L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 68:
 
====Art. 5.====
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:
1)# ordinamento dei comuni e delle province;
norme legislative sulle seguenti materie:
2)# istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
1) ordinamento dei comuni e delle province;
3)# incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
4)# ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse dì risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
3) incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
5)# utilizzazione delle acque pubbliche;
4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse dì risparmio e casse
6)# assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
7)# opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
5) utilizzazione delle acque pubbliche;
8)# opere di bonifica.
6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende
 
speciali;
7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
8) opere di bonifica.
====Art. 6.====
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costruire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.