Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo III

Titolo III

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TITOLO III.


Della maniera di recar la prova de’ requisiti necessari
al Notariato
.


1.

Rex Car. Em.

L
’età d’anni venti compiti, di chi aspira ad esser Notaio, dovrà verificarsi colla esibizione della fede di Battesimo.

2.

La pratica per tre anni nell’uffizio di qualche Causidico dovrà comprovarsi coll’attestazione giurata del Causidico, sotto cui avrà praticato, nella quale questi deporrà specialmente dello stato laicale, della probità, e de’ buoni costumi del ricorrente, della nascita del medesimo da onesti parenti non esercenti mestier vile, e singolarmente che nel tempo della pratica non abbia in esso riconosciuto mala fede, od altri vizi, e difetti contrari all’onoratezza, e disdicevoli ad un pubblico Notaio.

3.

Il possesso di beni pel valore di lire quattromila dovrà comprovarsi colla esibizione delle fedi di catastro, nelle quali sieno descritti, e coll’esame giudiziale di uno, due, o più testimoni presentati dal ricorrente, i quali sieno risponsali tra tutti per detta somma, e depongano, che il medesimo realmente posseda i beni designati nelle fedi di catastro; e che questi sieno del valore di lire quattromila liberi, e sbrigati per tal concorrente da’ debiti, ed ipoteche. Si presenteranno altresì le opportune fedi in prova, che non siasi consegnato alcun fidecommisso, od altro vincolo sovra di essi beni.

4.

Dovrà detto esame seguire avanti dell’Intendente, o Prefetto, o Pretore della provincia, o del distretto, in difetto avanti un Giudice Togato, e saranno i testimoni nell’atto diffidati, che contraendosi per causa dell’uffizio del Notariato contabilità dal ricorrente o per dritti d’insinuazione, e Tabellione, o per [p. 8 modifica]contravvenzioni, o per danni delle parti, e riconoscendosi, che li beni, i quali devono essere affetti, ed ipotecati per le suddette ragioni, o non fossero al tempo del loro esame realmente posseduti dal ricorrente, o non fossero dell’additato valore, o fossero già d’allora assorbiti in tutto, o parte da’ debiti, o vincoli, saranno essi sussidiariamente obbligati per tutto ciò, che potrà mancare alle lire quattromila.

5.

Quando da’ ricorrenti si presti cauzione per la suddetta somma, si praticheranno le stesse avvertenze per verificare, se il fideiussore posseda beni pel valore di lire quattromila liberi, e sbrigati da’ debiti, e vincoli, eccettuati solamente que’ casi, in cui gli Uffiziali Regj, o Giudici Togati, avanti a’ quali dovrà seguir l’atto, conoscano essere il medesimo notoriamente risponsale.

6.

Prestandosi la cautela con luoghi de’ Monti, basterà l’annotazione alle cedole, la quale non potrà sciogliersi senza un decreto del Gran Cancelliere, con cui sia approvata la surrogazione d’altre cautele; che se fosse prestata con censi, o crediti, si rimetterà l’instrumento, o scrittura alla Grande Cancelleria coll’intimazione, che per decreto del Giudice ordinario del debitore verrà a questo fatta, di non pagare liberamente al creditore, sotto pena di reiterato pagamento, salva ragione di farne il deposito in que’ casi, in cui intendendo il debitore di essere liberato, non si possa, per colpa del creditore, devenire al necessario reinvestimento del capitale, che per l’interesse del Tabellione, e del pubblico sia approvato.

7.

Tutte le predette giustificazioni, ed atti concernenti le riferite cautele si rimetteranno, e custodiranno nell’archivio della Grande Cancelleria, acciocché gl’interessati possano avervi ricorso nell’emergenze.