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T R A T T A T O
DEL
DIRITTO DELLE GENTI.
§. I.
Principj elementari del diritto delle genti.
Le società politiche sono di loro natura indipendenti1 l’una dall’altra e tendono a mantenersi tali.
Nello stato di una selvaggia indipendenza nulla vi ha che regoli le loro esteriori relazioni.
Il potere arbitrario e la forza sono esercitati di pien diritto.
Ne risulta quindi uno stato di guerra perpetua che sussiste, quantunque le ostilità non siano sempre assolutamente permanenti.
La sola stanchezza produce la tregua.
- ↑ Qualunque società politica sottommessa alla legge di un’altra non è che una potenza equivoca (Civitas hybrida), come l’Irlanda prima dell’atto dì riunione, e la Confederazione del Reno sotto il protettorato.