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Terminato il periodo transitorio previsto dalla Convenzione per le disposizioni transitorie, se impreviste difficoltà nelle modalità di applicazione del presente Trattato, rivelate dall’esperienza, o un cambiamento profondo delle condizioni economiche o tecniche che interessi direttamente il mercato comune del carbone e dell’acciaio, rendono necessario un adattamento delle regole relative all’esercizio da parte dell’Alta Autorità dei poteri che le sono conferiti, appropriate modifiche possono esservi apportate, purchè non pregiudichino le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 o il rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti all’Alta Autorità e agli altri organi della Comunità.

Queste modifiche sono proposte di comune accordo dall’Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di cinque sesti dei propri membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a tale esame, la Corte constata la conformità delle proposte con disposizioni del paragrafo precedente, le proposte stesse sono trasmesse all’Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi ed a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l’Assemblea.

Articolo 96

Terminato il periodo transitorio, il Governo di ciascuno Stato membro e l’Alta Autorità potranno proporre emendamenti al presente Trattato. Tali proposte saranno sottoposte al Consiglio. Se esso emette, a maggioranza di due terzi, un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa viene immediatamente indetta dal presidente del Consiglio, allo scopo di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alle disposizioni del Trattato.


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