Trattato del Trianon/Parte VI
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Sezione I: Prigionieri di guerra
Art. 144
Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili ungheresi avverrà il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato e sarà effettuato con la più grande rapidità.
Art. 145
Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili ungheresi sarà assicurato, nelle condizioni stabilite all'art. 141 a cura di una Commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate e associate da una parte, e del Governo ungherese dall'altra.
Per ciascuna delle Potenze alleate e associate, una sotto-commissione composta soltanto di rappresentanti della Potenza interessata e di delegati del Governo ungherese stabilirà i particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.
Art. 146
Dal momento della loro consegna alle autorità ungheresi, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio alle loro case.
Quelli il cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso e della sorveglianza delle autorità militari degli eserciti d'occupazione alleati e associati.
Art. 147
Tutte le spese del rimpatrio, a cominciare dal primo avviamento, saranno a carico del Governo ungherese, che sarà tenuto a fornire i mezzi di trasporto e il personale tecnico stimati necessari dalla Commissione di cui all'art. 145.
Art. 148
I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener conto della pena che resta loro da espiare o del procedimento in corso contro i medesimi.
Questa disposizione non si applicherà ai prigionieri di guerra e agli internati civili puniti per fatti posteriori al 1º gennaio 1920.
Fino al loro rimpatrio, tutti i prigionieri di guerra e gli internati civili restano soggetti ai regolamenti in vigore, specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.
Art. 149
I prigionieri di guerra e gli internati civili sotto giudizio o in espiazione di pena per fatti diversi da infrazioni disciplinari, potranno essere mantenuti in detenzione.
Art. 150
Il Governo ungherese si impegna a ricevere senza distinzione sul suo territorio tutte le persone da rimpatriare.
I prigionieri di guerra e i cittadini ungheresi che desiderassero di non essere rimpatriati potranno essere esclusi dal rimpatrio; ma i Governi alleati e associati si riservano il diritto di rimpatriarli, o di condurli in un paese neutrale, o di autorizzarli a risiedere sul proprio territorio.
Il Governo ungherese si impegna a non prendere contro di loro o contro le loro famiglie alcun provvedimento eccezionale e a non esercitare, a loro riguardo, repressioni o vessazioni di alcuna specie, per siffatto motivo.
Art. 151
I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei cittadini ungheresi che sono in loro potere alla immediata denuncia e liberazione, da parte del Governo ungherese, di tutti i prigionieri di guerra e altri cittadini delle Potenze alleate e associate che fossero tuttora trattenuti in Ungheria contro la loro volontà.
Art. 152
Il Governo ungherese s'impegna:
1. a concedere libero accesso alle Commissioni di ricerca dei dispersi; a fornir loro ogni mezzo opportuno di trasporto, a lasciarle penetrare negli accampamenti, prigioni, ospedali e altri locali qualsiasi, a mettere a loro disposizione qualunque documento pubblico o privato che possa facilitare le loro ricerche;
2. a infliggere punizioni ai funzionari o ai privati cittadini ungheresi che avessero dissimulato la presenza di un cittadino di una Potenza alleata e associata, o che avessero trascurato di rivelarne la presenza dopo averne avuto cognizione.
Art. 153
Il Governo ungherese si impegna a restituire senza indugio, dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, tutti gli oggetti, valori o documenti che fossero stati trattenuti dalle autorità ungheresi, appartenenti a cittadini delle Potenze alleate e associate.
Art. 154
Le Alte Parti contraenti dichiarano di rinunciare reciprocamente al rimborso delle somme dovute per il mantenimento dei prigionieri di guerra nei rispettivi territori.
Sezione II: Sepolture
Art. 155
I Governi alleati e associati, e il Governo ungherese, provvederanno a far rispettare le sepolture dei soldati e marinai, inumati nei rispettivi territori, e alla loro conservazione.
Essi s'impegnano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro Governo di identificare e registrare le sepolture predette, conservare ed erigere monumenti decorosi sulle medesime, e a facilitare a tali Commissioni il compimento dei loro doveri.
Essi convengono inoltre di concedersi reciprocamente, sotto riserva delle prescrizioni delle proprie leggi e delle necessità dell'igiene pubblica, tutte le facilitazioni atte a soddisfare le domande di rimpatrio delle salme dei loro soldati e marinai.
Art. 156
Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, cittadini dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, saranno conservate decorosamente, nelle condizioni previste all'articolo 155 del presente trattato.
I Governi alleati e associati da una parte e il Governo ungherese dall'altra s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:
1. l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per la loro identificazione;
2. ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti, sepolti senza identificazione.