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Libro primo 33

accolte, ma considerate come rifiuto di scendere sul terreno e non liberano dall’obbligo del risarcimento del danno.

ART. 53.

Le scuse offerte sul terreno devono essere respinte e considerate come rifiuto di battersi, e il duello non deve avere più luogo (Angelini, cap. XIV, 19°, opinò in questo senso).

ART. 54.

Chi offre le scuse sul terreno, si priva volontariamente e per sempre dell’onore cavalleresco.

ART. 55.

Se le scuse sul terreno furono presentate per istigazione dei rappresentanti, la responsabilità del fatto cadrà anche su costoro e non sul loro primo solamente.

ART. 56.

La condotta dei mandanti, in seguito alle scuse, sarà giustificata da un verbale, in duplice copia, sottoscritto dai rappresentanti.

ART. 57.

Se l’offesa fu pubblica, o se privata, fu risaputa da terzi; se i due avversari non si strinsero la mano dopo le offerte ed accettate scuse, l’offeso può pubblicare il verbale di scusa, e pretendere in altra sede il risarcimento del danno subito.

Nota. — Le scuse offerte sul terreno, dopo uno scontro, onorano, non disonorano chi le fa, ed è riconoscimento nobile e decoroso del proprio torto.