Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750/321

Anno 321

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Anno di Cristo CCCXXI. Indizione IX.
SILVESTRO papa 8.
COSTANTINO imperadore 15.
LICINIO imperadore 15.
Consoli

FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE per seconda volta e FLAVIO VALERIO COSTANTINO juniore CESARE per la seconda.

Valerio Massimo continuò tuttavia nella prefettura di Roma, e Costantino Augusto seguitò a dimorar nell’Illirico, come si ha dalle sue leggi3158 date in [p. 1149 modifica]Sirmio, Viminacio e Serdica. Una sola si osserva data in Aquileia. Ma il far saltare sì sovente Costantino dalla Pannonia e Dacia ad Aquileia, più di una volta ha somministrato motivo a me di sospettare che la data di quelle possa appartenere non ad Aquileia città d’Italia, ma bensì ad Aquas, o pure Aquis, luogo della Mesia superiore, dove probabilmente l’imperadore andava a bagnarsi. Trovasi appunto nell’anno 325 una legge3159 data in quel luogo. L’anno fu questo, in cui Nazario, chiamato insigne oratore da Eusebio3160, e lodato anche da Ausonio, recitò un panegirico, che tuttavia abbiamo, in lode di Costantino imperadore, in occasione dei voti quinquennali fatti nel dì primo di marzo per la salute di Crispo e di Costantino juniore Cesari, i quali entravano nell’anno quinto della dignità cesarea. Verisimilmente fu esso recitato in Roma, mentre essi Cesari e l’Augusto lor padre erano ben lontani di là, argomentandosi dal vedere sul fine un desiderio dell’oratore, che Roma possa oramai godere la consolazion di mirare il suo principe e i suoi figliuoli. Raccoglie Nazario3161 in poche parole nella perorazione i benefizii già fatti da Costantino al popolo romano e al resto dell’imperio, con dire che i Barbari al Reno erano stati respinti dalle Gallie, e nei loro stessi paesi aveano provato il filo delle spade romane. Che la nazion de’ Persiani, la più potente che fosse allora dopo la romana, facea premura per istar amica di Costantino; nè si trovava nazion sì feroce e barbara, che non temesse od amasse un imperadore di tanto senno e valore. Che per tutte le città dell’imperio si teneva buona giustizia, si godeva un’invidiabil pace ed abbondanza di viveri. Che le città mirabilmente venivano ornate di nuove fabbriche, ed alcune di esse pareano interamente rinnovate. Che molte leggi pubblicate da Costantino tendevano tutte a riformare i costumi e a reprimere i vizii. Che le sofisticherie, le calunnie, le cabale non aveano più luogo nel foro, volendo egli che con semplicità si amministrasse la giustizia. Che le oneste donne erano in sicuro, ed onorato il matrimonio, col non soffrire gli adulterii e i concubinati. Finalmente che ognuno si godeva in pace il suo, senza paura di soperchierie dalla parte dei prepotenti, o concussioni da quella del fisco. Altrettanto s’ha da Optaziano3162 nel panegirico di Costantino, con aggiugner egli che questo buon principe, per quanto poteva, addolciva il rigor delle leggi; e quantunque anche le sue fossero ben rigorose, pure egli con gran facilità accordava il perdono ai colpevoli. Abbiamo poi dal suddetto Nazario3163 che il giovinetto Crispo Cesare, dopo essersi acquistato non poco credito nella guerra contra degli Alamanni, venne nel furore d’un rigoroso verno, cioè ne’ primi mesi dell’anno corrente, a ritrovar il padre Augusto, tuttavia soggiornante nell’Illirico. In quelle parti appunto noi osserviamo pubblicate da lui molte leggi3164, e massimamente in Sirmio. In una di esse3165, data in Serdica nel dì 27 di febbraio, egli temperò l’usato rigore delle confiscazioni per delitti, ordinando che restasse esente dalle griffe del fisco tutto quel che i delinquenti prima de’ lor misfatti avessero donato alle mogli, ai figliuoli e ad altre persone, non essendo di