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zione degli obblighi risultanti dalle decisioni e dalle raccomandazioni degli organi della Comunità e di facilitare questa nell’adempimento, dei propri compiti.
Gli Stati membri si impegnano ad astenersi da qualsiasi misura incompatibile con l’esistenza del mercato comune contemplato agli articoli 1 e 4.
Essi prendono, nei limiti della loro competenza, tutte le disposizioni utili per assicurare i pagamenti internazionali derivanti dagli scambi di carbone e di acciaio entro il mercato comune e si prestano un mutuo concorso per facilitare tali pagamenti.
Gli agenti dell’Alta Autorità, incaricati di missioni di controllo, dispongono, sul territorio degli Stati Membri e in tutta la misura necessaria al compimento della loro missione, dei diritti e dei poteri devoluti dalla legislazione di detti Stati agli agenti delle amministrazioni fiscali. Le missioni di controllo e la qualità di agenti incaricati di queste sono debitamente notificate allo Stato interessato. Agenti di tale Stato possono, su richiesta di questo o dell’Alta Autorità, assistere gli agenti dell’Alta Autorità nel compimento della loro missione.
Articolo 87
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non avvalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra esse vigenti, allo scopo di sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato a procedure diverse da quelle previste dal Trattato stesso.
Articolo 88
L’Alta Autorità, se ritiene che uno Stato abbia mancato ad uno degli impegni che gli incombono in virtù del presente Trattato, constata detta mancanza con decisione motivata,
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