Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 13

Bollettino N. 13

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 13.

EDIZIONE OFFICIALE


150 Decreto del Comitato Esecutivo per convertire in una sola le quattro categorie dei boni del tesoro — pag. 211.

151 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui si nominano quattro commissari per organizzare il battaglione universitario nelle province — pag. 214.

152 Idem affinchè le petizioni procedano per la debita trafila d'ufficio — ivi.

153 Idem in cui s'istituisce una commissione che esamina i requisiti di coloro che chieggono gradi e propone gli eleggibili — pag. 216.

154 Idem affinchè le batterie dello stato piglino il nome dalle città — pag. 217.

155 Ordinanza del Preside di Roma e Comarca in cui si proibisce dal 15 aprile a tutto maggio di tener le reti per la caccia delle quaglie da Civitavecchia a Piastra — pag. 218.

156 Decreto del Comitato Esecutivo in cui si tolgono le truppe di linea della dipendenza dei Presidi delle province — pag. 219.

157 Ordinanza del Ministro di Grazia e Giustizia per l'apertura del tribunale di appello in Roma nel giorno 29 marzo — pag. 220.

158 Ordine del giorno del Ministro della guerra intorno ai foraggi — pag. 221.

159 Idem in cui s'invitano officiali e sotto ˚ officiali che volessero assumere il servizio della Guardia Nazionale a presentare i loro requisiti — pag. 222.

160 Idem perchè tutti gli officiali e sott'officiali si restituiscano ai loro posti — pag. 223.

161 Decreto del Comitato Esecutivo per la restituzione al popolo veneto del così detto palazzo di Venezia — ivi.



Roma 1849. — Tipografia Governativa.

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 25 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore

L'Assemblea Costituente

Considerando che nello Stato della Repubblica hanno corso coatto tre diverse categorie di Boni,

La prima emessa con Chirografi Pontificj sulla somma di scudi 2,500,000.

La seconda con Decrelo del Consiglio dei Deputati per la somma di scudi 600,000.

La terza con Ordinanza della Commissione provvisoria di Governo per scudi 600,000.

Considerato che l’Assemblea ha riconosciuto per valori erariali i duecentomila scudi di boni comunali nella città e provincia di Bologna;

Considerato che in tal guisa per quattro diverse amministrazioni con diverse autorizzazioni si hanno quattro distinte categorie di valore circolanti riconosciute dal Governo;

Considerato che appunto in vista delle diversità dell’autorizzazione le quattro annunciate categorie circolano con maggiore o minore difficoltà con più o meno credito;

[p. 212 modifica]Considerato che di tale oscillanza e diversi.tà di credito profitta il monopolio con danno dell’interesse dei privati, e con pericolo della quiete pubblica;

Considerato essere ammesso in economia, che quanto giova lo stabilire un frutto sopra rappresentanti di valori, quando questi vogliono destinarsi all’investimento, altrettanto nuoce al l’Erario ed è poco calcolato in Commercio quel minor frutto che viene sostituito sui valori de stinati alla circolazione;

Considerato che il frutto stabilito sulle categorie emesse dai Boni del Tesoro è di scudi 3. 60. il cento per anno;

Considerato che l’ammontare dei frutti decorsi, e da decorrere sui boni fino alla loro completa ammortizzazione, supposta un mese dopo la scadenza di ciascuna serie, ascende a scudi quattrocentocinque mila quattrocentocinquanta;

Considerato che colla conversione delle quattro diverse categorie in una sola categoria uniforme non si pagherebbero i frutti sulle categorie estinte, se non se fino all’epoche stabilite per la conversione;

Considerando che da quelle epoche in appresso fino alle stabilite scadenze dei boni vi è un risparmio sui frutti di scudi 251,595;

Considerato che per questa ed anche per maggior somma, la quale è esuberantemente garantita dalle ipoteche già iscritte per le qualtro categorie fruttifere che si estinguono, può emettersi altrettanta quantità di boni;

Considerato che i valori riconosciuti dal [p. 213 modifica]Governo della Repubblica devono portare impronta, stemma, e dicitura Repubblicana;

Sopra proposta del Ministro delle Finanze

Decreta

Art. 1. Si convertono in una sola specie le quattro categorie di boni del Tesoro, emessi colle leggi sovraindicate.

Art. 2. La nuova specie di boni non avrà frutto.

