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Libro primo | 33 |
accolte, ma considerate come rifiuto di scendere sul terreno e non liberano dall’obbligo del risarcimento del danno.
Le scuse offerte sul terreno devono essere respinte e considerate come rifiuto di battersi, e il duello non deve avere più luogo (Angelini, cap. XIV, 19°, opinò in questo senso).
Chi offre le scuse sul terreno, si priva volontariamente e per sempre dell’onore cavalleresco.
Se le scuse sul terreno furono presentate per istigazione dei rappresentanti, la responsabilità del fatto cadrà anche su costoro e non sul loro primo solamente.
La condotta dei mandanti, in seguito alle scuse, sarà giustificata da un verbale, in duplice copia, sottoscritto dai rappresentanti.
Se l’offesa fu pubblica, o se privata, fu risaputa da terzi; se i due avversari non si strinsero la mano dopo le offerte ed accettate scuse, l’offeso può pubblicare il verbale di scusa, e pretendere in altra sede il risarcimento del danno subito.
Nota. — Le scuse offerte sul terreno, dopo uno scontro, onorano, non disonorano chi le fa, ed è riconoscimento nobile e decoroso del proprio torto.