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molta approvazione, questa è scemata assai dopo la sperienza fattane in quel regno.
Nell’esaminare il sistema in discorso ci servirà pure di guida il già citato autore, il quale ci pare averne scritto con molto senno 1.
La legge francese dell’11 giugno 1842 riserva allo Stato il diritto di costruzione diretta delle vie ferrate, e la facoltà di conservarne l’unica ed intera proprietà.
Questa è la regola; e l’eccezione sta nell’intervento delle società & industria privata.
Solo per alleviare il carico dello Stato, i luoghi percorsi od interessati alla nuova strada (dipartimenti e comuni) sono chiamati a contribuire, avendone il mezzo, al pagamento dei due terzi del valore dei terreni da occuparsi, pella strada da costrurre2.
Il governo, per opera e cura de’ suoi ingegneri civili, e col mezzo di appalti regolari, dati con concorrenza e con pubblicità, fa eseguire l’apertura del suolo stradale su tutta la linea decretata, ed ogni opera d’arte, cioè ponti, viedotti, acquedotti, gallerie, tunnel, ecc., giudicata necessaria alla prima sistemazione della strada, cui sol mancano poi le guide o ruotaie per praticarla.
Le compagnie o società, se se ne trovano, sono tenute a provvedere e collocare le dette guide o ruotaie (rails) ed il resto del materiale occorrente ad attuare l’esercizio della strada; salvo a conseguirne il rimborso ad valorem più tardi, alla scadenza cioè della concessione.
La legge inoltre stabilisce il principio dell’esecuzione successiva d’un’intera rete di strade ferrate in tutto il regno di Francia, onde collegare insieme la capitale colle città più ragguardevoli, e coi confini sì marittimi che continentali; e per tendere agli scali di maggiore traffico, come ai punti strategici più essenziali.