Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/60

34 Codice cavalleresco italiano


ART. 57 a.

Per le offese di turbata pace domestica o con vie di fatto, non vi sono scuse possibili, tranne nel caso in cui le vie di fatto fossero state conseguenza di un deplorevole equivoco di persona. La Corte d’onore o un giurì stabiliranno la riparazione morale e la liquidazione del danno.

Nota. — Sarebbe curioso che l’offensore, dopo di aver goduto di una donna altrui, o dopo di aver malmenato un disgraziato, se la cavasse col presentare le sue più sentite scuse all’infelice marito o al bastonato gentiluomo!


VII.

Nomina dei rappresentanti o dei testimoni1

ART. 58.

Se le parole, o i fatti, che si ritengono offensivi, possono prestarsi ad una interpretazione dubbia, s’incarica un amico, possibilmente reciproco, di scandagliare e approfondire l’intenzione del supposto offensore.

Nota. — Siccome a completare, o ad aggravare, o a scusare un’ingiuria, concorrono numerosi e disparati fattori, s’impone la necessità di essere valutati solo da chi, estraneo all’ingiuria, giudica della vertenza senza passione di parte, al solo scopo di conciliare gli avversari, o di limitare i danni che dall’offesa sono derivati, o che potrebbero derivare.

  1. Gelli, Manuale del duellante, parte terza: Scelta e missione dei rappreientanti.