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libretto de conti del Commune, che debbino tutti trè mantener la ragion del Castello, e del Commun, ed in lite, che occorresse trà il Commun, ed altri, per il che essi trè conservano li scritti, ed Instrumenti del Commun nella Sacristia ivi di San Salvador.
Item che debino sempre prima cercar di accordar amichevolmente per le differentie tra i partevesi, e confinanti di Campi, e delle Case, e di lochi. E non potendo seguir acordo, nè accordarli, sij poi in libertà ogni uno di usare sue ragioni in litigare.
Avertiscano anco a far tenir conzade le strade e vie Communi, e che non vengano danneggiati li pascoli del Commun, ne fatto danno da particolari nelli campi, e loghi, al che essi possono metter pena fino a un Ragnese, come ordinariamente posson le altre Regole del paese, e non hanno autorità d'imponere maggior condannanza, ed in tal pena condannare, ed applicar tal pena in beneficio del Commun, overo della Chiesa.
Parimente provedino, che non si danneggi il Commune ò Montagne, e quando le vogliono affitare debbano domandar licenza al Castello, e pagargli la decima parte del affitto fedelmente, come anco consta in un loro Instrumento vecchio, e che ogni Pegoraro forastiero, che conduce pecore al pascolo nella Montagna paghi per onoranza al Castello un buon Agnelo per volta. Guardano anco, che sian rispetadi i due,


Gazzi,