Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/21

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../22 IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

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- Ciò posto, va rilevato che nell’immediatezza si sospettò che i titoli sequestrati nel mese di aprile potessero corrispondere a crediti ulteriori rispetto a quelli denunciati in bilancio.

L’ipotesi, che, se confermata, avrebbe potuto avere gravi ripercussioni sulla liquidazione e sull’esecuzione dell’atto quadro, appariva invero suffragata da una pluralità di indici.

Innanzi tutto i bilanci non facevano espressamente cenno di tale coacervo di titoli ed anzi facevano supporre ad una prima lettura che le sole cambiali menzionate fossero quelle cadute sotto il vincolo nel mese di marzo, relative a crediti verso produttori agricoli e verso CAP, ma in gran parte presso banche.

In secondo luogo i crediti di Fedit verso i CAP erano stati ormai trasferiti a SGR con lettera commerciale, senza che fossero state nel contempo trasferite le cambiali de quibus: a tal fine, anche per espresso disposto del G.D., sarebbe stata necessaria la girata , che invece non risultava apposta.

Infine era stato accertato che scatoloni contenenti cambiali erano stati quasi di soppiatto trasferiti altrove fin dalla fine del 1993 ed erano poi tornati in Federconsorzi verso la fine del 1995. Tale circostanza, che è stata inutilmente negata da alcuni testi escussi al dibattimento , a detta dei quali si sarebbe trattato tutt’al più delle cambiali relative ai crediti verso i produttori agricoli per le quali era stato conferito ai consorzi una sorta di mandato all’incasso, è da ritenersi invece comprovata, poiché si è sostenuto che le cambiali trasferite fossero in quantità considerevole .

E’ d’uopo ritenere che le cambiali fossero state trasportate presso la sede di SGR, in modo da consentire ai responsabili di detta società, peraltro quasi tutti ex dipendenti di Fedit, pienamente a conoscenza della situazione, una diretta gestione del rapporto con i debitori.

Ma non è da escludere neppure che si fosse voluto per il momento non far risultare agli organi della procedura l’esistenza delle cambiali, onde non dare luogo a possibili azioni di responsabilità verso chi nel corso degli anni aveva sistematicamente omesso di azionare quei titoli, molti dei quali si riferivano a consorzi in bonis o a consorzi solo successivamente posti in liquidazione .