Trattato del Trianon/Parte V

Parte V: Clausole militari, navali ed aeree

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Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutti gli Stati, l'Ungheria si impegna ad osservare rigorosamente le disposizioni militari, navali ed aeree che seguono.

Sezione I: Clausole militari

Cap. I: Clausole genarali

Art. 102

Nei tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato le forze militari ungheresi dovranno essere smobilitate nella misura seguente.

Art. 103

Il servizio militare obbligatorio per tutti sarà abolito in Ungheria. L'esercito ungherese sarà costituito e reclutato, per l'avvenire, soltanto con arruolamenti volontari.

Cap. II: Effettivi e quadri dell'esercito ungherese

Art. 104

Il complesso delle forze militari, nell'esercito ungherese, non dovrà superare 35.000 uomini, compresi gli ufficiali e le truppe dei depositi.

Le formazioni componenti l'esercito Ungherese saranno determinate ad arbitrio dell'Ungheria, salvo le condizioni seguenti:

1. Gli effettivi delle unità formate saranno compresi obbligatoriamente fra il massimo e il minimo indicati nello specchio IV, allegato a questa sezione.

2. La proporzione degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori e dei servizi speciali, non supererà un ventesimo, e quella dei sottoufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale sotto le armi.

3. Il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici non supererà quello stabilito, per ogni mille uomini dell'effettivo totale sotto le armi, nello specchio V allegato a questa sezione. L'esercito ungherese dovrà essere addetto soltanto al mantenimento dell'ordine nel territorio dell'Ungheria e alla sorveglianza delle sue frontiere.

Art. 105

La forza massima degli Stati Maggiori di tutte le formazioni che possono essere costituite in Ungheria risulta dai quadri allegati a questa sezione. Quelle cifre potranno non essere osservate esattamente, ma non dovranno essere superate.

Qualsiasi altra organizzazione concernente il comando delle truppe o la preparazione alla guerra è vietata.

=Art. 106

È vietato ogni provvedimento di mobilitazione, o attinente alla mobilitazione.

Le formazioni, i servizi amministrativi e gli Stati Maggiori non dovranno in alcun caso comprendere quadri supplementari.

È vietato di prendere provvedimenti preparatori, in vista della requisizione di animali o di altri mezzi di trasporto militare.

Art. 107

Il numero di gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, non dovrà superare il numero di coloro che disimpegnavano un simile ufficio nel 1913 e che servono attualmente entro i confini territoriali dell'Ungheria, come sono determinati dal presente trattato. Le principali Potenze alleate e associale potranno tuttavia aumentare questo numero, qualora la Commissione di controllo di cui all'articolo 137, dopo un esame sui luoghi, lo stimasse insufficiente.

Il numero di questi funzionari non potrà essere aumentato in seguito, se non in proporzione dell'aumento della popolazione complessiva, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti.

Gli impiegati e funzionari, compresi gli addetti al servizio ferroviario, non potranno essere riuniti per prender parte a un esercizio militare qualsiasi.

Art. 108

È vietata ogni formazione di truppe non prevista nei quadri allegati a questa sezione. Quelle esistenti, oltre l'effettivo autorizzato di 35.000 uomini, saranno soppresse nel termine stabilito all'articolo 102.

Cap. III: Reclutamento e istruzione militare

Art. 109

Tutti gli ufficiali dovranno essere di carriera. Gli ufficiali attualmente in servizio, che sono trattenuti nell'esercito, dovranno impegnarsi a servire almeno fino all'età di quarant'anni. Gli ufficiali attualmente in servizio che non si arruoleranno nel nuovo esercito saranno liberati da ogni obbligo militare; essi non dovranno prender parte a un esercizio militare qualsiasi, teorico o pratico.

Gli ufficiali di nuova nomina dovranno impegnarsi a servire effettivamente durante almeno venti anni consecutivi.

La proporzione degli ufficiali che per qualsiasi causa lasceranno il servizio prima della scadenza del termine dell'impegno assunto non dovrà superare, ogni anno, un ventesimo dell'effettivo totale degli ufficiali stabilito all'art. 104. Se questa proporzione fosse superata, per causa di forza maggiore, la deficienza che risulterà nei quadri non potrà essere colmata con nuove nomine.

Art. 110

La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovrà essere minore di dodici anni consecutivi, compresi almeno sei anni di servizio sotto le armi.

La proporzione degli uomini congedati prima del termine della ferma, per motivi di salute, per provvedimento disciplinare, o per qualsiasi altro motivo, non dovrà superare annualmente un ventesimo dell'effettivo totale stabilito all'art. 104. Se questa proporzione fosse superata, per causa di forza maggiore, la deficienza che ne risulterà non dovrà essere colmata con nuovi arruolamenti.

Cap. IV: Scuole, Istituti d'insegnamento, Società ed associazioni militari

Art. 111

Il numero degli alunni ammessi a seguire i corsi delle scuole militari sarà rigorosamente proporzionato alle vacanze da colmare nei quadri degli ufficiali.

Gli alunni e i quadri saranno computati negli effettivi stabiliti all'art. 104. Ogni scuola militare non necessaria a questo fine sarà soppressa.

Art. 112

Gli Istituti d'insegnamento diversi da quelli contemplati dall'art. 111, e le Società sportive o d'altro genere, non dovranno occuparsi di questioni militari.

Cap. V: Armamento, munizioni e materiale

Art. 113

Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, l'armamento dell'esercito ungherese non dovrà superare le cifre stabilite per ogni mille uomini nello specchio V allegato a questa sezione.

La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servirà soltanto alle sostituzioni che eventualmente occorressero.

Art. 114

Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercito ungherese non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegato a questa sezione.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo ungherese depositerà l'eccedenza di armi e di munizioni attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati dalle principali Potenze alleate e associate.

Non sarà costituita alcun altra provvista, deposito o riserva di munizioni.

Art. 115

La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale da guerra si farà in un solo stabilimento. Esso sarà posto sotto la sorveglianza dello Stato, che ne sarà proprietario, e la sua produzione sarà strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per tali effettivi militari e per gli armamenti di cui agli articoli 104, 107, 113 e 114. Le principali Potenze alleate e associate potranno tuttavia autorizzare, durante il tempo che stimeranno opportuno, la fabbricazione predetta in uno o più stabilimenti diversi, approvati dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 137.

La fabbricazione delle armi da caccia non sarà vietata, a condizione che nessuna arme da caccia fabbricata in Ungheria, che utilizzi munizioni a palla, sarà di calibro eguale a quello delle armi da guerra usate in alcuno degli eserciti europei.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione, alla preparazione, al deposito o allo studio delle armi, delle munizioni o di qualsiasi altro materiarle da guerra, sarà soppresso o trasformato per fini puramente commerciali.

Entro lo stesso termine, tutti gli arsenali saranno del pari soppressi, ad eccezione di quelli che serviranno come depositi per le quantità di munizioni consentite, e il personale ad essi addetto sarà licenziato.

Art. 116

Il macchinario degli stabilimenti e arsenali eccedente i bisogni della fabbricazione autorizzata dovrà essere messo fuori di uso o trasformato per scopi puramente commerciali, in conformità delle decisioni della Commissione militare interalleata di controllo di cui all'art. 137.

Art. 117

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le armi, le munizioni e il materiale da guerra, compreso quello d'ogni specie destinato alla difesa antiaerea, esistenti in Ungheria, qualunque ne sia la provenienza, eccedenti la quantità consentita, saranno consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

La consegna sarà fatta in quei punti del territorio ungherese che saranno determinati dai Governi predetti, ai quali egualmente spetterà di decidere circa la destinazione del materiale medesimo.

Art. 118

L'importazione in Ungheria di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie è formalmente vietata.

Sono del pari vietate la fabbricazione di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie, destinati all'estero, e la loro esportazione.

Art. 119

L'uso di lanciafiamme e di gas asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido, materia e procedimento analogo non essendo permesso, la loro fabbricazione e importazione in Ungheria sono rigorosamente vietate.

Lo stesso divieto si applica al materiale specialmente destinato alla fabbricazione, alla conservazione e all'uso dei prodotti e procedimenti medesimi.

Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in Ungheria di carri blindati, di carri d'assalto (tanks), e di ogni altro simile strumento utilizzabile per scopi di guerra.

Specchio n. 1

Composizione e forza massima di una divisione di fanteria.

Elementi della divisione Forza massima di ciascuna unità
Ufficiali Uomini di truppa
Comando della divisione di fanteria 25 70
Comando della fanteria divisionale 5 50
Comando dell'artiglieria divisionale 4 30
3 Reggimenti di fanteria (1), composti ciascuno di 65 ufficiali e 2000 uomini di truppa 195 6.000
1 Squadrone 6 160
1 Gruppo bombardieri (di tre batterie) 14 500
1 Battaglione del genio (2) 14 500
Reggimento d artiglieria da campagna (3) 80 1.200
1 Battaglione ciclisti di 3 compagnie 18 450
1 Reparto di collegamento (4) 11 330
Servizio di sanità divisionale 28 550
Parchi a treni 14 940
Totale per una divisione di fanteria 414 10.780

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria, formati ciascuno da 3 compagnie di fanteria e 1 compagnia di mitragliatrici.

(2) Comprende 1 comando, 2 batterie del genio, 1 sezione da ponte e 1 sezione fotoelettrica.

(3) Comprende 1 comando e 3 gruppi di artiglieria da campagna o da montagna: in complesso, 8 batterie di 4 pezzi (cannoni od obici da campagna e da montagna).

(4) Comprende 1 riparto telefonisti e telegrafisti, 1 sezione d'ascolto (intercettazione), sezione colombi viaggiatori.

Specchio n. 2

Composizione e forza massima di una divisione di cavalleria.

Elementi della divisione Numero massimo autorizzato Forza massima di ciascuna unità
Ufficiali Uomini di truppa
Comando della divisione di cavalleria 1 15 50
Reggimenti di cavalleria (1) 6 30 720
Gruppo d'artiglieria da campagna (3 batterie) 1 30 430
Gruppo di automitragliatrici e di autocannoni (2) 1 4 80
Servizi vari 30 500
Totale per una divisione di cavalleria di 6 reggimenti 259 5.380

(1) Ogni reggimento comprende 4 squadroni.

(2) Comprende 9 vetture da combattimento (armate ciascuna con 1 cannone, 1 mitragliatrice od 1 mitragliatrice di riserva) 4 vetture di collegamento, 7 autocarri leggeri per rifornimenti, 7 autocarri (fra i quali 1 autocarro officina), 4 motociclette.

Nota. — Le grandi unità di cavalleria potranno comprendere un numero variabile di reggimenti ed essere anche costituite in brigate autonome, senza però superare il limite massimo di forza indicato.

Specchio n. 3

Composizione e forza massima di una brigata mista.

Elementi della brigata Forza massima di ciascuna unità
Ufficiali Uomini di truppa
Comando della brigata 10 50
2 Reggimenti di Fanteria (1) 130 4.000
1 Battaglione ciclisti di 3 compagnie 18 450
1 Squadrone di cavalleria 5 100
1 Gruppo d'artiglieria da campagna o da montagna di 3 batterie 20 400
1 Batteria di bombarde 5 150
Servizi vari 10 200
Totale per una brigata mista 198 5.350

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria composti ciascuno di 3 compagnie di fanteria e una compagnia di mitragliatrici.

Specchio n. 4

Forza minima di ciascuna unità, qualunque sia l'organizzazione adottata.

(Divisioni, brigate miste, ecc.)

Elementi della divisione Forza massima (per memoria) Forza massima
Ufficiali Uomini di truppa Ufficiali Uomini di truppa
Divisione di fanteria 414 10.780 300 8.000
Divisione di cavalleria 259 5.380 180 3.650
Brigata mista 198 5.350 140 4.250
Reggimento d fanteria 65 2.000 52 1.600
Battaglione di fanteria 16 650 12 500
Compagnia di fanteria o compagnia mitragliatrici 3 160 2 120
Gruppo ciclisti 18 450 12 300
Reggimento di cavalleria 30 720 20 450
Squadrone di cavalleria 6 160 3 100
Reggimento d'artiglieria 80 1.200 60 1.000
Batteria d'artiglieria da campagna 4 150 2 120
Batteria di bombarde 3 150 2 100
Battaglione del genio 14 500 8 300
Batteria d'artiglieria da montagna 5 320 3 200
Specchio n. 5

Armamento e munizionamento massimo autorizzato.

MATERIALI Numero delle armi per ogni 1.000 uomini Quantità di munizioni per arma (fucili, cannoni, ecc.)
Fucili o moschetti (1) 1.150 500 colpi
Mitragliatrici leggere e pesanti 15 10.000 colpi
Bombarde leggere 2 1.000 colpi
Bombarde medie 500 colpi
Cannoni od obici da campagna o da montagna 3 1.000 colpi

(1) I fucili e i moschetti automatici sono considerali come mitragliatrici leggere.

Nota. — L'esercito ungherese non potrà disporre di alcuna bocca da fuoco pesante, cioè di calibro superiore a 105 mm.

Sezione II: Clausole navali

Art. 120

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi da guerra austro-ungariche, compresi i sommergibili, sono dichiarate definitivamente consegnate alle principali Potenze alleate o associate.

Tutti i monitori, le torpediniere e le navi armate delle flottiglie del Danubio saranno consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

Tuttavia l'Ungheria avrà diritto di tenere sul Danubio, per la polizia fluviale, tre scialuppe di guardia, a condizione che ne sia fatta la scelta dalla Commissione prevista all'art. 138 del presente trattato. Le principali Potenze alleate e associate potranno aumentarne il numero qualora la Commissione predetta, dopo un esame sui luoghi, le ritenesse insufficienti.

Art. 121

Gli incrociatori ausiliari e le navi ausiliarie austro-ungariche seguenti saranno disarmate e trattate come navi mercantili:

Bosnia.

Gablonz.

Carolina.

Lussin.

Teodo.

Nixe.

Gigante.

Dalmat.

Persia.

Principe Hohenlohe.

Gastein.

Helouan.

Graf Wurmbrand.

Pelikan.

Herkules.

Pola.

Najade.

Africa.

Tirol.

Argentina.

Plato.

Presidente Wilson.

   (già Kaiser Franz Joseph).

Trieste.

Baron Bruck.

Elizabet.

Metcovich.

Baron Call.

Gaea.

Cyclop.

Vesta.

Nympho.

Buffel.

Art. 122

Tutte le navi da guerra, compresi i sommergibili, attualmente in costruzione nei porti che appartengono all'Ungheria o che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica saranno demolite.

Il lavoro di demolizione di queste navi dovrà cominciare al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Tuttavia, le navi posamine che fossero in costruzione a Portoré potranno essere conservate, se la Commissione navale interalleata di controllo e la Commissione delle riparazioni ritengono, per motivi economici, che sia desiderabile adoperarle per fini di commercio. In tal caso, le dette navi saranno rimesse alla Commissione delle riparazioni che ne determinerà, il valore, inscrivendolo in tutto o in parte a credito dell'Ungheria o dell'Austria, se è il caso, in conta riparazioni.

Art. 123

Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da guerra austro-ungariche di qualunque specie, navi di superficie o sommergibili, non potranno essere utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale.

Essi non potranno essere venduti né ceduti all'estero.

Art. 124

La costruzione e l'acquisto di qualsiasi specie di sommergibili, anche mercantili, sono proibiti in Ungheria.

Art. 125

Tutte le armi, le munizioni e il materiale navale da guerra, comprese le mine e i siluri, che appartenevano all'Austria-Ungheria al momento della firma dell'armistizio del 3 novembre 1918, sono dichiarati definitivamente consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

Art. 126

L'Ungheria non risponderà della consegna (art. 120 e 125), del disarmo (art. 121), della demolizione (art. 122), del modo di trattare (art. 121) e di utilizzare (art. 123) le cose di cui agli articoli precedenti, se non per quanto concerne quelle che sono nel suo territorio.

Art. 127

Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, la stazione ungherese di telegrafia senza fili ultra-potente di Buda-Pest non potrà essere adoperata, senza l'autorizzazione delle principali Potenze alleate e associate, per trasmettere messaggi relativi a questioni di carattere navale, militare o politico, che interessino l'Ungheria o qualsiasi altro Stato già alleato dell'Ungheria durante la guerra. La detta stazione potrà trasmettere telegrammi commerciali, sotto la sorveglianza delle Potenze alleate e associate, che determineranno la lunghezza delle onde da usare.

Entro lo stesso termine, l'Ungheria non potrà costruire stazioni ultra-potenti di telegrafia senza fili, né sul proprio territorio, né su quello dell'Austria, della Germania, della Bulgaria o della Turchia.

Sezione III: Clausole concernenti l'aeronautica militare e navale

Art. 128

Le forze militari dell'Ungheria non dovranno comprendere alcun mezzo di aviazione militare o navale.

Non sarà conservato alcun dirigibile.

Art. 129

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, il personale dell'aeronautica attualmente sotto il controllo dell'esercito e della marina dell'Ungheria sarà smobilitato.

Art. 130

Fino alla completa evacuazione del territorio ungherese da parte delle truppe alleate e associate, gli apparecchi di aeronautica delle Potenze alleate e associate avranno in Ungheria libertà di passaggio attraverso l'aria, di transito e di atterramento.

Art. 131

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, saranno proibite in tutto il territorio ungherese la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di aeronavi, parti d'aeronavi, motori d'aeronavi e parti di motori d'aeronavi.

Art. 132

All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale d'aeronautica militare e navale dovrà essere consegnato dall'Ungheria e a sue spese alle principali Potenze alleate e associate.

La consegna dovrà essere fatta nei luoghi che saranno designati dai Governi delle dette Potenze, e dovrà essere compiuta nel termine di tre mesi.

Nel detto materiale saranno compresi in specie i seguenti oggetti, che siano o siano stati adoperati o destinati a scopi di guerra:

Gli aeroplani e idroplani completi, e quelli in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

I dirigibili in condizione di navigare, in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno.

Gli hangars per dirigibili e ogni specie di ricovero per aeronavi.

Fino alla loro consegna, i dirigibili saranno mantenuti, a spese dell'Ungheria, gonfi d'idrogeno; gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno e i ricoveri per dirigibili potranno, a discrezione delle dette Potenze, esser lasciati all'Ungheria fino al momento della consegna dei dirigibili.

I motori d'aeronavi.

Le navicelle e cellule.

L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili-mitragliatrici, lancia bombe, lanciatorpedini, apparecchi di sincronizzazioni, apparecchi di puntamento).

Le munizioni (cartucce, proiettili, bombe cariche o scariche, provviste di esplosivi e materie destinate ella loro fabbricazione.

Gli strumenti di bordo.

Gli apparecchi di telegrafia senza fili, e gli apparecchi fotografici o cinematografici d'uso in aviazione.

Le parti staccate, relative a ciascuna delle categorie precedenti.

Il materiale predetto non potrà essere spostato senza una speciale autorizzazione speciale dei Governi delle Potenze predette.

Sezione IV: Commissioni interalleate di controllo

Art. 133

Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per l'attuazione delle quali è stabilito un limite di tempo, saranno eseguite dall'Ungheria sotto la vigilanza di Commissioni interalleate, nominato a tal uopo dalle principali Potenze alleate e associate.

Queste Commissioni rappresenteranno presso il Governo ungherese le principali Potenze alleate e associate, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle clausole militari, navali ed aeronautiche. Esse comunicheranno alle autorità ungheresi le decisioni che le principali Potenze alleate e associate si sono riservate di prendere o che l'esecuzione delle clausole predette potrà rendere necessarie.

Art. 134

Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Buda-Pest, e avranno la facoltà, ogni qualvolta lo stimeranno opportuno, di recarsi in qualunque parte del territorio ungherese, mandarvi Sotto-commissioni, o incaricare uno o più dei propri membri di trasferirvisi.

Art. 135

Il Governo ungherese fornirà alle Commissioni interalleate di controllo le informazioni e i documenti che esse stimeranno necessari per l'adempimento del loro compito, e tutti i mezzi, sia di personale, sia di materiali, di cui esse potranno aver bisogno per assicurare la completa esecuzione delle clausole militari, navali e aeronautiche.

Il Governo ungherese designerà un suo rappresentante qualificato presso ciascuna Commissione interalleata di controllo, per ricevere le comunicazioni che questa dovesse dirigere al Governo ungherese, e per fornirle o procurarle tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 136

Il mantenimento e le spese delle Commissioni di controllo e quelle provocate dal loro funzionamento saranno a carico dell'Ungheria.

Art. 137

La Commissione militare interalleata di controllo avrà specialmente il compito di ricevere da parte del Governo ungherese le notificazioni relative al luogo dove saranno costituite le provviste e i depositi di munizioni, al luogo dove saranno istituite le officine d'armi, di munizioni e di materiale da guerra e al loro funzionamento.

