Trattato del Trianon/Parte III

Parte III: Clausole politiche

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Parte II Parte IV

Sezione I: Italia

Art. 36

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e titolo che potesse vantare sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica riconosciuti come facenti parte dell'Italia in conformità dell'art. 36, comma 1º, del trattato di pace conchiuso il 10 settembre 1919 tra le Potenze alleate ed associate e l'Austria.

Art. 37

Nessuna somma sarà dovuta dall'Italia per la presa di possesso del «Palazzo Venezia» a Roma.

Art. 38

L'Ungheria restituirà all'Italia, entro tre mesi, tutti i vagoni appartenenti alle ferrovie italiane che prima dell'inizio della guerra erano passati in Austria e che si trovano attualmente in Ungheria.

Art. 39

In deroga all'art. 252, parte X (Clausole economiche), del presente trattato, coloro che avevano la propria dimora abituale nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia in conformità dell'art. 36, comma 1º del trattato di pace con l'Austria, e che durante la guerra si sono trovati fuori dei territori della detta Monarchia, o sono stati imprigionati, internati o allontanati, profitteranno integralmente delle disposizioni di cui agli articoli 235 e 236, parte X (Clausole economiche), di questo trattato.

Art. 40

Le sentenze pronunciate in materia civile e commerciale, dopo il 4 agosto 1914, dai tribunali dei territori trasferiti all'Italia in conformità dell'art. 36, comma 1º, del trattato di pace con l'Austria, tra gli abitanti dei detti territori e i sudditi dell'antico regno dell'Ungheria, non saranno esecutive se non in seguito a dichiarazione di exequatur, pronunziata dai nuovi tribunali corrispondenti dei territori in questione.

Tutte le sentenze pronunciate dopo il 4 agosto 1914, per crimini o delitti politici, dalle autorità giudiziarie dell'antica Monarchia, austro-ungarica, contro cittadini italiani, compresi coloro che acquisteranno la cittadinanza italiana in conformità del trattato di pace con l'Austria, saranno considerate nulle.

Sezione II: Stato serbo-croato-sloveno

Art. 41

L'Ungheria riconosce, come hanno già fatto le Potenze alleate e associate, la piena indipendenza dello Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 42

L'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a favore dello Stato serbo-croato-sloveno, a ogni diritto e titolo sui territori della antica Monarchia austro-ungarica situati al di là delle frontiere dell'Ungheria come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria), riconosciuti come facenti parte dello Stato serbo-croato-sloveno col presente trattato o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 43

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato serbo-croato-sloveno e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta dall'art. 27, n. 2, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Art. 44

Lo Stato serbo-croato-sloveno riconosce e conferma di fronte all'Ungheria l'impegno di consentire alla inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, delle disposizioni da queste Potenze stimate necessarie a proteggere nello Stato serbo-croato-sloveno gli interessi degli abitanti che differiscono della maggioranza della popolazione per razza, lingua o religione, la libertà di transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'Ungheria, che lo Stato serbo-croato-sloveno dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'art. 186, parte IX (Clausole finanziarie), del presente trattato.

Le questioni che non fossero definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio saranno definite da convenzioni ulteriori.

Sezione III: Romania

Art. 45

L'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a favore della Romania, a ogni diritto e titolo sui territori della antica Monarchia austro-ungarica situati al di là delle proprie frontiere, come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria) riconosciuti come facenti parte della Romania col presente trattato o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 46

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dalla Romania e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta dall'art. 27, n. 3, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Art. 47

La Romania riconosce e conferma di fronte all'Ungheria l'impegno di consentire alla inserzione, in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, delle disposizioni da queste Potenze stimate necessarie a tutelare in Romania gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua, la libertà del transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'Ungheria, che la Romania dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'articolo 186, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Le questioni che non fossero definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio saranno definite da convenzioni ulteriori.

Sezione IV: Stato ceco-slovacco

Art. 48

L'Ungheria riconosce, come hanno già fatto le Potenze alleate e associate, la piena indipendenza dello Stato ceco-slovacco, che comprenderà il territorio autonomo dei ruteni a sud dei Carpazi.

Art. 49

L'Ungheria rinuncia, in quanto la concerne, a favore dello Stato ceco-slovacco, a ogni diritto e titolo sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, situati al di là delle proprie frontiere, come sono determinate all'art. 27, patte II (Frontiere dell'Ungheria) e riconosciuti col presente trattato, o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto, come facenti parti dello Stato ceco-slovacco.

Art. 50

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato ceco-slovacco e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per determinare sui luoghi il tracciato della linea di frontiera stabilita all'art. 27, n. 4, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Art. 51

Lo Stato ceco-slovacco si impegna a non costruire alcun'opera militare sulla parte del suo territorio situata sulla destra del Danubio, a sud di Bratislava (Presburgo).

Art. 52

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'Ungheria, che lo Stato ceco-slovacco dovrà assumere in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'art. 186, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Convenzioni ulteriori definiranno le questioni non definite dal presente trattato, che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

Sezione V: Fiume

Art. 53

L'Ungheria rinuncia a ogni diritto e titolo su Fiume e sui territori adiacenti, appartenenti all'antico Regno di Ungheria e compresi nei confini che saranno stabiliti in seguito.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere le stipulazioni contenute relativamente a questi territori, in specie per quanto concerne la cittadinanza degli abitanti, nei trattati destinati a completare il presente assetto.

Sezione VI: Protezione delle minoranze

Art. 54

L'Ungheria si impegna a ciò che le stipulazioni contenute in questa sezione siano riconosciute come leggi fondamentali, e che nessuna legge, regolamento o atto ufficiale siano in contraddizione o in opposizione con esse, né contro di esse prevalgano.

Art. 55

L'Ungheria si impegna ad assicurare piena e intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di razza o di religione.

Tutti gli abitanti dell'Ungheria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato, di ogni fede, religione o confessione, le cui pratiche non siano incompatibili con l'ordine pubblico e il buon costume.

Art. 56

L'Ungheria riconosce come propri sudditi, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna formalità, tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente trattato avranno la pertinenza nel territorio ungherese e non saranno cittadini di uno Stato diverso.

Art. 57

La cittadinanza ungherese sarà acquistata di pieno diritto, per il solo fatto della nascita in territorio ungherese, da chiunque non possegga per nascita una cittadinanza diversa.

Art. 58

Tutti i sudditi ungheresi saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di lingua o di religione.

La differenza di religione, fede o confessione non dovrà nuocere ad alcun suddito ungherese nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni ed industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua, da parte di qualsiasi suddito ungherese, nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni d'ogni genere, o nelle adunanze pubbliche.

Nonostante il riconoscimento, da parte del Governo ungherese, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi ungheresi di lingua diversa, per l'uso della propria lingua, sia oralmente, sia in scritto, davanti ai tribunali.

I sudditi ungheresi appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto ed in fatto, accordate agli altri sudditi ungheresi. In specie, essi avranno eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole e altri Istituti d'educazione, col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Art. 59

Per quanto concerne il pubblico insegnamento, il Governo ungherese provvederà perché, nelle città e distretti nei quali risiede una notevole proporzione di sudditi ungheresi di lingua diversa dalla ungherese, siano concesse facilitazioni adeguate per assicurare che, nelle scuole primarie, ai figli di questi sudditi ungheresi l'istruzione sia impartita nella loro lingua. Questa stipulazione non impedirà al Governo ungherese di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua ungherese.

Nella città e nei distretti dove esiste una considerevole proporzione di sudditi ungheresi appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sarà assicurata a tali minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici dai bilanci dello Stato, dei Municipi o di altre Amministrazioni, a scopo educativo, religioso o di beneficenza.

Art. 60

L'Ungheria consente che le stipulazioni degli articoli precedenti della presente sezione, in quanto riguardano persone appartenenti a minoranze di razza, di religione o di lingua, costituiscano obbligazioni d'interesse internazionale e siano poste sotto la garanzia della Società delle Nazioni. Le dette stipulazioni non potranno esser modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni. Le Potenze alleate e associate rappresentate nel Consiglio s'impegnano dal canto loro a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio della Società.

L'Ungheria consente che qualsiasi membro del Consiglio della Società delle Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una qualunque delle suddette obbligazioni, e che il Consiglio possa compiere quegli atti e dare quelle direttive che stimerà più adatte e più efficaci, secondo le circostanze.

L'Ungheria consente inoltre che, in caso di divergenza d'opinioni, su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra il Governo ungherese e una delle principali Potenze alleate e associate o delle altre Potenze facenti parte del Consiglio della Società delle Nazioni, questa divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale, a termini dell'articolo 14 del patto della Società. Il Governo ungherese consente che ogni controversia di tal genere sia deferita, se l'altra parte lo richiede, alla Corte permanente di giustizia internazionale. La decisione sarà inappellabile e avrà la stessa efficacia e lo stesso valore di una decisione pronunziata in virtù dell'articolo 13 del patto.

Sezione VII: Clausole relative alla cittadinanza

Art. 61

Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno diritto, ad esclusione della cittadinanza ungherese, la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.

Art. 62

Nonostante la disposizione dell'articolo 61, coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo il 1º gennaio 1910 nei territori trasferiti allo Stato serbo-croato-sloveno o allo Stato ceco-slovacco in virtù del presente trattato, non acquisteranno la cittadinanza dei detti Stati se non a condizione di ottenere il consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente.

Se il consenso di cui al comma precedente non è chiesto o è negato, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avevano una pertinenza anteriore.

Art. 63

I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza ungherese e acquistano di pieno dritto una nuova cittadinanza, a norma dell'articolo 61, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.

L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. Coloro che hanno esercitato questo dritto dovranno, entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione.

Potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dell'opzione. Potranno portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.

Art. 64

Coloro che hanno la pertinenza in un territorio facente parte dell'antica Monarchia austro-ungarica e che differiscono per razza e per lingua dalla maggioranza della popolazione potranno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, optare per l'Austria, per l'Ungheria, per l'Italia, per la Polonia, per la Romania, per lo Stato serbo-croato-sloveno, o per lo Stato ceco-slovacco, secondo che la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengono alla stessa razza. Le disposizioni dell'articolo 63, relative al diritto di opzione, si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.

Art. 65

Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato o nei trattati conchiusi tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Austria o la Russia, o fra due o più delle Potenze alleate e associate predette, al fine di permettere a chi vi ha interesse l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che gli sia accessibile.

Art. 66

Le donne maritate seguiranno la condizione del marito e i figli minori di 18 anni quella dei genitori, per tutto quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono.

Sezione VIII: Clausole politiche relative ad alcuni paesi d'Europa

1. Belgio

Art. 67

L'Ungheria, riconoscendo che i trattati del 19 aprile 1839, che stabilivano il regime del Belgio prima della guerra, non corrispondono più alle circostanze attuali, consente, per quanto la concerne, all'abrogazione dei trattati predetti e s'impegna fin d'ora a riconoscere e osservare tutte le convenzioni, qualsiasi, che le principali Potenze alleate e associate, o alcune di esse, potranno concludere coi Governi del Belgio o dei Paesi Bassi, in sostituzione di quei detti trattati. Se la sua adesione formale a queste convenzioni o a qualcuna delle disposizioni in esse contenute fosse richiesta, l'Ungheria s'impegna fin d'ora a darla.

2. Lussemburgo

Art. 68

L'Ungheria dichiara di consentire, in quanto la concerne, all'abrogazione del regime di neutralità del Granducato di Lussemburgo e accetta preventivamente tutti gli accordi internazionali che saranno conchiusi dalle Potenze alleate e associate circa il Granducato.

3. Schleswig

Art. 69

L'Ungheria dichiara di riconoscere, in quanto la concerna, tutte le disposizioni convenute tra le potenze alleate e associate e la Germania, circa i territori di cui il trattato del 30 ottobre 1864 aveva imposto alla Danimarca l'abbandono.

4. Turchia e Bulgaria

Art. 70

L'Ungheria s'impegna a riconoscere e ad accettare, in quanto la concerne, tutti gli accordi che le Potenze alleate e associate concluderanno o hanno conchiuso con la Turchia e con la Bulgaria relativamente ai diritti, interessi e privilegi di qualunque specie che l'Ungheria o i sudditi ungheresi potrebbero pretendere in Turchia o in Bulgaria, e che non sono oggetto delle disposizioni del presente trattato.

5. Austria

Art. 71

L'Ungheria rinuncia in favore dell'Austria a tutti i suoi diritti e titoli sui territori dell'antico Regno d'Ungheria posti al di là delle proprie frontiere, come sono descritte all'art. 27, n. 1, parte II (Frontiere dell'Ungheria).

