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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Ordine del giorno 27 Marzo.

V’è iniquo e sleale abuso nei Fornitori di foraggi di trar profitto dalle attuali circostanze, per eludere le condizioni dei loro ’ contratti, e somministrare ai cavalli un cibo inferiore alla quantità, o alla qualità stabilita.

Ai Comandanli di Piazza, che rappresentano le Intendenze divisionarie, è imposto lo stretto obbligo di provvedere e vigilare, perchè il detto abuso cessi: e se avvenga in appresso, che i Comandanti dei Corpi, o dei Distaccamenti, i quali hanno diritto alla somministrazione dei foraggi, promuovano delle rimostranze nell’atto che questi vengono distribuiti; allora i Comandanti di Piazza hanno il dovere di accedere immediatamente sul luogo, e se fosse necessario, menarvi uno o più periti, non esclusi all’uopo i periziori. Verificato l’esposto, siano intimati i Fornitori di riparare all’istante con un altro foraggio adequato alla quantità e qualità prescritta; altrimenti vi ripareranno di ufficio, e come sarà di ragione, gli stessi Comandanti di Piazza, a tutto carico e spesa dei fornitori, dandosene contemporaneo avviso alla Intendenza Divisionaria, e al Ministero della guerra.

Se i fornitori avessero che ridire sul foraggio in questione, non si rimarrà per questo l’annunciata provvidenza dai Comandanti di Piazza; si toglierà però una mostra del foraggio