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208 Codice cavalleresco italiano


ART. 330.

Le armi da adoperarsi in un duello non devono possibilmente aver servito ad altro duello.

Nota. — Questa raccomandazione non priva i duellanti della facoltà di servirsi di armi già adoperate in altri duelli, purchè siano state rimesse a nuovo dall’armaiuolo.

L’offeso, secondo alcuni trattatisti, può portare sul terreno armi proprie e imporlo all’avversario. Noi ci dichiariamo contrari a quest’abitudine, poco praticata del resto, perchè dà origine a gravi responsabilità ed a nuove quanto inutili discussioni.

ART. 331.

I padrini porteranno seco due paia di altre armi, più pericolose di quelle colle quali dovrà succedere il duello, se questo è ad oltranza.

ART. 332.

Nei duelli ad oltranza l’offeso, cui è riservato il diritto di continuare lo scontro con arma più micidiale, porrebbe esprimere un tale desiderio, dopo essersi misurato con l’arma scelta per il combattimento.

Nota. — Questa condizione dovrà essere stata inserita nel verbale di scontro. Quando sia stata omessa, i padrini devono opporvisi. Vi si opporranno pure, se dall’uso dell’arma prescelta per combattere non ne derivò ferita. Si ricordi, infine, che i duelli ad oltranza non sono consentiti dalle leggi d’onore.