Regole, ordini, statuti, transazioni e convenzioni della Giurisdizione e Communità di Segonzano/ROGOLE ALLA REGOLA
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ROGOLE
ALLA
REGOLA.
libretto de conti del Commune, che debbino tutti trè mantener la ragion del Castello, e del Commun, ed in lite, che occorresse trà il Commun, ed altri, per il che essi trè conservano li scritti, ed Instrumenti del Commun nella Sacristia ivi di San Salvador.
Itemche debino sempre prima cercar di accordar amichevolmente per le differentie tra i partevesi, e confinanti di Campi, e delle Case, e di lochi. E non potendo seguir acordo, nè accordarli, sij poi in libertà ogni uno di usare sue ragioni in litigare.
Avertiscanoanco a far tenir conzade le strade e vie Communi, e che non vengano danneggiati li pascoli del Commun, ne fatto danno da particolari nelli campi, e loghi, al che essi possono metter pena fino a un Ragnese, come ordinariamente posson le altre Regole del paese, e non hanno autorità d'imponere maggior condannanza, ed in tal pena condannare, ed applicar tal pena in beneficio del Commun, overo della Chiesa.
Parimenteprovedino, che non si danneggi il Commune ò Montagne, e quando le vogliono affitare debbano domandar licenza al Castello, e pagargli la decima parte del affitto fedelmente, come anco consta in un loro Instrumento vecchio, e che ogni Pegoraro forastiero, che conduce pecore al pascolo nella Montagna paghi per onoranza al Castello un buon Agnelo per volta. Guardano anco, che sian rispetadi i due,
Gazzi ò Selve, l'uno il Gazo di pontalto de laresi sù la Montagna per mezzo à Grumes, e l'altro a Gausal de pini verso Bedol de qualli non si debba far menada alcuna, ne anco tagliar legnami senza licentia del Castello, e della Regola, o di detti huomeni, sotto pena di un Ragnese per ogni lareso, e di tre Pauli per ogni pino, le quali condannanze similmente s'applicano alla Regola, ed anco di tre paoli per ogni pie di Castagnaro del Commun, de quali mai si dà licentia, da detti due Gazzi in fuora, ogni uno solamente della Regola reservato l'official del Castello, come fù il quondam Francesco Not, il quale poteva goder del Commun come se fosse della Regola, ò del Commun, puol liberamente taiar come fanno per borre da asse, legnami da vigne, e per far i cerchi, legne da brusar, e boschezar, e puol farsi fratte sul Commun; mà roncarsi fuora a campo ò pratto dificilmente la Regola, o essi huomeni dano licentia, se non diminuise forse, e non impedisse il pascol del Commun, e tal pagha alla Regola un affito Secondo, che se acorda con detti, over anco quando se ne cavasse qualche gran beneficio alli huomeni in Commune, ed il Cassello insieme lo concedesse, e così in tal fatti, et in simil altri affari, e beneficii del Commun, e l'officio di detti due soprahuomeni, e del Giurato insieme, il quale però gli è proposto, e principale, che esso durato, e così nominato perche egli a giurato
principalmente sopra gli altri d'attendere sempre come è detto al beneficio del Commune, e procurarlo nelle occasioni dove detto per il Saltar della Regola, comanda a far le Regole dal che in alcuni luoghi, e Villagj è nominato il Regolano, e se ne fà comandar un per luogho tutti, benche per più speditone di far Regola, si avevano un anno elletto, e constituito dodeci huomeni, con l'autorità commune, come se fossero stati tutti per il meglio, stante, che molti multa sciunt, et quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet: dicon le leggi, sù la Regola poi esso propone alli huomeni tal, e tal occasioni in beneficio, cioè esortandoli.
Item detto giurato è obligato tuor sù dalli huomeni la colta del Castello, secondo il loro estimo, e rata, che si hanno notata sopra un bastone, ed al Santo Zuane de Giugno presentar essa coleta in Castello, che è libre 88.
