Trattato del Trianon/Parte IV

Parte IV: Interessi ungheresi fuori d'Europa

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Art. 79

Oltre le sue frontiere, come sono determinate dal presente trattato, l'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a qualsiasi diritto, titolo o privilegio, su qualunque territorio fuori d'Europa che appartenesse all'antica Monarchia austro-ungarica o ai suoi alleati, e relativamente al medesimo, e a qualsiasi diritto, titolo o privilegio che abbia potuto appartenerle, a qualunque titolo, di fronte alle Potenze alleate e associate.

L'Ungheria si impegna fin d'ora a riconoscere e accettare i provvedimenti che sono o saranno presi dalle principali Potenze alleate ed associate, d'intesa, occorrendo, con le terze Potenze per regolare le conseguenze di questa disposizione.

Sezione I: Marocco

Art. 80

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a tutti i diritti, titoli e privilegi che risultano a suo profitto dall'atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906, dagli accordi franco-germanici del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911. Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conclusi dall'antica Monarchia austro-ungarica con l'Impero sceriffiano sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

In nessun caso l'Ungheria potrà prevalersi di questi atti; essa s'impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le altre Potenze relativamente al Marocco.

Art. 81

L'Ungheria dichiara di accettare tutte le conseguenze dello stabilimento del protettorato della Francia sul Marocco, riconosciuto dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica, e di rinunciare al regime delle capitolazioni al Marocco, per quanto la concerne.

Questa rinuncia daterà dal 12 agosto 1914.

Art. 82

Il Governo sceriffiano avrà piena libertà di azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi ungheresi al Marocco.

I protetti ungheresi, i censuari e gli associati agricoli ungheresi saranno considerati come se avessero cessato, a datare dal 12 agosto 1914, di godere dei privilegi attinenti a queste qualità, per essere sottoposti al diritto comune.

Art. 83

Tutti i diritti mobiliari e immobiliari dell'antica Monarchia austro-ungarica nell'Impero sceriffiano passano di pieno diritto al Maghzen, senza alcuna indennità.

A questo riguardo, fra i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica si intenderanno comprese tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana dell'Austria-Ungheria.

Tutti i diritti mobiliari e immobiliari appartenenti nell'Impero sceriffiano a sudditi ungheresi saranno trattati in conformità delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

I diritti minerari che fossero riconosciuti a sudditi ungheresi dal tribunale arbitrale istituiti in virtù del regolamento minerario marocchino seguiranno la sorte dei beni appartenenti a sudditi ungheresi al Marocco.

Art. 84

Il Governo ungherese assicurerà il trasferimento delle azioni che rappresentano la parte dell'Ungheria nel capitale della Banca di Stato del Marocco alla persona che sarà designata dal Governo francese. Essa rimborserà agli aventi diritto il valore di tali azioni, che la Banca di Stato indicherà.

Questo trasferimento avverrà senza pregiudizio del rimborso dei debiti che i sudditi ungheresi avessero contratto verso la Banca di Stato del Marocco.

Art. 85

Le merci marocchine godranno, all'entrata in Ungheria, del trattamento applicato alle merci francesi.

Sezione II: Egitto

Art. 86

L'Ungheria dichiara di riconoscere il protettorato proclamato dalla Gran Bretagna sull'Egitto il 18 dicembre 1914 e di rinunciare, per quanto la concerne, al regime delle capitolazioni in Egitto.

Questa rinuncia avrà effetto a datare dal 12 agosto 1914.

Art. 87

Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti, conclusi dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica con l'Egitto sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

In nessun caso l'Ungheria potrà prevalersi di questi atti; essa s'impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno intercedere tra la Gran Bretagna e le altre potenze relativamente all'Egitto.

Art. 88

Fino all'entrata in vigore d'una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, che istituisca corti di piena piena giurisdizione, sarà provveduto per decreti di Sua Altezza il Sultano all'esercizio della giurisdizione sui cittadini ungheresi e sulle loro proprietà, da parte dei tribunali consolari britannici.

=Art. 89

Il Governo egiziano avrà piena libertà d'azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi ungheresi in Egitto.

Art. 90

L'Ungheria consente, per quanto la concerne, alla abrogazione o alle modificazioni che il Governo egiziano stimerà opportune, dal decreto emanato da Sua Altezza il Khedive il 28 novembre 1904, relativamente alla Commissione del debito pubblico egiziano.

Art. 91

L'Ungheria consente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maestà britannica dei poteri conferiti a Sua Maestà Imperiale il Sultano mercé la convenzione firmata a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, relativamente alla libera navigazione del canale di Suez.

