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206 Codice cavalleresco italiano

V.

Esame delle armi.

Tra le prime cure dei testimoni evvi quella dell’acquisto e dell’esame delle armi, colle quali dovrà accadere lo scontro.

ART. 324.

Le armi devono essere provvedute ed esaminate da un testimone delegato da ciascuna parte, prima di portarsi sul terreno del combattimento.

ART. 325.

L’esame delle armi deve farsi la vigilia del duello, o almeno qualche ora prima di partire, per avere il tempo di sostituirle con altre migliori, qualora venissero giudicate non buone.

Nota. — All’art. 6, cap. XV, l’Angelini impone che, giunti sul terreno, si abbiano nuovamente ad esaminare le armi. Se per la cattiva qualità delle armi si dovesse rimandare ad altro giorno o ritardare lo scontro, i testimoni che furono designati a sceglierle, si aggraverebbero d’una responsabilità verso i loro rappresentati.

ART. 326.

È pure uso che ciascuna parte si munisca per conto proprio di due altre paia di armi, che devono adoperarsi nel duello.

ART. 327.

In questo caso, giunti sul terreno, si estrae a sorte