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ben degna della sua pietà, con ordine specialmente di farla osservare in Italia, e di tenerla esposta in tavole di bronzo. Un crudele abuso da gran tempo correva, che i padri e le madri per la loro povertà non potendo alimentare i lor figliuoli, o gli uccidevano, o li vendevano, o pure gli abbandonavano, esponendoli nelle strade; con che divenivano schiavi di chiunque gli accoglieva3115. Ordinò dunque il piissimo imperadore, che portando un padre agli uffiziali del pubblico i suoi figliuoli, con provare la impotenza sua di nutrirli, dovesse il tesoro del pubblico, o pure l’erario del principe, somministrare gli alimenti a quelle povere creature. Nell’anno poi 322 fece una somigliante legge per l’Africa; incaricando i proconsoli e gli altri pubblici ministri di vegliare per questo, e di prevenir la necessità de’ poveri, prendendo dai granai del pubblico di che soddisfare alla lor deplorabile indigenza, acciocchè non si vedesse più quell’indegnità di lasciar morire alcuno di fame. Poscia col tempo ordinò che i fanciulli esposti dai lor padri nelle necessità, e fatti schiavi, si potessero riscattare, dando un ragionevol prezzo, o pure il cambio d’un altro schiavo. Con altra legge3116 data in Sirmio noi troviamo che egli vietò sotto pena della vita, nel pignorare i debitori, massimamente del fisco, il levar loro i servi ed animali che servono a coltivar la campagna, anteponendo con ciò il bene del pubblico al privato, come richiede il dovere de’ buoni e saggi principi. Abbiamo inoltre una legge3117 data da Costantino nel dì 18 di luglio, mentr’egli era in Aquileia, ed indirizzata ai consoli, pretori e tribuni della plebe di Roma, la qual poi solamente nel dì 5 di settembre fu recitata nel senato da Vettio Rufino prefetto della città. Tal notizia ci mena ad intendere che esso Augusto, dopo aver ordinati gli affari suoi nella Pannonia, Macedonia, Mesia e Grecia, calò in questi tempi in Italia. In fatti si trovano due susseguenti leggi3118 da lui date in Roma sul fine d’agosto e principio di settembre. Altre leggi poi cel fanno vedere nel medesimo settembre, ottobre e ne’ due seguenti mesi ritornato nella Pannonia; ma certamente in alcuna di esse leggi è fallata la data, perchè Costantino non sapeva volare. Dicesi pubblicata in Murgillo nel dì 18 di ottobre quella3119, con cui Costantino proibisce ai Giudei d’inquietare, siccome faceano, coloro, i quali abbandonavano la lor religione per abbracciar la cristiana; minacciando anche il fuoco a chi in avvenire ardisse di molestarli; siccome ancora diverse pene a chi passasse alla religione giudaica. Se poi crediamo qui al cardinal Baronio, nell’anno presente tenuto fu un concilio di settantacinque vescovi in Roma da papa Silvestro; ma essendo a noi venuta cotal notizia dai soli atti di san Silvestro, che oggidì son riconosciuti3120 da ogni erudito per apocrifi3121, cade ancora a terra quel concilio, perchè fondato sopra imposture, e contenente cose troppo inverisimili.




Anno di Cristo CCCXVI. Indizione IV.
SILVESTRO papa 3.
COSTANTINO imperadore 10.
LICINIO imperadore 10.

Consoli

SABINO e RUFINO.

Seguitò ad essere prefetto di Roma Vettio Rufino, forse non diverso dal console suddetto, sino al dì 4 d’agosto, in cui quella dignità fu conferita ad Ovinio Gallicano. Le leggi del codice Teodosiano, benchè alcune abbiano la data fallata, pure ci fan vedere Costantino Augusto nella Gallia ne’ mesi di maggio