Tre libri dell'educatione christiana dei figliuoli/Libro II/Capitolo 99

Libro II - Capitolo 99

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Del settimo commandamento, non furare. Cap. XCIX.

Tanto è grande l’amor di Dio verso l’huomo, che con la custodia de i suoi divini precetti lo ha circondato da ogni parte, et postogli intorno, come tanti ripari, acciò senza offesa alcuna potesse vivere pacificamente et quieto, sopra la terra, onde non solo ha voluto Iddio prohibir l’homicidio, acciò la vita, et il corpo nostro fosse sicuro da ogni offesa, et non solamente ha vietato l’adulterio per ilquale siamo offesi, et ingiuriati in cosa congiuntissima a noi, et che sopra modo ci preme, et in somma non gli è bastato dimostrar grandissima cura della vita, et conservatione di tutto l’esser nostro, et della fama et dell’honore; ma sino alla robba et sostanze nostre, che tra i beni i quali possediamo sono nell’infimo grado, le ha prese Iddio sotto la tutela et protettione sua, commandando per legge che non ci siano tolte nè usurpate da alcuno. Et questo è quello che si contiene nel settimo precetto, quando dice Iddio, non commetter furto. La materia de i furti è materia larghissima, et copiosamente trattata da i sacri Dottori, nelle somme et libri loro, a i quali rimettendomi toccarò solo, secondo il mio costume, leggiermente alcune cose per instruttione del nostro padre di famiglia, acciò con ogni sollecitudine procuri che questo pestifero veleno, che tanto diletta, del pigliar l’altrui, non infetti l’animo del nostro fanciullo con morte dell’anima, et bene spesso del corpo anchora. È cosa nota che il furto è prendere, ò tenere, et possedere cosa di altrui contra la voluntà del proprio padrone, et è parimente noto che questo nome di furto si estende come genere a molte maniere di furti, et rubbamenti; percioche alcuni si fanno di nascosto, altri palesemente, et per forza, che propriamente si chiamano rapine, et sono tanto più gravi quanto al torre lo altrui, si aggiunge la violenza, et il disprezzo. Altri furti, et rapine si [p. 93v modifica]commettono contra le persone private, altre contra il publico, alcuna volta si tolgono cose profane, alcun’altra cose sacre, et dedicate al culto divino, come vasi sacri, ornamenti de gli altari, et simili; et parimente entrano in quello numero, quei beni che sono attribuiti a i ministri dell Chiesa, et a i poveri del Signore, laqual maniera di furto è gravissimo peccato, et con spetial nome è chiamata sacrilegio. Ma chi potrebbe numerare le molte maniere di furti, et di rapine, le quali l’avaritia de gli huomini, et la sete scelerata dell’oro ha sottilmente ritrovate, et ritrova ogni giorno? percioche nel comperare, et nel vendere, nel locare, et condurre, ne gli offitii, et carichi privati, et publici, et in molti altri contratti, et commertii humani, si fanno infiniti rubbamenti, de i quali non essendo qui tempo, nè luogo di discorrere distintamente, basta dire, che tutti sono detestabili, et prohibiti da Dio in questo settimo precetto, quando dice, non commette furto.