L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

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====Art. 48.====
Alla Giunta provinciale spetta:
1)# la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2)# la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie;
provinciale;
3)# l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono
4)# l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
devolute alla potestà regolamentare delle Provincie ;
5)# la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
6)# le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
6)# l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della
Repubblica o della Regione;
6) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi
per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
 
==TITOLO III - APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI===