Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/1

../Int

../2 IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Int 2

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - A conclusione di una complessa indagine svolta dal P.M. presso questo Tribunale, anche a seguito dell’invio di atti di altro procedimento instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, veniva disposto in data 25-11-2000, all’esito dell’udienza preliminare, il rinvio a giudizio di Greco Ivo, Capaldo Pellegrino, Carbonetti Francesco e D’Ercole Stefano, perché rispondessero delle imputazioni loro rispettivamente ascritte in rubrica, tutte afferenti alla procedura di concordato preventivo di Federconsorzi, svoltasi dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma a partire dal luglio 1991. Il GUP contestualmente emetteva sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di Cesare Geronzi, originario coimputato del reato sub c), nonché dello stesso Greco e di Cragnotti Sergio perché il fatto non sussiste in ordine ad un’ulteriore imputazione di bancarotta, concernente la vendita della società Fedital al gruppo del citato finanziere, avvenuta in corso di procedura.

Contro gli imputati si costituivano numerose parti civili, fra le quali moltissimi ex dipendenti di Federconsorzi, oltre che alcuni Consorzi Agrari Provinciali. Nelle more le citate parti civili, per il tramite dei rispettivi difensori, formulavano istanza di citazione come responsabile civile della Banca di Roma e della società SGR spa, in rappresentanza della quale, in veste di presidente, aveva operato il prof. Capaldo al momento della stipula del contratto da cui aveva tratto origine l’imputazione sub c). Il Collegio disponeva la citazione della sola SGR, rigettando la richiesta di citazione di Banca di Roma.

All’udienza del 21-5-2001 veniva verificata la regolare costituzione delle parti.

In tale circostanza si costituivano come parti civili altri ex dipendenti, nonché il Consorzio Agrario di Perugia e l’Avvocatura dello Stato a nome della Presidenza del Consiglio, del Ministro della Giustizia, del Ministro per le Politiche Forestali e del commissario liquidatore di Federconsorzi, nominato a seguito della L 410/99.

Inoltre si costituiva il responsabile civile SGR spa, in persona del relativo legale rappresentante.

Su sollecitazione dello stesso Collegio, veniva integrato il fascicolo per il dibattimento con l’inserimento di atti e documenti costituenti all’evidenza corpo di reato o cose ad esso pertinenti.

Alla successiva udienza del 20-6-2001 venivano formulate dalle parti numerose questioni preliminari, sulle quali il Collegio si pronunciava con apposita ordinanza. In tale sede venivano estromesse alcune parti civili, mentre veniva respinta la richiesta di esclusione di tutte le altre.

Il 27-6-2001 venivano ammesse le prove orali e documentali dedotte e, a partire dal 5-7-2001, prendeva avvio la fase di assunzione.

A mano a mano venivano acquisiti ulteriori documenti a corredo delle varie deposizioni nonché, con il consenso delle parti, i verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini sia da soggetti escussi sia da altri soggetti, inizialmente indicati come testi, ai quali tuttavia il P.M. aveva successivamente rinunciato.

Esaurite le prove dedotte dal P.M., venivano assunte quelle indicate dalle parti civili, compreso l’esame diretto di alcune di loro. Si procedeva quindi all’esame degli imputati e infine all’assunzione delle residue prove orali a discarico.

Fra l’altro all’udienza del 4-4-2002 veniva sollevato dal teste Tripoli il segreto di ufficio con riguardo alle operazioni a suo tempo da lui svolte per conto della Commissione Parlamentare d’Inchiesta istituita per far luce sul dissesto e sulla procedura di concordato di Federconsorzi.

Il Tribunale si pronunciava in pari data con apposita ordinanza.

Veniva dato termine alle parti per la produzione di ulteriore documentazione, con riserva di ammissione alla successiva udienza. Ed invero veniva depositato svariato materiale, compresa una consulenza medico-legale, riguardante l’accertamento del danno esistenziale e biopsicologico subito da un gruppo di ex dipendenti.

A partire dal 16-9-2002 cominciava la discussione, al termine della quale il Collegio si pronunciava come da dispositivo, contestualmente emettendo ordinanza avente ad oggetto: 1) il mantenimento del sequestro preventivo, già disposto dal GIP nel corso delle indagini, sulla partecipazione trasferita a SGR in tre società immobiliari; 2) la restituzione agli aventi diritto di cambiali per circa 800 miliardi di lire, sequestrate con decreto del GIP in data 24-4-1996; 3) il sequestro conservativo della partecipazione detenuta da SGR spa nella società SMIA spa.