Essa rinuncia ad ogni partecipazione al Consiglio sanitario marittimo e quarantenario d'Egitto e consente, in quanto la concerne, al trasferimento dei poteri di questo Consiglio alle autorità egiziane.

Art. 92

Tutti i beni e le proprietà, dell'antica Monarchia austro-ungarica in Egitto passano di pieno diritto al Governo egiziano, senza alcuna indennità.

A questo riguardo, fra i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica saranno considerate comprese tutte le proprietà della Corona, e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti in Egitto a sudditi ungheresi, saranno trattati in conformità delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Art. 93

Le merci egiziane godranno, all'entrata in Ungheria, del trattamento applicato alle merci britanniche.

Sezione III: Siam

Art. 94

L'Ungheria riconosce, per quanto la concerne, come decaduto, dal 22 luglio 1917, qualsiasi trattato, convenzione o accordo, conchiuso dall'antica Monarchia austro-ungarica col Siam, e qualsiasi diritto o privilegio che possa derivarne, come ogni suo diritto di giurisdizione consolare nel Siam.

Art. 95

L'Ungheria cede al Siam, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sui beni e le proprietà che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica al Siam, ad eccezione degli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici e consolari degli eletti personali e dei mobili che vi si trovano. Questi beni e proprietà saranno acquisiti di pieno diritto al Governo siamese senza indennità.

I beni, diritti e proprietà private dei sudditi ungheresi al Siam saranno trattati in conformità delle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Art. 96

L'Ungheria rinuncia, per sé e per i propri sudditi, a qualsiasi reclamo contro il Governo siamese relativamente alla liquidazione dei beni ungheresi o all'internamento dei sudditi ungheresi al Siam. Questa disposizione non pregiudicherà i diritti delle parti interessate sul prodotto di alcuna di queste liquidazioni, che saranno regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Sezione IV: Cina

Art. 97

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina, a tutti i privilegi e benefici che risultano dalle disposizioni del protocollo finale firmato a Pechino il 7 settembre 1901, e dagli allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia egualmente, a favore della Cina, a qualsiasi reclamo per indennità dovute in virtù del detto protocollo, posteriormente al 14 agosto 1917.

Art. 98

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno, ciascuna per quanto la concerne:

1. l'accorto del 29 agosto 1902, relativo alle nuove tariffe doganali cinesi;

2. l'accordo del 27 settembre 1905 relativo a Whang-Poo e l'accordo provvisorio complementare del 4 aprile 1912.

Tuttavia la Cina non sarà tenuta ad accordare all'Ungheria i benefici e privilegi che aveva consentito con questi accordi all'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 99

L'Ungheria cede alla Cina, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sugli edifizi, banchine e pontili, caserme, forti, armi e munizioni da guerra, navi di ogni specie, installazioni di telegrafia senza fili e altre proprietà pubbliche, che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, che sono situati o che possono trovarsi nella concessione austro-ungarica a Tien-Tsin, o in altre parti del territorio cinese.

È inteso, tuttavia, che gli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici o consolari, gli effetti personali e i mobili che vi si trovano, non sono compresi nella cessione predetta; e che nessun provvedimento sarà preso dal Governo cinese, per disporre delle proprietà pubbliche o private dell'antica Monarchia austro-ungarica, esistenti a Pechino nel quartiere detto delle Legazioni, senza il consenso dei rappresentanti diplomatici delle Potenze che, all'entrata in vigore del presente trattato, restano parti contraenti del protocollo finale del 7 settembre 1901.

Art. 100

L'Ungheria accetta, per quanto la concerne, l'abrogazione dei contratti ottenuti dal Governo cinese, in base ai quali è attualmente retta la concessione austro-ungarica di Tien-Tsin.

La Cina, rimessa in possesso del pieno esercizio dei suoi diritti di sovranità sui detti terreni, dichiara la sua intenzione di aprirli all'uso di residenza internazionale e del commercio. Essa dichiara che l'abrogazione dei contratti, in base ai quali è retta attualmente la detta concessione, non pregiudica i diritti di proprietà dei sudditi delle Potenze alleate e associate, detentori di lotti nella medesima.

Art. 101

L'Ungheria rinuncia a qualsiasi reclamo contro il Governo cinese o contro qualsiasi Governo alleato o associato, in ragione dell'internamento in Cina di sudditi ungheresi e del loro rimpatrio. Essa rinuncia egualmente, per quanto la concerne, ad ogni reclamo per la cattura delle navi austro-ungariche in Cina, la liquidazione, il sequestro, la disposizione o la manomissione di proprietà, diritti e interessi ungheresi nel detto paese, dopo il 14 agosto 1917. Questa disposizione non pregiudicherà i diritti delle parti interessate nei prodotti di alcuna di tali liquidazioni, che sono regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.