L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: differenze tra le versioni
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====Art. 5.====
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:
▲1) ordinamento dei comuni e delle province;
▲2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
▲3) incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
▲4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse dì risparmio e casse
▲5) utilizzazione delle acque pubbliche;
▲6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende
▲7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
▲8) opere di bonifica.
====Art. 6.====
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costruire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
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