dovere che chi non avea avuta parte ne’ delitti, l’avesse nella pena. Comandò inoltre che i ministri del fisco nella memoria de’ beni confiscati notassero sempre se il reo avea dei figliuoli; ed avendone, se loro avea fatta qualche donazione, con disegno, come si può credere, [p. 1151 modifica]di far loro qualche grazia a proporzione del loro bisogno. V’ha un’altra legge sua3166, in cui concede licenza di consultare gli aruspici, o sia gl’indovini della superstizione pagana: il che fece dubitare il cardinale Baronio3167 e il Gotofredo3168 che Costantino in questi tempi retrocedesse dalla religione cristiana per aderire alla falsa de’ gentili. Ma siccome lo stesso Gotofredo, Giovanni Morino, il padre Pagi e il Relando hanno osservato, altro non fece quel grande Augusto, che permettere all’importunità dei Romani il continuare nel loro abuso di prestar fede a quelle imposture, perchè troppo si lagnavano di non poter prevedere i mali avvenire per guardarsene, come stoltamente si figuravano di raccogliere dalle viscere delle bestie sagrificate. E che in effetto più che mai stesse Costantino forte nell’amore e nella profession della fede di Cristo, si tocca con mano in riflettere ad alcune leggi da lui date in questo medesimo anno in favore della stessa santa religione. Nel dì 7 di marzo ordinò3169 che nel giorno di domenica cessassero tutti gli atti della giustizia, i mestieri e le occupazioni ordinarie della città, a riserva di quelle dell’agricoltura, in cui v’ha de’ giorni che il lavorare è di grande importanza. Con altra sua legge, la quale fu pubblicata in Cagliari nel dì 3 di luglio, si vide3170 proibito in esso dì di domenica ai giusdicenti di far processi ed altri atti giudiciali, riserbando solamente il poter dare in esso giorno nelle chiese la libertà agli schiavi e il farne rogito, trattandosi in ciò di un atto di carità cristiana. Anche Eusebio3171 fa menzione di questa legge, dicendo aver desiderato il piissimo imperadore che ognuno impiegasse quel santo giorno in orazioni al vero Dio, come egli faceva con tutta la sua casa. Concedeva anche vacanza ai soldati cristiani in tutto quel dì, acciocchè andassero alle chiese ad offerire a Dio le lor preghiere. Inoltre con legge3172 indirizzata al popolo romano, e pubblicata nel dì 3 di luglio, decretò lecito ad ognuno di lasciar nei testamenti quei beni che volessero alla Chiesa cattolica, e che queste ultime volontà sortissero il loro effetto. Or veggasi se Costantino si fosse punto alienato dalla già abbracciata religione di Gesù Cristo. Truovasi poi una legge3173, la cui data è del dì 22 di giugno in Aquileia (se pur non fu, come dissi, Aquis nella Mesia), nella quale egli ordina di punir severamente chiunque impiega magia contro la vita e pudicizia altrui, lasciando poi la libertà di valersi di rimedii superstiziosi per guarir le malattie, o per conservare i beni della terra, o per altri usi che non recavano nocumento a chicchessia. Anche per questa licenza potrebbe taluno fare un reato al buon Costantino, quasichè egli non sapesse riprovate dalla legge santa de’ cristiani quelle benchè non nocive superstizioni. Ma nè pur Costantino approvava quell’abuso; solamente lo permetteva ai pagani, come pur lasciava lor fare i sagrificii ai loro falsi dii. Non si può dire quanto fossero in voga presso i gentili gli amuleti e i rimedii superstiziosi, inventati dagl’impostori per la guarigione dei mali, per iscoprir l’avvenire, e per altri loro bisogni. Il saggio principe, che non volea ne’ principii irritar troppo, e muovere a sedizioni l’immensa moltitudine dei pagani, con opprimere le loro benchè sciocche usanze, permetteva loro quelle stoltezze, giacchè di là non proveniva verun danno al pubblico, benchè sia da credere ch’egli se ne ridesse, e le detestasse ancora in suo cuore.