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l’Alta Autorità, dal Presidente dell’Assemblea e dal Presidente del Consiglio. Questa commissione è presieduta dal Presidente della Corte.
I bilanci preventivi sono riuniti in un bilancio preventivo generale comprendente una sezione speciale per le spese di ciascun organo; tale bilancio preventivo generale viene approvato dalla Commissione dei Presidenti prevista dal comma precedente.
L’approvazione del bilancio preventivo generale vale come autorizzazione ed obbligo per l’Alta Autorità di percepire l’ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell’art. 49. L’Alta Autorità pone i fondi previsti per il funzionamento di ciascun organo a disposizione del Presidente competente che può procedere o fare procedere all’impegno o alla liquidazione delle spese.
La Commissione dei Presidenti può autorizzare storni all’interno dei capitoli e da capitolo a capitolo.
4. Il bilancio preventivo generale è incluso nella relazione annua presentata dall’Alta Autorità all’Assemblea a norma dell’articolo 17.
5. Se il funzionamento dell’Alta Autorità o della Corte lo richiede, il rispettivo presidente può presentare alla Commissione dei Presidenti un bilancio preventivo supplementare, sottoposto alle stesse norme del bilancio preventivo generale.
6. Il Consiglio designa per tre anni un Revisore dei conti, il cui mandato è rinnovabile e che esercita le proprie funzioni in completa indipendenza. La funzione del Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione in un organo o in un servizio della Comunità.
II Revisore dei conti è incaricato di fare annualmente una relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e della gestione finanziaria dei vari organi. Egli deve redigere
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