Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750/315
Questo testo è incompleto. |
◄ | 314 | 316 | ► |
Anno di | Cristo CCCXV. Indizione III. SILVESTRO papa 2. COSTANTINO imperadore 9. LICINIO imperadore 9. |
FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la quarta volta e PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AUGUSTO per la quarta.
Per attestare al pubblico la ristabilita loro unione, presero amendue gli Augusti il consolato in quest’anno. Truovasi Rufio Volusiano tuttavia prefetto di Roma nel dì 25 di febbraio, ciò apparendo da un decreto3112 a lui indirizzato da Costantino. Secondo il Catalogo de’ prefetti, dato alla luce dal Cuspiniano e dal Bucherio, in quella dignità succedette Vettio Rufino nel dì 20 d’agosto. Per la maggior parte dell’anno presente si trattenne l’imperador Costantino nella Pannonia, Dacia, Mesia superiore e Macedonia, per dar buon sesto a que’ paesi di nuova conquista, siccome attestano le leggi raccolte dal Gotofredo3113 e dal Relando3114. Ora si truova egli in Tessalonica, ora in Sirmio e in Cibala, ed ora in Naisso e in altre città tutte di quelle contrade. In una d’esse leggi inviata ad Eumelio, che si vede poi nell’anno seguente vicario dell’Africa, egli abolisce l’uso di marcar in fronte con ferro rovente i rei condannati a combattere da gladiatori negli anfiteatri, o pure alle miniere, per non disonorare, siccome egli dice, il volto umano, in cui traluce qualche vestigio della bellezza celeste. Fors’anche ebbe egli riguardo in ciò alla fronte, dove si faceva da’ cristiani la sacra unzione e il segno della croce, usato anche allora, per testimonianza di Lattanzio e di Eusebio. Truovasi egli parimente nella città di Naisso, dove era nato, che fu poi da lui abbellita con varie fabbriche, e quivi pubblicò una legge ben degna della sua pietà, con ordine specialmente di farla osservare in Italia, e di tenerla esposta in tavole di bronzo. Un crudele abuso da gran tempo correva, che i padri e le madri per la loro povertà non potendo alimentare i lor figliuoli, o gli uccidevano, o li vendevano, o pure gli abbandonavano, esponendoli nelle strade; con che divenivano schiavi di chiunque gli accoglieva3115. Ordinò dunque il piissimo imperadore, che portando un padre agli uffiziali del pubblico i suoi figliuoli, con provare la impotenza sua di nutrirli, dovesse il tesoro del pubblico, o pure l’erario del principe, somministrare gli alimenti a quelle povere creature. Nell’anno poi 322 fece una somigliante legge per l’Africa; incaricando i proconsoli e gli altri pubblici ministri di vegliare per questo, e di prevenir la necessità de’ poveri, prendendo dai granai del pubblico di che soddisfare alla lor deplorabile indigenza, acciocchè non si vedesse più quell’indegnità di lasciar morire alcuno di fame. Poscia col tempo ordinò che i fanciulli esposti dai lor padri nelle necessità, e fatti schiavi, si potessero riscattare, dando un ragionevol prezzo, o pure il cambio d’un altro schiavo. Con altra legge3116 data in Sirmio noi troviamo che egli vietò sotto pena della vita, nel pignorare i debitori, massimamente del fisco, il levar loro i servi ed animali che servono a coltivar la campagna, anteponendo con ciò il bene del pubblico al privato, come richiede il dovere de’ buoni e saggi principi. Abbiamo inoltre una legge3117 data da Costantino nel dì 18 di luglio, mentr’egli era in Aquileia, ed indirizzata ai consoli, pretori e tribuni della plebe di Roma, la qual poi solamente nel dì 5 di settembre fu recitata nel senato da Vettio Rufino prefetto della città. Tal notizia ci mena ad intendere che esso Augusto, dopo aver ordinati gli affari suoi nella Pannonia, Macedonia, Mesia e Grecia, calò in questi tempi in Italia. In fatti si trovano due susseguenti leggi3118 da lui date in Roma sul fine d’agosto e principio di settembre. Altre leggi poi cel fanno vedere nel medesimo settembre, ottobre e ne’ due seguenti mesi ritornato nella Pannonia; ma certamente in alcuna di esse leggi è fallata la data, perchè Costantino non sapeva volare. Dicesi pubblicata in Murgillo nel dì 18 di ottobre quella3119, con cui Costantino proibisce ai Giudei d’inquietare, siccome faceano, coloro, i quali abbandonavano la lor religione per abbracciar la cristiana; minacciando anche il fuoco a chi in avvenire ardisse di molestarli; siccome ancora diverse pene a chi passasse alla religione giudaica. Se poi crediamo qui al cardinal Baronio, nell’anno presente tenuto fu un concilio di settantacinque vescovi in Roma da papa Silvestro; ma essendo a noi venuta cotal notizia dai soli atti di san Silvestro, che oggidì son riconosciuti3120 da ogni erudito per apocrifi3121, cade ancora a terra quel concilio, perchè fondato sopra imposture, e contenente cose troppo inverisimili.