Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/76: differenze tra le versioni

Silvio Gallio (discussione | contributi)
 
Alebot (discussione | contributi)
Correzione pagina via bot (from toolserver)
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 1: Riga 1:
molta approvazione, questa è scemata assai dopo la sperienza fattane in quel regno.
molta approvazione, questa è scemata assai dopo la sperienza fattane in quel regno.


Nell'esaminare il sistema in discorso ci servirà pure di guida il già citato autore, il quale ci pare averne scritto con molto senno <ref>Vedi {{Sc|Daru}}, pag. 13, 40 e 17 ed altrove nel corso dell’opera intera, essenzialmente diretta a dimostrare gl’inconvenienti di quella legge organica</ref>.
Nell’esaminare il sistema in discorso ci servirà pure di guida il già citato autore, il quale ci pare averne scritto con molto senno <ref>Vedi {{Sc|Daru}}, pag. 13, 40 e 17 ed altrove nel corso dell’opera intera, essenzialmente diretta a dimostrare gl’inconvenienti di quella legge organica</ref>.


La legge francese dell’11 giugno 1842 riserva allo Stato il diritto di costruzione diretta delle vie ferrate, e la facoltà di conservarne l’unica ed intera proprietà.
La legge francese dell’11 giugno 1842 riserva allo Stato il diritto di costruzione diretta delle vie ferrate, e la facoltà di conservarne l’unica ed intera proprietà.


Questa è ''la regola;'' e ''l'eccezione'' sta ''nell’intervento delle società & industria privata.
Questa è ''la regola;'' e ''l’eccezione'' sta ''nell’intervento delle società & industria privata.


Solo per alleviare il carico dello Stato, i luoghi percorsi od interessati alla nuova strada (''dipartimenti e comuni'') sono chiamati a contribuire, avendone il mezzo, al pagamento dei due terzi del valore dei terreni da occuparsi, pella strada da costrurre<ref>Recentemente questa disposizione della legge del 184® venne derogata.</ref>.
Solo per alleviare il carico dello Stato, i luoghi percorsi od interessati alla nuova strada (''dipartimenti e comuni'') sono chiamati a contribuire, avendone il mezzo, al pagamento dei due terzi del valore dei terreni da occuparsi, pella strada da costrurre<ref>Recentemente questa disposizione della legge del 184® venne derogata.</ref>.