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CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA;

PRINCIPE DI PIEMONTE,


EC. EC. EC.




G

li accaduti sconvolgimenti nei nostri Stati, non meno che in altri Regni, riconoscendosi pur troppo derivati dall’introduzione di società segrete, ed associazioni tendenti tutte a turbare la pubblica tranquillità, a rovesciare i legittimi Governi, a promuovere il disprezzo della Religione, e la corruzione dei costumi; ravvisiamo necessario di dare le convenienti disposizioni, onde impedirle, ed allontanare così le conseguenze, di cui già furono funesta sorgente.

Quindi è che col presente di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo determinato, e determiniamo quanto segue.

I. Rinnoviamo la proibizione di ogni adunanza, o congrega illecita, e segreta, sotto qualunque denominazione, o già nota, o nuovamente inventata.

II. Si avrà per adunanza, o congrega illecita qualunque associazione, il di cui oggetto sia di riunirsi a giorni