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Art. 118.

Il Portinajo dell’Infermerie è inoltre incaricato della scopatura del peristilio delle crociere, dello scalone d’accesso alle medesime e dell'atrio interno.


CAPO VII.

DELLA REPRESSIONE DELLE MANCANZE


Art. 119.

Le mancanze degli Infermieri ed Infermiere, ed altri Inservienti addetti alle Infermerie, commesse in servizio od influenti nel medesimo, vengono represse secondo la loro gravità e secondo le circostanze colle seguenti punizioni;

  1. Privazione temporaria del vino;
  2. Divieto d’uscita nelle ore di libertà;
  3. Ritenzione della retribuzione;
  4. Sospensione provvisoria dal servizio;
  5. Licenza dal servizio.