Art. 3. Per la somma che si risparmia sui frutti, che sarebbero decorsi sino alla scadenza delle antiche serie, sarà estesa la nuova categoria.

Art. 4. I boni di questa nuova categorìa porteranno la seguente breve iscrizione «Repubblica Romana» Bono di . . . . con tre firme.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze proporrà, entro cinque giorni, un Regolamento, nel quale saranno stabilite le discipline per effettuare la decretata conversione, unitamente ad uno specchio specifico delle ipoteche già iscritte in favore delle diverse serie de’ Boni del Tesoro, e che si conservano con analoga annotazione a garanzia della nuova categoria.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 26 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

I Ministro delle Finanze M. Manzoni


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

26 Marzo 1849.

In esecuzione del Decreto emanato dall’Assemblea Romana nel giorno 22 corrente, col quale è ordinata la formazione di un Battaglione Universitario, sottoposto al Ministero della Guerra e Marina, sono nominati in qualità di Commissarii i cittadini

ROSSI ALESSANDRO
RASPONI LUCIO
BARLOCCI ARISTIDE
LIVERANI MARCO

I medesimi sono da me abilitati alla organizzazione del detto Battaglione, e si recheranno per le province della Repubblica ad attuarvi quelle relative provvidenze, delle quali è a loro comunicata speciale.istruzione.

Il Ministro Interino A. Calandrelli


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

26 Marzo 1849.

È necessario d’ovviare all’inconveniente di molte istanze o petizioni, le quali ogni giorno ed in gran copia mi pervengono direttamente, senza che prima abbiano proceduto per la debita [p. 215 modifica]trafila d’ufficio. Alle medesime non ne torna alcun vantaggio, dappoichè dovendo rispondere singolarmente su ciascuna di loro i rispettivi Capi di officio, appena esse mi giungono m’è forza di rimandarle colà donde aveano deviato. A me poi ne torna danno, essendomi interotto il corso di altre più gravi e pressanti cure, con molto gettito di tempo.

Or m’è d’uopo di fare noto, che tutte le istanze o petizioni dovranno essermi trasmesse pel consueto ordine di persone, componenti la militare gerarchia, se vogliano avere il loro discarico. Quelle che tenessero altro corso, rimarrebbero senza effetto, e come non date.

Ma siccome la trista esperienza del passato ha prodotto nell’animo de’ più un certo senso di sfiducia degli inferiori verso i superiori, alcuni de’ quali abusavano ribaldamente del loro ufficio, o trasandando le petizioni, o travisandone la parte informativa: cosî, è mio debito di avvertire la milizia e il pubblico, che di presente e sotto il mio ministero, non è alcun pericolo che si rinnovi cotanto abuso. Io non posso che lodarmi de’ Comandanti de’ Corpi e de’ Capi d’ufficio, i quali tutti attendono a speditamente e fedelmente coadiuvarmi, sia per migliorare e rettificare l’andamento della mia azienda, e sia nell’assumere la semplice e pura parte di relatori sulle istanze dei diversi chiedenti.

Infine: io darò diretto accesso a quelle sole domande, che avranno invano esperimentato la legittima via, e quando ciò fosse accertato, io non lascerei impunita una prevaricazione per negligenza o per mala fede.

Il Ministro Interino A. Calandrelli


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno del 26 Marzo.


Gli aspiranti ai gradi della milizia crescono ogni giorno con una ignominiosa abbondanza. Soddisfare a tutti non si può, nè si deve. È nostro debito di soddisfare a quei soli, che facciano all’uopo nostro, sì quanto al numero, e sì quanto alle relative capacità. A tutelare pertanto la bontà delle scelte, e provvedere coscenziosamente ai vuoti dell’Esercito, è decretata una Commissione, la quale si comporrà dei seguenti cittadini:

Luigi Bartolucci, Generale Comandante la prima divisione militare, Presidente.

Camillo Gaggiotti, Intendente Generale.
Ludovico Calandrelli, Tenente Colonnello.
Gio. Pietro Ruggeri, Tenente Colonnello.
Carlo Galassi, Maggiore.
Pietro Scarsella, Maggiore.
Pio Branchini, Capitano.
Pietro Trasmondi, Capitano:
Olimpiade Meloni, Tenente, Segretario.

A questa Commissione si trasmetteranno tutte le domande, avanzate da coloro che aspirano ai gradi della milizia.