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dall'Austria e uno dall'Ungheria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per determinare sul terreno il tracciato della frontiera predetta.

6. Russia e Stati Russi

Art. 72

1. L'Ungheria riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente ed inalienabile, l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico Impero di Russia il 1º agosto 1914.

In conformità delle disposizioni contenute nell'art. 193, parte IX (Clausole finanziarie) e nell'art. 227, parte X (Clausole economiche) del presente trattato, l'Ungheria riconosce definitivamente, per quanto la concerne, l'annullamento dei trattati di Brest-Litowsk, e di tutti gli altri accordi o convenzioni conchiuse dal cessato Governo austro-ungarico col Governo massimalista di Russia.

Le Potenze alleate e associate si servano espressamente i diritti della Russia a ottenere dall'Ungheria tutte le restituzioni e ripartizioni fondate sui principi del presente trattato.

2. L'Ungheria s'impegna a riconoscere la piena validità di qualsiasi trattato od accordo che le Potenze alleate e associate fossero per concludere con gli Stati che si sono costituiti o si costituiranno, in tutto o in parte, sul territorio dell'antico Impero di Russia, come esisteva il 1º agosto 1914, e a riconoscere le frontiere dei detti Stati, come saranno stabilite nei detti trattati ed accordi.

Sezione IX: Disposizioni generali

Art. 73

L'indipendenza dell'Ungheria è inalienabile, senza il consenso del Consiglio della Società delle Nazioni. L'Ungheria si impegna per conseguenza ad astenersi, salvo il consenso del detto Consiglio, da qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa compromettere in qualunque modo la sua indipendenza: specialmente partecipando agli affari di uno Stato diverso, fino alla sua ammissione nella Società delle Nazioni.

Art. 74

L'Ungheria dichiara fin d'ora di riconoscere e accettare le frontiere dell'Austria, della Bulgaria, della Grecia, della Polonia, della Romania, dello Stato serbo-croato-sloveno e dello Stato ceco-slovacco, come saranno stabilite dalle principali Potenze alleate e associate.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere il pieno valore dei trattati di pace e delle convenzioni addizionali che sono o saranno conclusi dalle Potenze alleate e associate con le Potenze che hanno combattuto a fianco dell'antica Monarchia austro-ungarica, ad accettare le disposizioni che sono state o saranno prese circa i territori dell'antico Impero germanico, dell'Austria, del Regno di Bulgaria e dell'Impero ottomano, e a riconoscere i nuovi Stati nelle loro frontiere, in tal guisa stabilite.

Art. 75

L'Ungheria rinuncia, per quanto la concerne, a favore delle principali Potenze alleate e associate, a tutti i suoi diritti e titoli sui territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, situati al di là delle sue nuove frontiere, come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Ungheria), che non sono attualmente oggetto di alcun'altra stipulazione.

L'Ungheria s'impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate prenderanno riguardo a tali territori, specialmente per ciò che concerne la cittadinanza degli abitanti.

Art. 76

Nessun abitante dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica potrà essere perseguito o molestato a causa del suo contegno politico, dal 28 luglio 1914 fino al riconoscimento definitivo della sovranità sui detti territori, o a causa della determinazione della sua cittadinanza in virtù del presente trattato.

Art. 77

Il Governo Ungherese consegnerà senza indugio ai Governi alleati e associati gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti. Se alcuni dei detti documenti, archivi, registri, titoli o piani fossero stati trasferiti altrove saranno restituiti dal Governo ungherese, a richiesta dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

Qualora gli archivi, registri, piani, titoli e documenti predetti, che non abbiano carattere militare, riguardasse anche le amministrazioni ungheresi, e non potesse per conseguenza esserne fatta consegna senza danno di queste, l'Ungheria si impegna a condizione di reciprocità, a darne comunicazione ai Governi delle Potenze alleate e associate che vi hanno interesse.

Art. 78

Sarà provveduto per convenzioni speciali fra l'Ungheria e ciascuno degli Stati a cui sono trasferiti territori dell'antico Regno d'Ungheria, o che sono sorti dallo smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica, al regolamento degli interessi degli abitanti specie per quanto concerne i diritti civili, il commercio e l'esercizio delle professioni.