L. 29 giugno 1873, n. 1475, sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie nelle province venete e di Mantova

Parlamento italiano

1873 diritto/ferrovie diritto L. 29 giugno 1873, n. 1475, sulla costruzione e l’esercizio di ferrovie nelle province venete e di Mantova Intestazione 26 giugno 2010 50% Da definire

LEGGE

sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie nelle province venete e di Mantova


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo è autorizzato ad accordare per decreto Reale all’industria privata, a provincie e comuni, isolatamente o riuniti in consorzio, e per la durata non maggiore di 90 anni, concessioni per la costruzione e per l’esercizio delle seguenti linee di strade ferrate pubbliche:

  1. Legnago-Rovigo-Adria;
  2. Verona-Legnago;
  3. Mantova-Legnago-Monselice;
  4. Vicenza-Thiene-Selvia;
  5. Vicenza-Treviso;
  6. Padova-Cittadella-Bassano;
  7. Conegliano-Vittorio.

Art. 2. Potrà essere accordata ai concessionari una sovvenzione annua non maggiore di lire mille per ogni chilometro delle ferrovie concesse e per un periodo di tempo che non oltrepassi i 35 anni.

Art. 3. Qualora per effetto dell’apertura all’esercizio delle ferrovie concesse, qualche strada nazionale o qualche tronco di strada nazionale venisse a passare nella classe delle strade provinciali, oltre alla sovvenzione di cui nel precedente art. 2, potrà essere accordata ai concessionari, per lo stesso periodo di tempo, un’altra sovvenzione annua non maggiore della media spesa annua che lo Stato avrà sostenuta nell’ultimo decennio per la manutenzione ordinaria della suddetta strada o tronco di strada nazionale.

Art. 4. Potrà essere concessa l’introduzione dall’estero in franchigia doganale delle ruotaie ed altri ferri necessari all’armamento della strada, nonché delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria per l’esercizio della strada, per quanto però tali oggetti non si possono trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo. La suddetta franchigia non sarà applicabile che agli oggetti indicati per qualità e quantità in apposita tabella annessa all’atto di concessione, ed i concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 5. Oltre al disposto dell’art. 292 della legge 20 marzo 1865, alleg. F, sui lavori pubblici, potrà essere accordata ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di registro e l’applicazione del solo diritto fisso di una lira pei seguenti atti:

a) L’atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata;

b) L’atto con cui i concessionari cedessero ad altri l’avuta concessione;

c) Il contratto con cui una provincia, un comune od un consorzio stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione delle ferrovie concesse.

Art. 6. L’eccezione fatta nel 1° paragrafo dell’art. 211 della succitata legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici potrà essere applicata anche alle ferrovie esercitate con forze meccaniche di cui nella presente legge, se in determinati casi il Governo crederà che non sia assolutamente necessaria la separazione della ferrovia delle proprietà laterali con chiusura stabile e permanente.

Art. 7. I Consorzi di provincie o di comuni per la concessione di una ferrovia o l’acquisto di una concessione fatta a terzi sono costituiti con le forme seguenti:

I Consigli provinciali e comunali deliberano sulla costituzione del Consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale, il numero dei rispettivi rappresentanti in proporzione della quota di concorso, la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli.

I rappresentanti del Consorzio compilano conforme alle disposizioni di questa legge lo statuto consorziale da approvarsi per decreto Reale sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 8. I rappresentanti del Consorzio costituiscono l’assemblea consorziale a cui spetta l’approvazione dei contratti di costruzione, cessazione o esercizio della ferrovia consorziale, delle spese straordinarie, dei bilanci annui e del riparto delle spese e degli utili in proporzione delle quote di concorso.

L’assemblea nomina nel suo seno un Comitato permanente di cui lo statuto determina la durata e il modo di rinnovazione.

Il Comitato permanente amministra il Consorzio nei modi determinati dallo statuto e provvede in massima a tutti gli interessi ed atti dell’azienda consortili.

Il Comitato permanente, per la durata di tempo fissato dallo statuto, elegge un presidente che rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti civili e amministrativi.

Il Comitato permanente comunica il bilancio annuo approvato dall’assemblea ai Corpi morali del Consorzio ed ai prefetti delle loro provincie.

I Consigli comunali e provinciali stanziano nei loro bilanci le somme rispettive.

I prefetti invigilano all’esecuzione di quest’obbligo e in caso di difetto inscrivono le somme d’ufficio.

Nessuna opposizione nè in via amministrativa nè in via giudiziaria può sospendere il pagamento delle rispettive quote.

Art. 9. I consigli delle provincie che ottenessero concessioni di ferrovie devono formare un Comitato permanente di tre membri colle attribuzioni dell’articolo precedente.

Art. 10. Il Consorzio s’intenderà continuativo per tutta la durata della concessione.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Torino, addì 29 giugno 1873.


VITTORIO EMANUELE


Giuseppe Devincenzi