Item avvisato da Misser Capitanio, ò Castellano detto Giurato, e obligato far fare alli huomeni per roda, come sogliono le facioni consuete del Castello, cioè far che li huomeni per roda facino li suoi Piobegi della legna al Castelio, far lavorar la Chiesura Communa stroparla, al che essi debbano dargli tutto il legname, e strope, alle vigne quando gli bisogna senza alcuna spesa del Castello segar il Prá Commune, e quello sul Monte, governargli il feno, e condurlo in Castello, secondo il tenor dell' Urbario, ed
anticha usanza, il Castello darà alli huomeni le solite spese, e regalie consuete.
Item far condurre le decime del Vino, e grani, di Soverio, Grom, Grumesse, Valda, ed Albian in Castello quando è ricercato.
Item si da autorità al Giurato del Commune, che scodi alli tempi debiti li stari di Segalla et li stari di formento, e li conzi di Vino, ed il smalzo come nel Urbario dalli Martini, e suoi consorti per fare l'elemosina alla Rogazione al Piaz secondo il solito, e che detta elemosina sia messa nel caneveto del Commun ivi al Piaz.
Del Saltaro della Regola.
Nel antedetto Sabato ancor in quella Regola fanno questi altri officii, cioè il Saltar della Regola, per roda, e gli dan il giuramento, che debbi prontamente, quando gli commette il Giurato, comandare li huomeni a far Regola, ed a conzar le strade, e far altri beneficii del Commune quando occorre, e comandar anco a far le dette fationi del Castello, ed in occorenze insieme col Giurato, anco debbe prender qualche uno, secondo la comissione del Vicario, e del Castello esso Giurato suol piantare gli termini nei Campi, e luoghi delli partevesi quando ricercano.
Del Saltar della Campagna.
Similmente in detta Regola ellegonsi il Saltar della Campagna con giuramento, che habbi da guardar sopra i bestiami, homeni che non danneggiano i Campi, e Vigne, Pratti, ed arbori, e gli da la Regola per salario sei conzi di mosto, e più ò manco, secondo tal Saltar, e sufficiente, e d'accordo, e se qualche bestiame, ò qualcuno pascola ò danneggia qualche loco quello, che hà patito il danno se ricorre dal Giurato à fargli stimar il danno è un Paolo la condanna a refargli, ed anco nella solita pena d'un Paolo per bue la notte, e d'un carentano, dal dì trovato in loco d'altri, e così anco per ogni capra, ò pecora, le quali pene vanno, e sono del Saltar della Campagna.
Delli due Moneghi delle Chiese.
Item in essa Regola fanno anco, ò confirmano per roda, se vedono idonei tutti due i Moneghi delle Chiese di San Salvador, e Santa Maria dal Piaz, con dargli giuramento col solito salario di una quarta di formento, et una di segalla per ogni fogo a San Martino, con le sue consuete regalie.
Del Pastor del Commun.
Poi al principio d'Aprile è solito, che li huomeni di queste trè Ville, da Saletto, e della è dal
Sabion fanno Regola dove si provedono d'un Pastor commune con salario de Ragnesi 7. più ò manco secondo l'accordo, e gli fanno la spese per roda, qual dura fino a S. Andrea.
Delli due Saltari delle Uve, e frue de Campi.
Da poi tutta la Regola à mezzo Agosto suol ellegersi due Saltari, e guardiani delle Uve, e frue de Campi, quali gli pare più idonei, etiam de forastieri dandogli giuramento, che debbano esser fedeli, e soleciti dì, e notte, senza aver rispetto a nissuna persona de pignorarli nella solita pena de carentani sei per ogni persona che ritroveranno nel dì danneggiare le Uve d'altri, ed un Ragnese di notte, e grossi trè per ogni Uva, che robba, le qual condannanze sono d'essi Saltari, oltre il Salario consueto alla vendema, de tante mosse di mosto, come quante opere de zapador vanno per ogni vignale, e chiesura; mà ordinariamente senza far tante misure gli sogliono dar per Commun un carro de mosto, il qual mosto vanno raccogliendo dalli particolari, secondo la ratta della colta, e durano fino fatte le vendeme.