Ogni altra ultronea domanda non sarà ricevuta, se non sia indirizzata alla Commissione.

Questa Commissione assumerà l’esame teorico, e pubblicamente il pratico di ciascun aspirante, e farà la proposta degli eliggibili da venire approvata all’opportunità.

Il Ministro Interino A. Calandrelli


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 26 Marzo.

Le batterie del nostro Stato sostituiranno alla denominazione numerica quella delle principali città della Repubblica, e segnatamente di esse che furono, o sono più benemerite verso la medesima. E codesta preferenza di onore, lungi dal rinnovare privilegi da municipio, è intesa a vieppiù confondere in un solo desiderio, ed unificare in una stessa opera le diverse città sorelle; e mentre eccita in ciascuna di esse una emulatrice coscienza della propria personalità, la diriga a uno scopo comune, sì che la comune causa se ne vantaggi.

Ferrara è una delle nostre città che per cospicua sventura, longanimità di sagrificio, virile rassegnazione e magnanima fede, va singolare dalle altre. Pare che il destino la designasse a uno strano e tormentoso contatto col maggiore nostro nemico, forse perchè un giorno, in virtù dei compressi ed inveterati sdegni, si facesse più formidabile quel baluardo della nostra Repubblica.

È dovere, che il tristo fato di Ferrara abbia per ora un qualche ricambio di mercede. Ed io decreto che la batteria, la quale viene dopo a quella di Roma, pigli il nome di Ferrara. Così le bandieruole delle respettive trombe avranno a un lato la insegna Repubblicana, e a un lato la insegna Ferrarese.

[p. 218 modifica]Gli augurati cannoni di tal batteria possano tuonare i primi il fiero scoppio della nostra vendetta! Que’ cannoni possano i primi annunciare nella santa guerra d’Italia i soldati della Repubblica: possano i primi innalzare le salve della vittoria!

Il Ministro Interino A. Calandrelli


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL PRESIDE DI ROMA E COMARCA

Fino a che una legge universale non abbia stabilmente determinato i modi, che secondo le stagioni, e i luoghi vuolsi sieno osservati nell’esercizio della caccia, è pur giusto e necessario il provvedere ai varj casi, che di mano in mano sopraggiungono, conciliando, per quanto è possibile, la conservazione delle specie, e il diletto, e la utilità, che da questo industre esercizio deriva. E perchè nella caccia delle quaglie, cui si fa luogo nella imminente stagione, sia evitato tra cacciatori ogni principio di dissidio, e questione, e godano tutti di questo di ritto comune, inteso il Ministro dell’Interno, e colla sua autorizzazione provvisoriamente

Ordina

Per tutto il tempo della caccia delle quaglie, cioè dal 15 Aprile a tutto Maggio dell’anno corrente, è vietato a chiunque di tendere le reti ad uso di detta caccia lungo il littorale del [p. 219 modifica]Mediterraneo da Civitavecchia a Piastra, affinchè questo tratto di spiaggia sia goduto liberamente dai cacciatori di fucile.

È permesso poi di cacciare colle reti, e nei soliti modi per la suddetta spiaggia da Piastra a Terracina, e saranno i cacciatori di fucile obbligati ad osservare gli usati riguardi.

Similmente è permesso di cacciare col fucile nei campi non coltivati a tutto il giorno 15 Maggio suddetto.

I contravventori alle sopraespresse disposizioni saranno puniti come è ordinato nell’articolo 26, Titolo 4, della Notificazione 14 Agosto 1839.

Roma li 26 Marzo 1849.

Il Preside


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo

Considerando che per la speditezza delle operazioni militari è indispensabile che le truppe ne’ loro movimenti dipendano dall’unico comando de’ loro capi, senza che altra autorità possa frastornarne le operazioni;

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Ordina :

Durante la guerra, tutte le truppe di Linea sono tolte da ogni dipendenza dei Presidi ; sono esse unicamente sotto gli ordini del Ministero della guerra.

I Ministri dell'Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione.

Dato dalla residenza del Comitato Esecutivo li 27 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro dell'Interno
A. Saffi.
  Il Ministro della Guerra
A. Calandrelli.

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ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Ordina :

1. Il Tribunale di Appello di Roma comincerà a tenere le sue udienze col giorno 29 del corrente mese.

2. I soli Procuratori approvati dal soppresso Tribunale della Rota avranno diritto, fino a nuove disposizioni, di comparire innanzi il Tribunale di Appello.

