Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo IV
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TITOLO IV.
Delle matricole de’ Notai.
1.
Rex Car. Em.
1. Aug. 1732.
2.
Per la lontananza del luogo d’abitazione del Notaio da quello della tappa, ove sono fissate le piazze potrà la Camera dispensarlo dal presentarvisi personalmente, purché prima di ricevere atti, e contratti, egli trasmetta all’Insinuatore d’essa le sue patenti colla fede dell’anzidetta matricola, ed un foglio, nel quale di proprio pugno sia scritto come sovra il suo nome, cognome, patria, piazza, abitazione, segno manuale, e tabellionale da inserirsi nel registro suddetto, e ne riporti l’opportuno certificato.
3.
I segni manuale, e tabellionale non potranno mai variarsi da’ Notai.
4.
Ogniqualvolta i Notai cambieranno domicilio, saranno tenuti di adempire nella tappa del luogo, in cui si porteranno ad abitare, a tutto ciò, che si è avanti prescritto, e quelli, che sono provveduti di piazza, notificheranno pure tale cambiamento all’Insinuatore della tappa, in cui quella è fissata, dal quale se ne farà l’annotazione in registro, e detta notificazione si farà da tutti all’Insinuatore della tappa, da cui partono per cambiar domicilio.
5.
Quelli de’ Notai, a cui è come avanti permesso di ricevere atti, e contratti fuori della tappa del loro domicilio, o fuori del luogo della loro piazza, saranno tenuti di presentare la prima volta a’ Segretari Insinuatori della tappa de’ luoghi, ove li rogheranno, la fede della loro matricola nel tempo stesso, in cui porteranno, o trasmetteranno gl’instrumenti per insinuarli.
6.
Per le contravvenzioni a’ provvedimenti contenuti in questo titolo s’incorrerà la pena di scudi dieci.