Trattato del Trianon/Parte VII
Questo testo è incompleto. |
◄ | Parte VI | Parte VIII | ► |
Art. 157
Il Governo ungherese riconosce alle Potenze alleate e associate la facoltà di tradurre davanti ai loro tribunali militari le persone accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione sarà applicata nonostante qualunque procedimento davanti una giurisdizione dell'Ungheria o dei suoi alleati.
Il Governo ungherese dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, o a quella di esse che gliene farà richiesta, tutte le persone che, essendo accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, gli fossero designate, sia nominativamente, sia per il grado, la funzione e l'impiego cui le dette persone fossero state chiamate dalle autorità ungheresi.
Art. 158
Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate e associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.
Gli autori di atti commessi contro sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotti davanti a tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.
In ogni caso, l'accusato avrà diritto di scegliere il proprio avvocato.
Art. 159
Il Governo ungherese s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni specie la cui produzione in giudizio sia ritenuta necessaria per la piena conoscenza dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli e l'esatta valutazione delle responsabilità.
Art. 160
Le disposizioni degli articoli 157 a 159 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.
Se le persone di cui si tratta hanno acquistata la cittadinanza, di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.