Roma dal Palazzo della Giustizia li 27 Marzo 1849.

Il Ministro G. Lazzarini


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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 Marzo.

V’è iniquo e sleale abuso nei Fornitori di foraggi di trar profitto dalle attuali circostanze, per eludere le condizioni dei loro ’ contratti, e somministrare ai cavalli un cibo inferiore alla quantità, o alla qualità stabilita.

Ai Comandanli di Piazza, che rappresentano le Intendenze divisionarie, è imposto lo stretto obbligo di provvedere e vigilare, perchè il detto abuso cessi: e se avvenga in appresso, che i Comandanti dei Corpi, o dei Distaccamenti, i quali hanno diritto alla somministrazione dei foraggi, promuovano delle rimostranze nell’atto che questi vengono distribuiti; allora i Comandanti di Piazza hanno il dovere di accedere immediatamente sul luogo, e se fosse necessario, menarvi uno o più periti, non esclusi all’uopo i periziori. Verificato l’esposto, siano intimati i Fornitori di riparare all’istante con un altro foraggio adequato alla quantità e qualità prescritta; altrimenti vi ripareranno di ufficio, e come sarà di ragione, gli stessi Comandanti di Piazza, a tutto carico e spesa dei fornitori, dandosene contemporaneo avviso alla Intendenza Divisionaria, e al Ministero della guerra.

Se i fornitori avessero che ridire sul foraggio in questione, non si rimarrà per questo l’annunciata provvidenza dai Comandanti di Piazza; si toglierà però una mostra del foraggio [p. 222 modifica]rifiutato e periziato, e fattone un piccolo inviluppo con bollo del Comando medesimo verrà trasmesso all’Intendente Divisionario, il quale senza indugio lo farà nuovamente periziare, per quindi procedere alla definitiva decisione.

L’effetto del presente ordine è affidato alla stretta cura e responsabilità dei Comandanti di Piazza è dei Corpi, come è di ragione.

Il Ministro Interino A. Calandrelli



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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 Marzo.

Essendo sottoposta al mio Ministero quella parte di Guardia Nazionale che dovrà essere mobilizzata, e dovendo io procedere alla elezione di quegli officiali che sono di nomina governativa, mi volgo a tutti gli officiali e sott’officiali che prestarono continuato servizio nell’ultima Campagna, non che a quegli officiali di Linea nostri, o reduci dell’Armata Napoletana, i quali volessero riassumere il servizio nella Nazionale mobilizzata, ed invito tutti a trasmettermi, entro il più breve tempo,, le loro domande cogli analoghi requisiti. I nomi degli aspiranti saran no esposti al pubblico, affinchè nella durata di dieci giorni siano al mio Ministero promosse quelle possibili eccezioni che potessero occorrere.

Il Ministro interino A. Calandrelli


[p. 223 modifica](160)

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MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del Giorno 27 Marzo

Nella urgenza delle attuali circostanze è assoluto bisogno che tutti quegli officiali e sott’officiali, i quali senza legittima causa si trovano fuori della loro guarnigione si rendano immediatamente ai rispettivi posti; affinchè si trovino pronti a qualunque movimento o fazione di guerra che possa accadere nella Truppa.

I Comandanti di Divisione e dei Corpi saranno tenuti responsabili, ove la esecuzione del presente ordine sia menomamente trasandata.

Il Ministro Interino
A. Calandrelli

(161)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica

Che l’Assemblea Costituente nella tornata del giorno 27 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

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Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore:


L’Assemblea Costituente

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri

Considerando, che il Palazzo così detto di Venezia, era di proprietà del Popolo Veneto;

Considerando che per la occupazione del Veneto degli Austriaci, l’Ambasciatore di Austria si era impossessato di quell’edificio:

Considerando, che essendo oggi indipendente Venezia, essa ha diritto di riacquistare quello che originariamente le appartiene;

Decreta.

Il Palazzo così detto di Venezia viene restituito al Popolo Veneto.

Rimangono salve le condizioni e i correspettivi, coi quali fu ceduto quest’edificio a Venezia dai Sovrani di Roma.

Il Ministro dell’Interno e quello degli Affari esteri sono incaricati della esecuzione.

Dato dalla Residenza del Comitato Esecutivo li 27 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo