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T R A T T A T O

DEL

DIRITTO DELLE GENTI.




§. I.


Principj elementari del diritto delle genti.


Le società politiche sono di loro natura indipendenti1 l’una dall’altra e tendono a mantenersi tali.

Nello stato di una selvaggia indipendenza nulla vi ha che regoli le loro esteriori relazioni.

Il potere arbitrario e la forza sono esercitati di pien diritto.

Ne risulta quindi uno stato di guerra perpetua che sussiste, quantunque le ostilità non siano sempre assolutamente permanenti.

La sola stanchezza produce la tregua.




  1. Qualunque società politica sottommessa alla legge di un’altra non è che una potenza equivoca (Civitas hybrida), come l’Irlanda prima dell’atto dì riunione, e la Confederazione del Reno sotto il protettorato.