Principj elementari del diritto delle genti

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Prefazione II
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T R A T T A T O

DEL

DIRITTO DELLE GENTI.




§. I.


Principj elementari del diritto delle genti.


Le società politiche sono di loro natura indipendenti1 l’una dall’altra e tendono a mantenersi tali.

Nello stato di una selvaggia indipendenza nulla vi ha che regoli le loro esteriori relazioni.

Il potere arbitrario e la forza sono esercitati di pien diritto.

Ne risulta quindi uno stato di guerra perpetua che sussiste, quantunque le ostilità non siano sempre assolutamente permanenti.

La sola stanchezza produce la tregua.

[p. 6 modifica]Ma la tregua non potrebbe aver mai effetto senza una mutua convenzione.

Questa convenzione indispensabile per assicurarsi un momentaneo riposo è il primo passo che fanno le società politiche per uscire dallo stato selvaggio.

Esse sostituiscono al brutale loro sistema un metodico procedimento.

Il termine della tregua determina il cominciamento delle ostilità.

Frattanto la permanenza della guerra espone le società politiche a perpetui cimenti per parte del più forte.

Per ovviare a questo inconveniente si formano unioni tra due o più potenze.

Lo scopo di queste unioni è la difesa contro gli assalti esterni.

Ella non ha alcun dritto d’immischiarsi negli affari interni dell’una o dell’altra fra le potenze alleate.

L’unione non conosce alcuna suprema autorità come la conosce la società civile.

Questa unione non è che una semplice confederazione dissolubile secondo gli interessi del momento, e che ha bisogno di essere rinnovata di tempo in tempo.

Ella non debbe esercitare fuorchè un diritto di soccorso (in subsidium) per impedire che [p. 7 modifica]non si ricada nello stato di guerra (faedus Amphyctionum).

Col soccorso di queste unioni le relazioni esterne di un popolo con un altro cessano dall’essere esclusivamente ostili: esse avvezzano le società politiche a certe forme di condotta che sussistendo indipendentemente dai trattati costituiscono ciò che può chiamarsi l’etichetta del diritto delle genti.

Note

  1. Qualunque società politica sottommessa alla legge di un’altra non è che una potenza equivoca (Civitas hybrida), come l’Irlanda prima dell’atto dì riunione, e la Confederazione del Reno sotto il protettorato.