Del Giurato della Chiesa.
Item la Regola ogni anno a San Michel suol eleger il Giurato della Chiesa de più huomeni dabene ed ivi presente il Reverendo Curato di
Segonzano gli da il giuramento, che debbi tener fedel conto dell'intrade, scodendole diligentemente tutte senza risguardo alcuno, e non debbi imprestare fuori in modo alcuno, manco valersene in proprio uso, sotto obligo di pagare del suo proprio senza remissione alcuna; má solamente adoperarle per bisogno, ed uso di esse Chiese, et esso Giurato della Chiesa sia diligente, e fedele in tenere buona custodia delle elemosine delle Chiese, e delle loro ragioni, paramente, e fabriche della Chiesa di San Salvadore, e di Santa Maria. In li repari di esse Chiese, e fabriche, cerre, oglio, paramenti, et altre cose necessarie ad esse due Chiese, puol spender di essa intrada a suo arbitrio, col consiglio però del Reverendo Curato, ed in spesa grande, che occorresse, come in coperti, e fabrica con la saputa, e licenza anco dei huomeni, ò Regola, e del Castello dovendone render buon, e real conto in ogni capo dell'anno, della sua administrazione, facendolo descriver detto conto partatamente nel libro di conti di essa Chiesa, notando prima le partite del ricevuto, e poi conseguentemente delli spesi, e cavato poi li avanzi, e scrivendoli destesamente descritti.
Del Nostro Reverendo Curato.
Il Reverendo Curato di Segonzano eletto dalli homeni, e dal Signore di Segonzano, ed approvato dalli Signori di Segonzano, che sij buon
Sacerdote, et admesso prima dal Molto Reverendo Sig. Vicario Spirituale di Trento, al poter far cura d'anime nel Vescovado, ed administrare li SS. Sacramenti, in generale al quale Reverendo Curato, essi huomeni di Segonzano danno peri il vivere, e salario il Vino, e biava secondo l'instrumento, e registro della Canonica, e la sua casa ordinaria, la quale è l'abitatone della Canonica, con horto, ed otensilij bisognosi al Curato, come nell'inventario di essa Canonica.
Il qual Reverendo Curato elleto, ed approvato dalli Signori, ut supra, gli huomeni di Segonzano non abino autorità alcuna di rimoverlo, o licenciarlo senza saputa, e consentimento di essi Signori di Segonzano; mà debbano proponer le cause, ed agravij loro, ed aspetare il loro parere, e consenso. E obligato ogni Sabato dir la Messia à Santa Maria pro Defunctis delli Signori Fratelli da Prato Figliuoli del q. Illustre Signor Giuseppe, e Signora Margarita, e la prima, e seconda Domenica, cantar la Messa sù a San Salvator, e la terza a Santa Maria al Piaz. Item cantar tutte le Feste dei Apostoli Messa a San Salvator, e tutte le Sante Marie al Piaz. Avertendo esso Reverendo Curato di non mancar mai di dire tal Messa de Defonti, per beneficio dell'anime d'essi Signori Defonti benefatori, ogni Sabato senza fallo, altrimente se mancarà una volta, perda un terzo dell'intrata ò fitti lasciati per esso, ad esso Curato,
del quale terzo, la terza parte si pigli per se il Monico della Chiesa, quale ivi avertisca tale mancamento, e se detto Curato manca di tale Messa due volte, perderà due terzi in mediate, e mancando poi la terza volta, che all'hora perderà l'altro terzo, cioè tutta l'entratta ò fiti lasciati per tali Messe, tutti di quell'anno, e vadino con detta ratta del Monico avertente, alla Chiesa ivi incontinente, senza impedimento importante di malatia, ò altro, che tal messe mancate poi le refaci altri giorni.