Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli/Capo VII. Della repressione delle mancanze

Capo VII. Della repressione delle mancanze

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Capo VI. Del Portinajo d'Infermeria Stato degli stipendii ed utili annessi, del personale applicato alle Infermerie

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CAPO VII.

DELLA REPRESSIONE DELLE MANCANZE


Art. 119.

Le mancanze degli Infermieri ed Infermiere, ed altri Inservienti addetti alle Infermerie, commesse in servizio od influenti nel medesimo, vengono represse secondo la loro gravità e secondo le circostanze colle seguenti punizioni;

  1. Privazione temporaria del vino;
  2. Divieto d’uscita nelle ore di libertà;
  3. Ritenzione della retribuzione;
  4. Sospensione provvisoria dal servizio;
  5. Licenza dal servizio. [p. 44 modifica]

Art. 120.

Supplementario

Si riserva la Congregazione di introdurre nel presente Regolamento tutte quelle variazioni ed aggiunte che il miglior andamento del servizio potrà richiedere, mediante però la Superiore approvazione.

Visto ed approvato d’ordine di S. M.

Torino il 16 marzo 1854.

Il Ministro
U. RATTAZZI.