Essa riceverà la consegna delle armi, munizioni, materiale da guerra, utensili destinati alle manifatture di guerra, determinerà i luoghi dove tale consegna dovrà esser fatta, sorveglierà le distruzioni, demolizioni o trasformazioni previste dal presente trattato.

Art. 138

La Commissione navale interalleata di controllo avrà specialmente il compito di recarsi sui cantieri di costruzione e di sorvegliare la demolizione delle navi in cantiere, di ricevere la consegna delle armi, munizioni e materiale navale da guerra e di sorvegliare le distruzioni o demolizioni prescritte.

Il Governo ungherese dovrà fornire alla Commissione navale interalleata di controllo tutte le informazioni ed i documenti che essa stimerà necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole navali, particolarmente i piani delle navi da guerra, la composizione dei loro armamento, le caratteristiche e i modelli dei cannoni, delle munizioni, torpedini, mine, esplosivi, apparecchi di telegrafia senza fili e in generale di tutto ciò che concerne il materiale navale da guerra, e tutti i documenti legislativi, amministrativi e regolamentari.

Art. 139

La Commissione aeronautica interalleata di controllo avrà in specie il compito di redigere l'inventario del materiale aeronautico che è attualmente nelle mani del Governo ungherese, di ispezionare le fabbriche di aeroplani, di dirigibili e di motori di aeronavi, le fabbriche di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere adoperati dalle aeronavi, di visitare tutti gli aerodromi, hangars, campi di atterramento, parchi e depositi che si trovano sul territorio ungherese, di far eseguire, se sarà il caso, il prescritto spostamento di materiali e di riceverne la consegna.

Il Governo ungherese fornirà alla Commissione aeronautica interalleata di controllo tutte le informazioni e i documenti legislativi, amministrativi o d'altro genere che essa stimerà necessari per assicurare la completa esecuzione delle clausole aeronautiche, e particolarmente un elenco numerico del personale appartenente a tutti i servizi aeronautici ungheresi, del materiale esistente, in fabbricazione o ordinato, e un elenco completo di tutti gli stabilimenti che lavorano per l'aeronautica, del luogo dove si trovano e di tutti gli hangars e campi di atterramento.

Sezione V: Clausole generali

Art. 140

Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione ungherese dovrà essere stata modificata e dovrà essere mantenuta dal Governo ungherese in conformità con questa parte del presente trattato.

Entro lo stesso termine, il Governo ungherese dovrà aver preso tutti i provvedimenti amministrativi o d'altro genere concernenti l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.

Art. 141

Le seguenti disposizioni dell'armistizio del 3 novembre 1918: paragrafi 2 e 3 del capitolo primo (clausole militari) e paragrafi 2, 3 e 6 del capitolo primo del protocollo annesso (clausole militari), restano in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni precedenti.

Art. 142

L'Ungheria s'impegna, dall'entrata in vigore del presente trattato, a non accreditare in alcun paese straniero alcuna missione militare, navale o aeronautica, e a non inviarne, ne lasciarne partire alcuna: s'impegna altresì a prendere i provvedimenti opportuni per impedire ai sudditi ungheresi di uscire dal territorio per andare ad arruolarsi nell'esercito, nella flotta o nel servizio aeronautico di Potenze straniere, o esservi addetti per favorirne l'allenamento e, in generale, per concorrere all'istruzione militare, navale o aeronautica in un paese straniero.

Le Potenze alleate e associate convengono, per quanto le riguarda, di non arruolare, a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei loro eserciti, nelle loro flotte o nelle loro forze aeronautiche, alcun suddito ungherese, di non aggregarvelo allo scopo di assistere l'allenamento militare, e, in generale, di non impiegare sudditi ungheresi come istruttori militari, navali o aeronautici.

La presente disposizione non pregiudica in alcun modo il diritto della Francia di reclutare la legione straniera in conformità delle leggi e dei regolamenti militari francesi.

Art. 143

Finché resterà in vigore il presente trattato, l'Ungheria s'impegna a prestarsi a tutte le investigazioni che il Consiglio della Società delle Nazioni, deliberando a maggioranza, reputasse necessarie.