purchè siano state rimesse a nuovo dall’armaiuolo.

L’offeso, secondo alcuni trattatisti, può portare sul terreno armi proprie e imporlo all’avversario. Noi ci dichiariamo contrari a quest’abitudine, poco praticata del resto, perchè dà origine a gravi responsabilità ed a nuove quanto inutili discussioni.

ART. 331.

I padrini porteranno seco due paia di altre armi, più pericolose di quelle colle quali dovrà succedere il duello, se questo è ad oltranza.

ART. 332.

Nei duelli ad oltranza l’offeso, cui è riservato il diritto di continuare lo scontro con arma più micidiale, porrebbe esprimere un tale desiderio, dopo essersi misurato con l’arma scelta per il combattimento.

Nota. — Questa condizione dovrà essere stata inserita nel verbale di scontro. Quando sia stata omessa, i padrini devono opporvisi. Vi si opporranno pure, se dall’uso dell’arma prescelta per combattere non ne derivò ferita. Si ricordi, infine, che i duelli ad oltranza non sono consentiti dalle leggi d’onore.